Circolare numero 179 del 10-11-2015
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e l’Associazione Nazionale Consulenze e Servizi Welfare (ASSOWELFARE), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta con ASSOWELFARE per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, con validità fino al 31 dicembre 2017 e richiesta di rinnovo da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza. Vengono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili con i conti da utilizzare.
Convenzione INPS-ASSOWELFARE per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-ASSOWELFARE per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare illustra il contenuto della convenzione stipulata con ASSOWELFARE per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti. Vengono disciplinati i soggetti legittimati, le modalità di rilascio e trasmissione delle deleghe, la decorrenza e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di responsabilità e le istruzioni contabili per la rilevazione dei flussi.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione è stata sottoscritta il 25 settembre 2015 ed era già stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La sua validità è fissata fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 individua i pensionati che possono aderire al servizio di trattenuta sulla pensione. Possono rilasciare la delega:
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di altri fondi obbligatori di previdenza, sostitutivi o integrativi, gestiti dall’INPS;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.
Resta esclusa l’applicazione dell’articolo 23 octies della legge n. 485/72 ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiama espressamente le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere rilasciata sul modello predisposto dall’Istituto, nel quale devono risultare la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
L’Organizzazione deve trasmettere i dati della delega all’INPS con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto, e deve inviare anche la delega in formato digitale, conservando sempre l’originale firmato.
Decorrenza della delega
La convenzione distingue tra deleghe presentate insieme alla domanda di pensione e deleghe rilasciate da soggetti già pensionati.
- Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.
- Se la delega è rilasciata da un pensionato già titolare di trattamento, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega.
- Per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, la decorrenza coincide con il primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
I dati della delega sono inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto procede alla lavorazione della richiesta nel più breve tempo possibile.
Se per la stessa prestazione è già attiva una delega verso un’altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se è preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio dello stesso;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 6 e 7 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari e gli adempimenti, che sono previsti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
- nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
- revoca delega telematizzata: € 0,74;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
- gestione delega: € 0,04.
Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS
La convenzione precisa che dalla sua applicazione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende connesse.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche nei casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture a essa collegate, compresi i pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente in giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure se l’associazione perde i requisiti di legge o sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che rendano necessario un nuovo testo convenzionale. Resta salva anche la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
All’ASSOWELFARE è attribuito il codice INPS AG.
Per la rilevazione contabile delle trattenute contributive sulle pensioni sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25519, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27519, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Entrambi i conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.
È inoltre istituito il conto GPA11519, destinato alla rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti sulle pensioni e all’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato restano imputati al conto già in uso GPA35041. Tali conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni.
I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale saranno definiti direttamente dalla Direzione generale, come di consueto.
Punti principali
Validità della convenzione e rinnovo
La convenzione con l’Associazione Nazionale Consulenze e Servizi Welfare (ASSOWELFARE), approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 e sottoscritta il 25 settembre 2015, disciplina la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti. Ha validità fino al 31 dicembre 2017; l’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori di previdenza, sostitutivi o integrativi, gestiti dall’INPS. La disciplina si estende anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Organizzazione deve trasmettere i dati della delega all’INPS in modalità telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e inviare anche il formato digitale della delega, conservando l’originale firmato.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega. Se su una prestazione è già attiva una delega verso altra Organizzazione, la nuova delega opera solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e fino al doppio; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.
Costi del servizio e rapporti finanziari
I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione € 0,04; nuova delega su pensione esistente € 0,74; revoca delega telematizzata € 0,74; variazione (revoca + acquisizione nuova delega) € 1,48; gestione delega € 0,04. I rapporti finanziari e i relativi adempimenti sono gestiti a livello centrale tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale.
Clausole di responsabilità e facoltà dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione; in caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione deve inoltre ristorare l’INPS per le spese sostenute in controversie giudiziarie attinenti ai rapporti con gli associati. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, o sul legittimo esercizio dei poteri statutari, nonché per perdita dei requisiti o per sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
All’Organizzazione è assegnato il codice INPS AG. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25519 e GPA27519 per i contributi trattenuti rispettivamente sulle pensioni pagate nell’anno in corso e negli anni precedenti, entrambi movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione. È inoltre istituito il conto GPA11519 per il debito verso l’Organizzazione e l’imputazione del pagamento, mentre gli accreditamenti a favore del sindacato continuano a essere imputati al conto GPA35041. I rapporti finanziari saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.
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