Cassazione Penale, Sentenza n. 14012/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Avellino che aveva rigettato il loro riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal G.i.p. del Tribunale di Avellino. La censura principale riguarda la carenza motivazionale in ordine al periculum in mora: il decreto di sequestro del 18/09/2025, emesso per finalita di confisca del profitto del reato tributario (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000), non motivava adeguatamente la necessità di anticipare l'effetto ablativo; il Tribunale del riesame ha tentato di integrare tale lacuna richiamando le ragioni preventive contenute in un precedente decreto (del 01/09/2025) adottato per altri indagati e altre imputazioni, ma secondo i ricorrenti e la Corte di Cassazione tale richiamo non puo supplire la mancanza di motivazione specifica sul periculum richiesto per il sequestro a fini di confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione concisa anche del periculum in mora, rapportata alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo, escludendo ogni automatismo alla mera natura obbligatoria della confisca. Ha inoltre precisato che il giudice del riesame non puo integrare la motivazione del provvedimento originario attribuendogli finalita diverse da quelle indicate dal requirente; quindi il richiamo a precedenti provvedimenti adottati per finalita impeditive non puo colmare la mancanza di motivazione di un decreto adottato per finalita di confisca. Per questi motivi la Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino, ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere anche una concisa motivazione sul periculum in mora, rapportata alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio
art. 240 cod. pen.
Rinvio normativo alla disciplina della confisca come effetto ablativo; il sequestro finalizzato alla confisca deve giustificare l'anticipazione di tale effetto
art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000
Riferimento al reato tributario per il quale e stati contestati i profitti; la confisca obbligatoria puo essere disposta ma non determina automaticamente la sussistenza del periculum in mora
art. 12‑bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma citata in giurisprudenza in relazione alla confisca obbligatoria nei reati tributari; conferma che anche in caso di confisca obbligatoria e richiesta la motivazione sul periculum
art. 324 cod. proc. pen.
Disposizione che stabilisce la competenza per il nuovo giudizio in caso di annullamento del provvedimento di riesame, qui utilizzata per il rinvio al Tribunale di Avellino
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca necessita sempre di una motivazione specifica e congrua sul periculum in mora, anche quando la confisca e obbligatoria per legge.
- Non e ammesso alcun automatismo che colleghi la sussistenza del periculum alla mera natura obbligatoria della confisca; il giudice deve spiegare perche e necessario anticipare l'effetto ablativo rispetto alla conclusione del processo.
- Il giudice del riesame non puo correggere o supplire la motivazione mancante del provvedimento originario sostituendo le finalita indicate nel provvedimento iniziale: non e legittimo trasformare un sequestro adottato per finalita di confisca in uno motivato da esigenze preventive tramite un richiamo ad un diverso provvedimento.
- Un precedente provvedimento adottato per altri indagati o per finalita diverse non puo, di per se, colmare la carenza motivazionale di un nuovo decreto emesso con diversa finalita.
- In sede difensiva e opportuno contestare specificamente la mancanza di motivazione del periculum; in sede di richiesta cautelare il pubblico ministero deve esporre chiaramente le ragioni del periculum per evitare l'annullamento in sede di impugnazione.
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