Circolare numero 180 del 10-11-2015
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e l’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (ANPPE), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata con l’ANPPE per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti, valida fino al 31 dicembre 2017 e rinnovabile su richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza. Vengono chiariti i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio e di invio telematico, la decorrenza di delega e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità dell’INPS e le istruzioni contabili con i relativi conti da utilizzare.
Convenzione INPS-ANPPE per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-ANPPE per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione stipulata con l’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (ANPPE) per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. Vengono disciplinati soggetti ammessi, modalità operative, decorrenza di delega e revoca, misura del contributo, profili economici, responsabilità dell’Istituto e relative scritture contabili.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione risulta sottoscritta il 25 settembre 2015 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La sua validità è fissata fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione, in coerenza con l’articolo 23-octies della legge n. 485/72, individua i pensionati che possono autorizzare la trattenuta del contributo sindacale. Possono aderire:
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo dell’assicurazione, gestito dall’INPS;
- per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione amministrata dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.
Resta esclusa l’applicazione ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la disciplina si riferisce espressamente a pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto. Nel modulo devono risultare la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega deve essere sottoscritta dal pensionato e deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza della delega e trasmissione dei dati
La convenzione distingue tra delega presentata insieme alla domanda di pensione e delega rilasciata da soggetto già titolare di trattamento pensionistico.
Se la delega è contestuale alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati della delega sono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Se invece la delega è rilasciata da un pensionato già in pagamento, gli effetti decorrono dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, la decorrenza è dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
L’Organizzazione deve inoltre:
- inviare i dati della delega all’INPS in modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto;
- trasmettere la delega acquisita in formato digitale;
- conservare l’originale firmato della delega.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto provvede alla lavorazione nel più breve tempo possibile.
Nel caso in cui pervenga una nuova delega su una prestazione sulla quale è già attiva un’altra delega, la nuova delega produce effetti soltanto se è preceduta dalla revoca della delega esistente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono le seguenti:
- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sugli importi eccedenti il minimo e non eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari e i relativi adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale.
I costi del servizio di riscossione, già fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- nuova delega su domanda di pensione: 0,04 euro;
- nuova delega su pensione esistente: 0,74 euro;
- revoca delega telematizzata: 0,74 euro;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): 1,48 euro;
- gestione delega: 0,04 euro.
Esonero da responsabilità e facoltà di sospensione o recesso
L’applicazione della convenzione non deve determinare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale e alle relative vicende.
L’INPS è inoltre esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della trattenuta da creditori dell’associazione stipulante o di strutture a essa associate, anche quando tali pignoramenti siano in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, qualora l’associazione risulti soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute nelle controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione, su semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione sindacale;
- sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- per perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula;
- per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo negoziale nell’interesse dell’INPS.
Resta inoltre ferma la facoltà di recesso unilaterale dell’Istituto in tutti i casi di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS MP.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni dell’ANPPE sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25514, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27514, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.
È inoltre istituito il nuovo conto GPA11514, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e per l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato continuano a essere imputati al conto GPA35041, già in uso.
I conti indicati sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione con l’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (ANPPE), approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014, è stata sottoscritta il 25 settembre 2015 ed è valida fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono avvalersi della trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio gestito dall’INPS, nonché i titolari di pensione amministrata dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, perché la norma richiamata riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere redatta sul testo predisposto dall’Istituto, che indica anche la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetto dalla data di decorrenza della pensione. I dati sono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche della domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, decorre dalla prima rata non estratta alla data di ricezione oppure, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.
Trasmissione telematica e conservazione della documentazione
L’Organizzazione deve inviare i dati della delega all’INPS in via telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e trasmettere in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato con le modalità previste.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega, che viene lavorata nel più breve tempo possibile. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova ha effetto solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima e esclusi i trattamenti di famiglia: 0,50% fino alla misura del trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il minimo e non oltre il doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo.
Rapporti finanziari e costi del servizio
Gli adempimenti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione a livello centrale tra Direzione Generale e Organizzazione. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione 0,04 euro; nuova delega su pensione esistente 0,74 euro; revoca delega telematizzata 0,74 euro; variazione (revoca + nuova delega) 1,48 euro; gestione delega 0,04 euro.
Esonero da responsabilità e clausole di salvaguardia
La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sul valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la trattenuta operata; inoltre deve ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie connesse ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo, logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative/regolamentari; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato è MP. Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPA25514 e GPA27514 per i contributi trattenuti sulle pensioni rispettivamente dell’anno in corso e degli anni precedenti, movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione. È inoltre istituito il conto GPA11514 per il debito verso l’organizzazione e l’imputazione del pagamento; gli accrediti al sindacato restano imputati al conto GPA35041, già in uso. I rapporti finanziari saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.
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