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Circolare

Circolare numero 177 del 03-11-2015

L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Confederazione Produttori Agricoli delle Marche (COPAGRI MARCHE) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e COPAGRI MARCHE per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Sono disciplinate modalità di riscossione, misura del contributo, costi del servizio, versamenti all’associazione, clausole di salvaguardia, durata e recesso, oltre alle istruzioni operative e contabili con il codice causale W320 e i conti di nuova istituzione. Sono inoltre indicati gli adempimenti delle strutture territoriali, la reportistica da produrre e il rendiconto annuale da trasmettere all’associazione.

Convenzione INPS-COPAGRI MARCHE per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale e relative istruzioni operative

Convenzione INPS-COPAGRI MARCHE per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e Confederazione Produttori Agricoli delle Marche (COPAGRI MARCHE) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono disciplinati sia il profilo giuridico della riscossione sia le istruzioni operative e contabili per l’esposizione nel flusso UNIEMENS e per la successiva ripartizione delle somme.

Ambito della convenzione e modalità di riscossione

La convenzione, stipulata il 10 agosto 2015 e approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, si fonda sulla legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro avviene da parte dell’INPS contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, con le medesime modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.

La circostanza che la riscossione avvenga unitamente ai contributi obbligatori non muta la natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che l’INPS non è tenuto ad alcuna azione di esazione coattiva del contributo stesso.

Determinazione dell’importo versato

L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale esclusivamente l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota indicata come contributo associativo viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali e per eventuali oneri accessori.

L’Istituto precisa inoltre di non svolgere alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente al versamento dei contributi oggetto della convenzione.

Costi del servizio e oneri economici

I costi del servizio di riscossione per l’anno 2015 sono stati attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in esame è previsto un costo pari a euro 0,17 per ogni UNIEMENS.

L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto all’associazione, che potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.

Versamento delle somme all’associazione

L’INPS corrisponde alla sede nazionale dell’associazione le somme riscosse per contributi di assistenza contrattuale, al netto dei costi del servizio, senza riconoscere interessi o altri titoli. Il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS.

Contestualmente, le strutture periferiche mettono a disposizione dell’associazione i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo, indicando per ciascun UNIEMENS il periodo contributivo e l’ammontare del versamento. Se l’importo dell’acconto periodico dovuto è inferiore a euro 50,00, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo almeno pari a euro 50,00.

L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità qualora i riversamenti avvengano oltre il termine convenuto per difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie dei propri compiti istituzionali.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

La circolare contiene una clausola di salvaguardia molto ampia: l’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso le imprese aderenti, verso terzi e verso chiunque, per conseguenze derivanti dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi eseguito da creditori dell’associazione o di strutture associate sulle somme oggetto della convenzione, comprese le procedure già in corso alla data di stipula.

L’INPS è estraneo ai rapporti tra gli associati e l’associazione. L’associazione esonera quindi l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese a titolo di contributo di assistenza contrattuale.

L’associazione deve inoltre rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto nel caso in cui quest’ultimo sia convenuto o chiamato in giudizio in controversie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione. Tali spese sono quantificate nel rispetto della normativa vigente sui compensi professionali.

L’INPS si riserva infine la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge per accedere alla stipula, oppure se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta anche salva la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali, durata e recesso

Le parti si impegnano al rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC; in mancanza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente di efficacia alla scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.

È comunque prevista la facoltà di recesso per entrambe le parti, con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione se richiesta.

Istruzioni operative nel flusso UNIEMENS

Per le imprese aderenti alla Confederazione Produttori Agricoli delle Marche è attribuito il codice di nuova istituzione W320. Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il nuovo codice causale W320, il cui significato è "Ass. Contr. Confederazione Produttori Agricoli delle Marche (COPAGRI MARCHE)", unitamente al relativo elemento previsto dalle istruzioni operative.

I contributi di assistenza contrattuale esposti con il codice W320 vengono imputati, in sede di specificazione contabile, al conto GPA25515 di nuova istituzione. Contestualmente, la procedura rileva il debito verso l’associazione mediante la scrittura in partita doppia GPA35515 a GPA11515, per un importo pari a quello evidenziato in avere sul conto GPA25515.

I saldi dei conti GPA25515 e GPA35515 devono concordare costantemente. Per garantire tale concordanza, e per assicurare coerenza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive pervenute con UNIEMENS, i conti GPA25515 e GPA35515 devono essere movimentati, con codice documento 95, soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione.

Adempimenti contabili delle sedi e rendiconto annuale

Le sedi devono stampare la reportistica resa disponibile dalla procedura in triplice copia. Una copia è destinata alle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’importo versato; una seconda copia va trasmessa all’ufficio competente per la contabilità della sede; la terza resta agli atti dell’ufficio amministrativo.

Le somme riscosse devono essere accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo, se dovuta. I pagamenti vanno imputati in dare del conto GPA11515; sul medesimo conto devono essere inoltre addebitate le somme da trattenere a titolo di rimborso spese, con contropartita in avere del conto GPA24042, e l’eventuale imposta di bollo, con contropartita in avere del conto GPA25228.

L’eventuale saldo del conto GPA11515 risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio mediante la specifica procedura automatizzata.

Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono predisporre e trasmettere alla COPAGRI MARCHE un apposito rendiconto contenente:

  • l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, per le quali sono state emesse le distinte delle imprese;
  • l’ammontare delle somme corrisposte;
  • l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi.

Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA35515, GPA25515 e GPA11515 di nuova istituzione.

Punti principali

Oggetto della convenzione e modalità di riscossione

Il 10 agosto 2015 INPS e COPAGRI MARCHE hanno stipulato una convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione avviene unitamente ai contributi obbligatori dovuti all’INPS, con le stesse modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni. La natura del contributo resta volontaria e l’INPS non assume obblighi di esazione coattiva.

Misura del contributo e imputazione dei versamenti

L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale solo l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze di legge, la quota destinata al contributo associativo viene imputata a scomputo del debito previdenziale e degli eventuali oneri accessori. L’Istituto non svolge interventi diretti o controlli sul versamento di tali contributi nei confronti dei datori di lavoro.

Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione

Per il servizio di riscossione, i costi per l’anno 2015 sono stati attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per questa convenzione è previsto un costo di euro 0,17 per ogni UNIEMENS. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e l’associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione.

Versamento delle somme all’associazione

L’INPS corrisponde alla sede nazionale dell’associazione le somme riscosse, al netto dei costi del servizio, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Le strutture periferiche mettono a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare. Se l’importo dell’acconto periodico è inferiore a 50 euro, le somme sono accantonate fino al raggiungimento di un importo almeno pari a 50 euro.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso imprese, terzi e chiunque altro per effetti derivanti dalla convenzione, compresi eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo. L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra associati e associazione, inclusa l’eventuale restituzione delle somme versate. L’associazione deve inoltre rimborsare le spese sostenute dall’INPS in caso di controversie giudiziarie connesse a tali rapporti. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, perdita dei requisiti dell’associazione o sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.

Protezione dei dati personali, durata e recesso

Le parti si impegnano al rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015; il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza mediante raccomandata A/R o PEC, altrimenti il rapporto cessa automaticamente. È comunque previsto il recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni, tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente le variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.

Istruzioni operative UNIEMENS e codice causale W320

Per le imprese aderenti a COPAGRI MARCHE è istituito il codice causale W320, da indicare nel flusso UNIEMENS con il significato di "Ass. Contr. Confederazione Produttori Agricoli delle Marche (COPAGRI MARCHE)". I contributi esposti con tale codice vengono imputati al conto GPA25515; la procedura rileva il debito verso l’associazione con la scrittura GPA35515 a GPA11515. I conti GPA25515 e GPA35515 devono sempre concordare e possono essere movimentati, con codice documento 95, solo tramite la procedura automatizzata di ripartizione.

Adempimenti contabili e rendicontazione

Le sedi devono stampare la reportistica prodotta dalla procedura in triplice copia: una per le imprese, una per l’ufficio contabilità della sede e una per gli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse sono accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo; i pagamenti sono imputati in DARE del conto GPA11515, mentre rimborso spese e imposta di bollo sono addebitati rispettivamente sui conti GPA24042 e GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11515 a fine esercizio è ripreso nel nuovo esercizio dalla procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo, le strutture territoriali devono inviare alla COPAGRI MARCHE un rendiconto con contributi riscossi, somme corrisposte, spese e bollo trattenuti. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA35515, GPA25515 e GPA11515 di nuova istituzione.

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