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Circolare

Circolare numero 182 del 10-11-2015

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e la Federazione Dirstat (DIRSTAT), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta tra INPS e l’Associazione sindacale Federazione Dirstat (DIRSTAT) per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono indicati i pensionati che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili con i relativi conti di imputazione.

Convenzione INPS con la Federazione Dirstat per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS - Federazione Dirstat per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare disciplina la convenzione stipulata con la Federazione Dirstat (DIRSTAT) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni e ne riepiloga regole operative, soggetti ammessi, modalità di adesione, revoca, importi e aspetti contabili. Vengono inoltre indicate le clausole di tutela per l’INPS e le istruzioni per la contabilizzazione delle somme trattenute e riversate all’organizzazione sindacale.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione risulta valida fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono aderire

Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità:

  • a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS.

Sono ricompresi anche i pensionati amministrati dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, in forza del rinvio previsto dall’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’art. 23 octies della legge n. 485/72 richiama esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, nel quale devono risultare la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il modulo deve essere sottoscritto dal pensionato e corredato dagli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’Organizzazione sindacale deve trasmettere i dati della delega all’INPS con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto, e inviare il documento in formato digitale, conservando comunque l’originale firmato.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.

Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, gli effetti decorrono:

  • dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
  • per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. La revoca è efficace dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Nel caso in cui pervenga una nuova delega su una pensione già gravata da una delega attiva verso un’altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella già esistente. La revoca deve indicare l’organizzazione revocata e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:

  • 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio del minimo FPLD;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimessse

Gli adempimenti finanziari sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:

  • nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
  • revoca delega telematizzata: € 0,74;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
  • gestione delega: € 0,04.

Esonero da responsabilità e poteri dell’Istituto

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale e alle vicende che ne derivano.

L’INPS è inoltre sollevato da qualsiasi responsabilità conseguente all’applicazione della convenzione, anche nei casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori dell’associazione o di strutture ad essa associate, compresi pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nei contenziosi relativi ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, dietro semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni relative all’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, al legittimo esercizio dei poteri statutari, alla perdita dei requisiti di legge per la stipula, oppure qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta salva anche la facoltà di recesso unilaterale in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è attribuito il codice INPS MK.

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute operate sulle pensioni per conto della Federazione Dirstat vengono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25511, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27511, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
  • GPA11511, per la rilevazione del debito verso l’organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del sindacato continuano a essere imputati al conto GPA35041, già in uso. Tutti i conti citati sono movimentati tramite le procedure di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate e dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali. I rapporti finanziari con l’organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione Generale.

Punti principali

Validità della convenzione e rinnovo

La convenzione è stata sottoscritta il 30 luglio 2015 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. Ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono avvalersi della trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Possono inoltre aderire i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’articolo 23 octies si riferisce solo a pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Organizzazione deve trasmettere i dati all’INPS per via telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, decorre dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici decorre dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega alla riscossione della quota associativa. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da una delega attiva verso altra organizzazione, la nuova ha effetto solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e di un documento di identità valido del revocante. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono: 0,50% sugli importi fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sugli importi eccedenti il minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD.

Costi del servizio e rapporti finanziari

I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione € 0,04; nuova delega su pensione esistente € 0,74; revoca delega telematizzata € 0,74; variazione (revoca + acquisizione nuova delega) € 1,48; gestione delega € 0,04. I relativi adempimenti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono curati a livello centrale tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale.

Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale. L’Istituto è esonerato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla validità della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, sui poteri statutari, per perdita dei requisiti legali o per sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato alla convenzione è MK. Ai fini contabili vengono istituiti i conti GPA25511 e GPA27511 per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti rispettivamente sulle pensioni dell’anno in corso e degli anni precedenti, oltre al nuovo conto GPA11511 per la rilevazione del debito verso l’organizzazione e l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato vanno imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti sono movimentati tramite le procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali.

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