Sentenza del 01/06/2016 n. 24782 - Corte di Cassazione
Reati tributari - Omesso versamento di ritenute d'imposta - Superamento della soglia di rilevanza penale - Configurazione del reato - Disciplina antecedente l'art. 7, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 158 del 2015 - Presentazione dichiarazione modello 770 - Esclusione - Rilascio delle certificazioni - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per l'omesso versamento, entro il termine previsto per la dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, di ritenute relative agli emolumenti corrisposti nel 2010, per complessivi 222.602,89 euro. Ha sostenuto, tra l'altro, che, per la formulazione dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 vigente all'epoca dei fatti, il reato richiedeva la prova dell'avvenuto rilascio ai sostituiti delle certificazioni fiscali e che il solo modello 770 non fosse sufficiente a dimostrarlo. Ha inoltre contestato la violazione dell'onere della prova, la motivazione della sentenza e la confisca per equivalente.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno stabilito che, per i fatti anteriori alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 158 del 2015, il solo modello 770 non prova automaticamente la consegna delle certificazioni fiscali ai sostituiti. Il rilascio delle certificazioni deve essere provato dall'accusa attraverso le certificazioni stesse o altri elementi documentali o testimoniali; il silenzio dell'imputato non può supplire alla mancanza della prova. Poiché la Corte d'appello aveva desunto il rilascio esclusivamente dal modello 770 e dal silenzio dell'imputato, la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
Art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 158 del 2015
ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti
La fattispecie penale richiedeva l'omesso versamento di ritenute risultanti da certificazioni effettivamente rilasciate ai sostituiti; tale rilascio costituiva requisito necessario per distinguere il reato dall'illecito amministrativo.
Art. 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti
La modifica ha esteso la fattispecie anche alle ritenute dovute sulla base del modello 770. Le Sezioni Unite l'hanno qualificata come innovativa, non interpretativa, e quindi non applicabile retroattivamente ai fatti del 2011.
Art. 4, comma 1, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Disciplina la dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, modello 770, destinata a comunicare all'Agenzia delle Entrate le somme corrisposte, le ritenute operate e i relativi versamenti.
Art. 4, comma 6-ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Disciplina le certificazioni rilasciate ai sostituiti. La certificazione fiscale e il modello 770 hanno contenuto, destinatari e finalità differenti e non sono automaticamente equivalenti.
Art. 533 cod. proc. pen.
La condanna è possibile solo quando la responsabilità risulti provata oltre ogni ragionevole dubbio. Pertanto, il solo modello 770, quale elemento indiziario non specificamente attestante la consegna delle certificazioni, non è sufficiente.
Art. 27 Cost., art. 6, paragrafo 2, CEDU e art. 14, paragrafo 2, del Patto internazionale sui diritti civili e politici
Ribadiscono la presunzione di non colpevolezza e l'obbligo dell'accusa di provare tutti gli elementi dell'addebito; l'imputato non ha l'onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare specificamente ogni elemento.
Art. 25 Cost. e art. 2 cod. pen.
Impongono il principio di legalità e di irretroattività della norma penale sfavorevole. La nuova formulazione dell'art. 10-bis non poteva applicarsi ai fatti commessi nel 2011.
Art. 322-ter cod. pen.
È stato richiamato in relazione alla confisca per equivalente, ma, a seguito dell'annullamento con rinvio fondato sulla prova del reato, la Corte non ha definito nel merito le ulteriori contestazioni sulla confisca.
Massime di principio
- Per i fatti commessi prima del 22 ottobre 2015, il modello 770 dimostra le ritenute indicate e le somme dichiarate, ma non prova da solo che le certificazioni siano state consegnate ai lavoratori o agli altri sostituiti.
- Nel processo penale l'accusa deve provare autonomamente tutti i requisiti del reato, compreso il rilascio delle certificazioni; il mancato disconoscimento da parte dell'imputato non può trasformarsi in prova della responsabilità.
- La consegna delle certificazioni può essere provata anche con elementi diversi dagli originali, quali copie, ricevute, documentazione aziendale, comunicazioni telematiche o dichiarazioni dei sostituiti, purché il quadro probatorio superi la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
- La disciplina vigente dopo il d.lgs. n. 158 del 2015 è più ampia e consente di fondare l'omesso versamento anche sulle ritenute dovute in base alla dichiarazione del sostituto; tale estensione non può essere applicata retroattivamente a fatti anteriori.
- La soglia economica, l'effettiva effettuazione delle ritenute e l'omesso versamento non sono sufficienti, da soli, a integrare il reato secondo la disciplina previgente: occorre anche la prova del rilascio delle certificazioni.
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