Circolare numero 183 del 10-11-2015
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati della Federazione Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura (SNAP-FEDER.AGRI.) per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta con SNAP-FEDER.AGRI. per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni, valida fino al 31 dicembre 2017 e rinnovabile con richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza. Vengono riepilogati i soggetti che possono delegare, le modalità di rilascio, decorrenza e revoca della delega, la misura del contributo, i costi del servizio, i profili di responsabilità dell’INPS e le istruzioni contabili con i relativi conti.
Convenzione INPS-SNAP-FEDER.AGRI. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-SNAP-FEDER.AGRI. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione stipulata con il Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati della Federazione Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura (SNAP-FEDER.AGRI.) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono disciplinati i soggetti legittimati, le modalità operative di delega e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio e le istruzioni contabili per la gestione delle relative scritture.
Validità della convenzione e rinnovo
La convenzione è stata sottoscritta il 10 agosto 2015 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. Ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione individua i pensionati che possono aderire al servizio di riscossione mediante trattenuta sulla pensione. In base all’articolo 23-octies della legge n. 485/72 e alla norma di rinvio di cui all’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, possono rilasciare la delega:
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.
Resta esclusa l’applicazione della norma ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché l’articolo 23-octies si riferisce alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere rilasciata sul modello predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il modulo deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
L’Organizzazione sindacale deve trasmettere i dati all’INPS con modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.
Decorrenza della delega
L’articolo 4 disciplina la decorrenza della delega alla riscossione della quota associativa.
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla decorrenza della pensione stessa. I dati della delega sono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, essa produce effetti:
- dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
- per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto provvede quanto prima alla lavorazione della domanda.
La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Nel caso in cui pervenga una nuova delega su una prestazione sulla quale sia già attiva una delega a favore di altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se è preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve indicare l’Organizzazione revocata e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensivo della tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.
Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e non superiore al doppio del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari e gli adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali sono stati fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in esame sono previsti i seguenti importi:
- nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
- nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
- revoca delega telematizzata: € 0,74;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
- gestione delega: € 0,04.
Esclusione di responsabilità dell’INPS e facoltà di tutela
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione sindacale.
L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’Organizzazione sindacale si impegna inoltre a rifondere all’INPS le spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative ai rapporti tra gli associati e l’associazione, dietro presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora insorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, sulla perdita dei requisiti previsti dalla legge per la stipula, oppure nel caso intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a proprio danno.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS S2.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sindacali sulle pensioni per conto di SNAP-FEDER.AGRI. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25509, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27509, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
- GPA11509, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e per l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del sindacato devono essere imputati al conto già in uso GPA35041. I conti sono movimentabili esclusivamente tramite la procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate e tramite la procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Validità della convenzione e rinnovo
La convenzione con SNAP-FEDER.AGRI. è stata sottoscritta il 10 agosto 2015 ed è valida fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori gestiti dall’INPS, nonché i titolari di pensione amministrata dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
La delega va compilata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e contenere gli estremi di un documento di identità valido. L’Organizzazione trasmette i dati all’INPS in via telematica e invia in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.
Decorrenza della delega e della revoca
Se la delega è presentata con la domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un pensionato già in pagamento, decorre dalla prima rata non estratta alla data di ricezione, oppure, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. La revoca può essere comunicata direttamente all’INPS e ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento.
Regole in caso di deleghe concorrenti
Se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da una delega ad altra Organizzazione, la nuova ha efficacia solo se preceduta dalla revoca della delega esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento valido del revocante.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, secondo tre aliquote progressive: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente fino al doppio del minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del minimo.
Costi del servizio e rapporti finanziari
I costi del servizio di riscossione sono quelli fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per SNAP-FEDER.AGRI. sono previsti importi differenti a seconda dell’operazione: nuova delega su domanda di pensione, nuova delega su pensione esistente, revoca telematizzata, variazione e gestione delega. I rapporti finanziari sono regolati centralmente tra Direzione generale e Organizzazione sindacale.
Esclusione di responsabilità e facoltà dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e sindacato. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi. In caso di controversie sulla validità della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la trattenuta. L’Organizzazione deve inoltre rifondere all’INPS le spese sostenute per controversie connesse ai rapporti associativi. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti o sopravvenute esigenze normative, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.
Codice INPS e istruzioni contabili
È assegnato il codice INPS S2. Per la rilevazione contabile delle trattenute e dei relativi pagamenti sono istituiti i conti GPA25509 e GPA27509, oltre al nuovo conto GPA11509 per il debito verso l’Organizzazione sindacale e al conto GPA35041 già in uso per gli accreditamenti. I conti sono movimentati tramite le procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali.
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