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Circolare

Circolare numero 181 del 10-11-2015

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e la Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche (CSE FLP), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta con la Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche (CSE FLP) per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio, decorrenza, revoca, misura del contributo, costi del servizio e profili di responsabilità. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili e il codice INPS attribuito alla convenzione.

Convenzione INPS-CSE FLP per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-CSE FLP per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare dà conto della convenzione stipulata con la Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche (CSE FLP) per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. Vengono disciplinati i soggetti legittimati alla delega, le modalità di rilascio e trasmissione, la decorrenza e la revoca, oltre agli aspetti economici, contabili e di responsabilità connessi all’accordo.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione è stata sottoscritta il 30 luglio 2015 e approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La sua validità è fissata fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

L’articolo 1 della convenzione individua i pensionati che possono aderire al servizio di trattenuta del contributo sindacale. In base all’articolo 23-octies della legge n. 485/72, possono rilasciare la delega:

  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
  • i titolari di pensione amministrata dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.

Resta esclusa l’applicazione ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la disciplina richiamata riguarda esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

La delega deve essere resa utilizzando il testo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il modulo deve essere sottoscritto dal pensionato e contenere gli estremi di un documento di identità valido.

L’Organizzazione sindacale deve trasmettere all’INPS i dati della delega con modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto. Deve inoltre inviare la delega in formato digitale e conservare l’originale firmato.

Decorrenza della delega

La decorrenza varia in base al momento in cui la delega viene presentata:

  • se è contestuale alla domanda di pensione, produce effetto dalla data di decorrenza della pensione;
  • se è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, produce effetto dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
  • per i trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici, l’effetto decorre dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.

I dati della delega devono essere inviati all’INPS con le medesime modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega. L’Istituto provvede nel più breve tempo possibile alla lavorazione della richiesta.

Quando perviene una nuova delega su una prestazione sulla quale è già attiva una delega di altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se è preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è commisurato all’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensivo della tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:

  • 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio dello stesso;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, costi e rimborsi

I rapporti finanziari e i relativi adempimenti sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:

  • nuova delega su domanda di pensione: euro 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: euro 0,74;
  • revoca delega telematizzata: euro 0,74;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): euro 1,48;
  • gestione delega: euro 0,04.

Esenzione da responsabilità, sospensione e recesso

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato e alle vicende ad esso connesse. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità per ogni eventuale effetto derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione stipulante si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute nelle controversie giudiziarie inerenti ai rapporti tra associati e associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la possibilità di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, sul corretto esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti prescritti per la stipula, oppure se intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. Resta ferma anche la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è attribuito il codice INPS MW.

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25510, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27510, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
  • GPA11510, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento.

I conti GPA25510 e GPA27510 sono movimentabili esclusivamente tramite la procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate. Il conto GPA11510 è movimentabile dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali. Gli accrediti a favore del sindacato sono imputati al conto GPA35041, già in uso.

I rapporti finanziari con la CSE FLP sono definiti direttamente dalla Direzione generale e nell’allegato n. 2 sono riportati i conti contabili istituiti.

Punti principali

Convenzione, durata e rinnovo

La convenzione con CSE FLP è stata sottoscritta il 30 luglio 2015 e approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti. Ha validità fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono autorizzare la trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La facoltà si estende anche ai titolari di pensione amministrata dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, perché l’art. 23 octies della legge n. 485/72 si riferisce alle sole pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati l’importo del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Organizzazione sindacale deve trasmettere all’INPS i dati della delega con modalità telematica e inviare anche il documento in formato digitale, conservando l’originale firmato.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione. I dati vengono inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche della domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione; per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

Il pensionato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova ha effetto solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca opera dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% sulla quota entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e non superiore al doppio del minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.

Rapporti finanziari, spese e costi del servizio

Gli aspetti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gli adempimenti sono gestiti a livello centrale tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione 0,04 euro; nuova delega su pensione esistente 0,74 euro; revoca delega telematizzata 0,74 euro; variazione (revoca + acquisizione nuova delega) 1,48 euro; gestione delega 0,04 euro.

Esenzione da responsabilità e facoltà di sospensione/recesso

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. Se sorgono controversie sulla validità della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie relative ai rapporti con gli associati. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sulla denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS MW. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25510 e GPA27510 per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni rispettivamente dell’anno in corso e degli anni precedenti, entrambi movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione. È inoltre istituito il conto GPA11510 per il debito verso l’Organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento. Gli accrediti a favore del sindacato sono imputati al conto GPA35041, già in uso. I rapporti finanziari sono definiti dalla Direzione generale.

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