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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11177/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (conferma dell'esito del GUP) per il reato previsto dall'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90. Denunciava: 1) violazione della legge 242/2016 e degli artt. 111 Cost. e 546 c.p.p. e carenza di motivazione, sostenendo che il materiale sequestrato aveva percentuali di THC inferiori allo 0,60% e quindi sarebbe stato liberamente detenibile; 2) violazione della "tabella di riferimento" (D.M. 11/4/2006) perché il principio attivo era inferiore alla quantità media detenibile (gr. 5); 3) mancata applicazione dell'art. 5 c.p.; 4) illogicità della motivazione, perché la sentenza riconosceva una bassissima percentuale di THC e tuttavia affermava la responsabilità.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse esposto adeguatamente le circostanze e le prove da cui desumere la destinazione alla cessione e la consapevolezza dell'imputato sulla rilevanza penale della condotta; tali argomentazioni non sono state contestate in modo puntuale nel ricorso. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la commercializzazione di derivati di cannabis integra il reato di cui all'art. 73 anche se il contenuto di THC è inferiore ai limiti della legge 242/2016, salvo che i derivati siano in concreto privi di ogni efficacia drogante. Poiché il ricorrente non ha dimostrato l'assenza di efficacia drogante né ha confutato specificamente la motivazione che indicava finalità di spaccio, il ricorso è stato rigettato. Conseguenze pratiche: conferma della condanna (pena originaria: 4 mesi di reclusione e 800 euro di multa, con sospensione della pena), condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5

    articolo 73 comma 5 d.P.R. 309/90

    Disciplina il delitto relativo a cessione e detenzione di stupefacenti: la commercializzazione di derivati di cannabis può integrare il reato anche se il contenuto di THC è basso, salvo che i prodotti siano concretamente privi di efficacia drogante.

  • Legge 2 dicembre 2016, n. 242 - art. 4, commi 5 e 7

    Introduce limiti massimi di principio attivo (THC) per la coltivazione e commercializzazione della cannabis 'industriale', ma tali limiti non escludono automaticamente la rilevanza penale se i derivati mantengono efficacia drogante.

  • Decreto Ministeriale 11 aprile 2006

    riferimento alla "quantità media singola" e alla "quantità media detenibile"

    Fissa parametri utili per la valutazione quantitativa, ma la valutazione della rilevanza penale richiede un giudizio globale che consideri anche finalità di cessione e altri elementi probatori; quantità inferiori alla media possono comunque integrare il reato.

  • Codice di procedura penale - art. 591, comma 1, lett. c)

    art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per genericità o aspecificità della doglianza: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata.

  • Codice di procedura penale - art. 546

    Norma processuale richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto infondato il richiamo perché il ricorso non ha contestato specificamente la motivazione del giudice di merito.

  • Codice penale - art. 5

    Richiamato dal ricorrente per sostenere una possibile incidenza della legge 242/2016: la Corte ha ritenuto che l'eventuale confusione normativa non modifica la struttura dell'illecito penale né la necessità di valutare la concreta efficacia drogante dei prodotti.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla determinazione di una somma equa da versare alla Cassa delle ammende; la Corte di legittimità la utilizza per quantificare la sanzione accessoria pecuniaria.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Castignani; Sez. 4, Martinelli; Sez. 3, Aiman; Sez. 4, Amador; Sez. 2, Ewansiha)

    Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019 (Castignani); Sez. 4, n. 265 del 10/12/2019 (Martinelli); Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014 (Aiman); Sez. 4, n. 39675 del 12/9/2024 (Amador); Sez. 2, n. 5506 del 03/11/2023 (Ewansiha)

    Consolidata giurisprudenza secondo cui: la commercializzazione di derivati da cannabis integra il reato anche con basso tenore di THC se non si dimostra l'assenza di efficacia drogante; la valutazione della rilevanza penale è complessiva; e il ricorso deve confrontarsi punto per punto con le argomentazioni del giudice di merito.

Massime di principio

  • La presenza di livelli di THC inferiori ai limiti indicati dalla legge 242/2016 non esclude automaticamente la rilevanza penale: la valutazione è globale e richiede l'accertamento dell'effettiva attitudine drogante del prodotto e della finalità della detenzione (personale vs. cessione).
  • Per escludere il reato in presenza di basso contenuto di principio attivo è necessario dimostrare concretamente l'assenza di ogni efficacia drogante; mere eccezioni formali al limite percentuale non sono sufficienti.
  • La determinazione della destinazione alla cessione si fonda su elementi di fatto (quantitativi, modalità di confezionamento, contatti commerciali, ecc.): questi elementi, se efficacemente esposti dal giudice, devono essere specificamente contrastati nel ricorso di legittimità.
  • In Cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente e correlare le censure alle argomentazioni del provvedimento impugnato; la genericità o l'omissione di tale confronto determina spesso l'inammissibilità del ricorso (art. 591 c.p.p.).
  • La legge e i decreti tecnici (es. D.M. 11/4/2006) forniscono parametri utili, ma non sono dispositivi assoluti: la valutazione della punibilità richiede sempre una valutazione complessiva del contesto e degli effetti reali della sostanza.
  • Richiamare una presunta confusione normativa (es. dopo la legge 242/2016) non è di per sé idoneo a rimuovere la responsabilità penale se non si provano elementi che escludano efficacia drogante o finalità di cessione.

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