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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1284

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1284 del Consiglio, del 24 settembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Normativa europea32018R1284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, modificando l’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509. La modifica recepisce l’aggiornamento effettuato il 14 settembre 2018 dal comitato del Consiglio di sicurezza ONU istituito dalla risoluzione 1718 (2006). In concreto, viene sostituita la voce relativa alla nave WAN HENG 11 nell’elenco delle navi cui è vietato l’ingresso nei porti.

Modifica dell'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 per aggiornare l’elenco di una nave soggetta a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

Ambito di applicazione

Si applica, nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione contro la Repubblica popolare democratica di Corea, alla disciplina relativa alle navi inserite nell’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509, in particolare alla rubrica relativa alle navi a cui è vietato l’ingresso nei porti. L’effetto è generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione. Non introduce un regime autonomo, ma aggiorna l’elenco sanzionatorio esistente sulla base della modifica disposta dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Modifica delle misure restrittive UE contro la Repubblica popolare democratica di Corea

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1284 interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla Repubblica popolare democratica di Corea, aggiornando l’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509. L’intervento è adottato in coerenza con una modifica apportata il 14 settembre 2018 dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione 1718 (2006).

Base normativa e contesto internazionale

Il Consiglio fonda l’atto sull’articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1509, che disciplina le misure restrittive contro la RPDC e ha abrogato il regolamento (CE) n. 329/2007. Il considerando principale chiarisce che l’aggiornamento europeo è conseguente alla revisione dell’elenco ONU di una nave soggetta a misure restrittive.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica interessa la rubrica "B. Navi a cui è vietato l'ingresso nei porti" e sostituisce integralmente la voce n. 32.

La nuova voce riguarda:

  • nome: WAN HENG 11;
  • numero IMO: 8791667;
  • informazione aggiuntiva: il 13 febbraio 2018 la M/V WAN HENG 11 ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la M/V RYE SONG GANG 1;
  • ulteriore indicazione identificativa: la nave, già battente bandiera del Belize, opera ora come nave battente bandiera della RPDC sotto i nomi KUMJINGANG3 o Kum Jin Gang 3.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con effetto immediato sulla disciplina sanzionatoria dell’Unione applicabile alle navi elencate nell’allegato XIV.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive contro la Repubblica popolare democratica di Corea. La finalità è adeguare il diritto dell’Unione a una modifica intervenuta a livello ONU nell’elenco delle navi soggette a misure restrittive.

Modifica dell’allegato XIV

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509, secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la sezione "B. Navi a cui è vietato l'ingresso nei porti".

Aggiornamento della voce relativa alla nave WAN HENG 11

Nell’allegato XIV, alla voce 32 della rubrica "B. Navi a cui è vietato l’ingresso nei porti", la precedente voce è sostituita con una nuova indicazione: nome "WAN HENG 11", IMO 8791667. Viene specificato che il 13 febbraio 2018 la M/V WAN HENG 11 ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la M/V RYE SONG GANG 1, e che la nave, già battente bandiera del Belize, opera ora come nave battente bandiera della RPDC sotto i nomi KUMJINGANG3 o Kum Jin Gang 3.

Entrata in vigore e efficacia diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivesicurezza internazionalepolitica estera e di sicurezza comunetrasporti marittimi

Testo integrale

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