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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1287

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1287 della Commissione, del 24 settembre 2018, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione alla famiglia di biocidi «Quat-chem's iodine based products» (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione concede a Quatchem Ltd un’autorizzazione dell’Unione per una stessa famiglia di biocidi a base di iodio, denominata "Quat-chem's iodine based products", per usi nell’igiene veterinaria. L’autorizzazione è concessa sulla base del parere favorevole dell’ECHA e del rispetto delle condizioni di cui al regolamento biocidi, con validità dal 15 ottobre 2018 al 30 settembre 2028. L’allegato contiene il sommario delle caratteristiche del biocida, articolato in più meta-SPC con differenti modalità d’uso (immersione, schiuma, spruzzatura), concentrazioni, organismi bersaglio e misure di sicurezza. Il regolamento prevede inoltre che la Commissione possa riesaminare in futuro l’approvazione dello iodio alla luce dei criteri sugli interferenti endocrini e, di conseguenza, le autorizzazioni pertinenti.

Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione alla famiglia di biocidi "Quat-chem's iodine based products" per l’igiene veterinaria (tipo di prodotto 03), con approvazione delle condizioni d’uso e del relativo sommario delle caratteristiche del biocida.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla famiglia di biocidi "Quat-chem's iodine based products" commercializzata da Quatchem Ltd e classificata nel tipo di prodotto 03 - igiene veterinaria, destinata alla disinfezione dei capezzoli del bestiame da latte. L’autorizzazione è valida nell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il testo è inoltre rilevante ai fini SEE. Restano fermi i requisiti di conformità al sommario delle caratteristiche del biocida allegato e le eventuali revisioni future connesse all’approvazione dello iodio e, se del caso, alle autorizzazioni dei biocidi che lo contengono.

Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione alla famiglia di biocidi "Quat-chem's iodine based products"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1287 della Commissione rilascia un’autorizzazione dell’Unione a favore di Quatchem Ltd per la famiglia di biocidi "Quat-chem's iodine based products". La decisione si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e della procedura semplificata per la stessa famiglia di prodotti disciplinata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. Il provvedimento è adottato sulla base del parere favorevole dell’ECHA e registra il sommario delle caratteristiche del biocida nell’allegato.

Contesto normativo e motivazione

La domanda di autorizzazione è stata presentata da Quatchem Ltd il 24 luglio 2015 all’ECHA. La stessa famiglia di biocidi rientra nel tipo di prodotto 03 - igiene veterinaria ed è composta da prodotti a base di iodio. La Commissione richiama inoltre che lo iodio è inserito nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati; tuttavia segnala che, quando saranno applicabili i criteri scientifici sugli interferenti endocrini previsti dal regolamento delegato (UE) 2017/2100, potrà essere necessario riesaminare l’approvazione dello iodio ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 528/2012 e, di riflesso, le autorizzazioni dei biocidi contenenti tale sostanza ai sensi dell’articolo 48.

Autorizzazione concessa e durata

L’articolo 1 rilascia l’autorizzazione dell’Unione con numero EU-0018496-0000. L’autorizzazione è subordinata alla conformità con il sommario delle caratteristiche del biocida riportato in allegato ed è valida dal 15 ottobre 2018 al 30 settembre 2028. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti anche ai fini SEE.

Famiglia di biocidi e composizione

L’allegato identifica la famiglia di biocidi "QUAT-CHEM's iodine based products" come famiglia di prodotti a base di iodio con tensioattivo non ionico. La composizione generale della famiglia prevede iodio come principio attivo e alcoli C12-14 etossilati come tensioattivo, con formulazioni sia liquide sia concentrate. I prodotti sono destinati esclusivamente all’igiene veterinaria, in particolare alla disinfezione dei capezzoli del bestiame da latte.

Meta-SPC 1: prodotti per immersione - pronti all'uso

Il primo meta-SPC riguarda prodotti pronti all’uso per immersione manuale o automatizzata dopo la mungitura. La composizione prevede iodio allo 0,25-0,49% e tensioattivo tra 2,697% e 4,993%, in formulazione liquida. I pericoli indicati sono grave irritazione oculare e nocività per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; sono prescritti guanti, indumenti protettivi e protezione oculare.

Gli usi autorizzati riguardano la disinfezione dei capezzoli di mucche e bufale, pecore e capre dopo la mungitura, per immersione, con applicazione 2-3 volte al giorno. Le dosi previste sono:

  • mucche e bufale: 3-10 ml, con 5 ml raccomandati;
  • pecore: 1,5-5 ml, con 1,5 ml raccomandati;
  • capre: 2,5-6 ml, con 2,5 ml raccomandati.

Le istruzioni richiedono di portare il prodotto a temperatura superiore a 20°C, riempire la coppa di immersione con il prodotto pronto all’uso, applicarlo dopo la mungitura e lasciare asciugare il prodotto per almeno 5 minuti. Lo smaltimento può avvenire secondo le disposizioni locali; il prodotto usato può, a seconda delle norme locali, essere scaricato nella rete fognaria municipale o nel deposito del letame, evitando impianti individuali di trattamento delle acque reflue. La conservazione è di 2 anni in HDPE, a temperatura non superiore a 30°C.

Meta-SPC 2: immersione, schiuma o spruzzatura prima e dopo la mungitura

Il secondo meta-SPC riguarda prodotti pronti all’uso per immersione, applicazione di schiuma o spruzzatura manuale o automatica, sia prima sia dopo la mungitura. La composizione è analoga al meta-SPC 1, con iodio 0,25-0,49% e tensioattivo 2,697-4,69%, in formulazione liquida.

Per l’uso pre-mungitura, i bersagli includono batteri Gram-positivi e Gram-negativi aerobici e lieviti; per l’uso post-mungitura si aggiungono le alghe. Per l’uso pre-mungitura sono previste dosi analoghe per bovine, bufale, pecore e capre, con frequenza 2-3 volte al giorno. Le istruzioni impongono la rimozione dello sporco visibile, l’applicazione lungo tutta la lunghezza del capezzolo e un tempo di contatto di almeno un minuto prima della mungitura.

Per la spruzzatura manuale sono prescritti guanti chimico-resistenti, indumenti protettivi e protezione per gli occhi; in caso di necessità di disinfezione sia pre sia post-mungitura, per la fase di pre-mungitura deve essere considerato un altro biocida privo di iodio. Il regolamento richiama inoltre il primo soccorso in caso di inalazione, contatto cutaneo, contatto oculare o ingestione, nonché le modalità di gestione degli sversamenti rilevanti. Anche in questo caso la conservazione è di 2 anni in HDPE, sotto i 30°C.

Meta-SPC 3: prodotti concentrati per immersione, schiuma e spruzzatura

Il terzo meta-SPC riguarda prodotti concentrati da diluire prima dell’uso. La composizione prevede iodio al 2,5% e tensioattivo al 24,199%, in formulazione solubile. Le indicazioni di pericolo sono più severe: gravi lesioni oculari, danni agli organi (tiroide) in caso di esposizione orale prolungata o ripetuta, tossicità acquatica cronica e possibile corrosività per i metalli.

Per l’uso pre-mungitura, la diluizione al 10% è indicata per attività battericida e lieviticida; per l’uso post-mungitura la diluizione al 10% vale per batteri, lieviti e alghe, mentre una diluizione al 20% è richiesta per ottenere anche l’azione virucida. Le applicazioni autorizzate restano l’immersione, la schiuma o la spruzzatura dei capezzoli di mucche, bufale, pecore e capre in ambiente chiuso, 2-3 volte al giorno.

Le misure di mitigazione prevedono, per la spruzzatura manuale, guanti chimico-resistenti, indumenti protettivi e protezione oculare. È ribadita la raccomandazione, in caso di combinazione di trattamenti pre e post-mungitura, di considerare un biocida privo di iodio per la fase pre-mungitura. Le indicazioni di primo soccorso includono, per l’esposizione oculare, un lavaggio prolungato di almeno 15 minuti e l’immediato contatto con un centro antiveleni o un medico.

Meta-SPC 4: prodotti pronti all'uso con attività virucida

Il quarto meta-SPC concerne prodotti pronti all’uso per immersione post-mungitura con attività virucida. La composizione prevede iodio allo 0,5% e tensioattivo al 4,993%, in formulazione liquida. Le indicazioni di pericolo e le prescrizioni di prudenza sono quelle tipiche dei prodotti ocularmente irritanti e nocivi per l’ambiente acquatico.

L’uso autorizzato riguarda la disinfezione dei capezzoli del bestiame da latte dopo la mungitura, mediante immersione manuale o automatizzata, con i medesimi volumi e frequenza già descritti per gli altri prodotti pronti all’uso. I bersagli comprendono batteri Gram-positivi e Gram-negativi aerobici, lieviti, alghe e virus. Restano applicabili le istruzioni generali su temperatura di impiego superiore a 20°C, uso della coppa di immersione, asciugatura del prodotto prima che l’animale si corichi e pulizia regolare delle attrezzature.

Meta-SPC 5: prodotti pronti all'uso a 500 ppm

Il quinto meta-SPC riguarda prodotti pronti all’uso per immersione, spruzzatura o applicazione di schiuma a 500 ppm, con iodio allo 0,55% e tensioattivo al 4,69%, in formulazione liquida. Gli usi autorizzati sono analoghi a quelli degli altri prodotti pronti all’uso: disinfezione pre e post-mungitura dei capezzoli del bestiame da latte, in ambiente chiuso, con i medesimi volumi di applicazione e frequenza 2-3 volte al giorno.

Per l’uso pre-mungitura sono autorizzati batteri Gram-positivi e Gram-negativi aerobici e lieviti; per l’uso post-mungitura si aggiungono alghe e virus. L’etichettatura di pericolo, le misure di protezione e le regole di primo soccorso sono sostanzialmente allineate a quelle degli altri prodotti pronti all’uso. Anche qui è previsto lo smaltimento secondo le disposizioni locali e la conservazione in HDPE per 2 anni, a temperatura inferiore a 30°C.

Conseguenze pratiche per gli operatori

Per gli operatori economici, il regolamento implica che la commercializzazione e l’uso dei prodotti della famiglia sono ammessi solo nei limiti del sommario delle caratteristiche del biocida allegato. Ciò comporta attenzione alle concentrazioni autorizzate, alla distinzione fra impiego pre e post mungitura, ai dispositivi di protezione individuale, alle condizioni di stoccaggio e alle istruzioni di smaltimento. Per i professionisti che assistono imprese del settore zootecnico, il testo è rilevante anche in vista di eventuali future revisioni dell’approvazione dello iodio, che potrebbero incidere sulla validità regolatoria delle autorizzazioni esistenti.

Disposizioni principali

Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione

È rilasciata a Quatchem Ltd un’autorizzazione dell’Unione per la stessa famiglia di biocidi "Quat-chem's iodine based products", con numero di autorizzazione EU-0018496-0000. L’autorizzazione è subordinata alla conformità con il sommario delle caratteristiche del biocida riportato in allegato.

Durata di validità dell’autorizzazione

L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 15 ottobre 2018 al 30 settembre 2028.

Riferimento al quadro normativo biocidi e valutazione dell’ECHA

Il provvedimento è adottato ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. La Commissione si conforma al parere dell’ECHA del 25 gennaio 2018, che conclude per la compatibilità della famiglia di prodotti con i requisiti dell’articolo 19, paragrafi 1 e 6, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Sostanza attiva e possibile riesame futuro

La famiglia di prodotti contiene iodio, principio attivo incluso nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati. Il regolamento segnala che, una volta applicabili i criteri scientifici per gli interferenti endocrini del regolamento delegato (UE) 2017/2100, la Commissione valuterà la necessità di riesaminare l’approvazione dello iodio ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 528/2012 e, successivamente, eventuali autorizzazioni dell’Unione ai sensi dell’articolo 48.

Sommario delle caratteristiche del biocida e meta-SPC

L’allegato registra il sommario delle caratteristiche del biocida per cinque meta-SPC: prodotti pronti all’uso per immersione post-mungitura; prodotti pronti all’uso per immersione/schiuma/spruzzatura pre e post mungitura; prodotti concentrati per immersione/schiuma/spruzzatura; prodotti pronti all’uso con attività virucida per immersione post-mungitura; prodotti pronti all’uso a 500 ppm per immersione/spruzzatura/schiuma. Sono indicati per ciascun meta-SPC composizione, formulazione, frasi di pericolo, consigli di prudenza, usi autorizzati e misure di sicurezza.

Entrata in vigore e efficacia diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidiigiene veterinariaautorizzazioni dell'unionesostanze attivesalute e sicurezza dei prodotti

Testo integrale

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