Sentenza del 17/02/2016 n. 3122 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi hanno impugnato per cassazione la sentenza della CTR Puglia, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. In particolare, contestavano che la CTR avesse ritenuto controversa soltanto la natura edificatoria del terreno, senza considerare che era stata contestata anche la congruità del valore fiscale di lire 255.000.000, notevolmente superiore al valore risultante dall'indennità di espropriazione, pari a circa lire 52.000.000. I ricorrenti sostenevano quindi che la qualificazione edificatoria del terreno non comportasse automaticamente la legittimità del valore accertato dall'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo riguardava un vizio di motivazione, ma, poiché la sentenza impugnata era anteriore al 4 luglio 2009, era ancora applicabile l'art. 366-bis c.p.c., che imponeva la formulazione, a pena di inammissibilità, di un apposito momento di sintesi indicante il fatto controverso e decisivo e il nesso tra il vizio motivazionale e la decisione. Tale momento di sintesi mancava. La Corte non ha quindi esaminato nel merito né la natura edificatoria del terreno né la congruità del valore accertato. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché le amministrazioni intimate non si sono difese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
La norma consentiva di denunciare in cassazione vizi della motivazione relativi a un fatto controverso e decisivo, ma il motivo doveva essere formulato rispettando i requisiti processuali applicabili ratione temporis.
Art. 366-bis c.p.c.
il motivo debba contenere, a pena d'inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso e decisivo per il giudizio
Per i ricorsi soggetti alla disciplina previgente, la censura di vizio motivazionale doveva concludersi con un autonomo momento di sintesi, funzionale a individuare immediatamente il fatto decisivo, la lacuna motivazionale e la sua rilevanza causale sull'esito della causa. La sua omissione comportava l'inammissibilità del motivo e dell'intero ricorso se fondato su un solo motivo.
Art. 93 della deliberazione del Comune di Lecce del 29 aprile 1983
La CTR aveva ritenuto che il terreno fosse edificatorio in quanto destinato a edificazione dal PRG adottato dal Comune, anche se non ancora approvato al momento dell'apertura della successione. Tuttavia, la Cassazione non ha esaminato nel merito la correttezza di tale valutazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti formali applicabili alla data della sentenza impugnata; la violazione di tali requisiti può impedire qualsiasi esame del merito.
- Quando si denuncia un vizio di motivazione secondo la disciplina previgente dell'art. 366-bis c.p.c., occorreva indicare in modo autonomo e sintetico il fatto controverso e decisivo, la carenza o contraddittorietà della motivazione e il modo in cui una corretta valutazione avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
- La qualificazione urbanistica di un terreno come edificabile non determina automaticamente la congruità del suo valore fiscale: natura edificatoria e quantificazione economica sono questioni distinte e devono essere valutate separatamente.
- Un ricorso fondato su un unico motivo dichiarato inammissibile viene integralmente dichiarato inammissibile, senza che la Corte debba esaminare le questioni sostanziali sottostanti.
- Valori derivanti da un'espropriazione possono costituire elementi utili per contestare la stima fiscale, ma devono essere specificamente dedotti e adeguatamente valorizzati nelle fasi di merito e nel rispetto dei requisiti processuali.
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