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Sentenza

Sentenza del 07/02/2019 n. 3596 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Dogane ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. Toscana che aveva annullato la sanzione prevista dall'art. 303 T.U.L.D. La contestazione riguardava l'importazione dal Venezuela di lamiere e nastri di leghe di alluminio accompagnati da certificati di origine FORM AA non conformi al modello FORM A previsto dall'Unione europea e recanti un timbro difforme da quello registrato nel sistema europeo. Secondo l'Agenzia, la nozione di "qualità" della merce prevista dall'art. 303 T.U.L.D. comprende anche l'origine della merce; la società sosteneva invece che la norma sanzionasse esclusivamente difformità relative a qualità, quantità e valore, senza poter essere interpretata estensivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, ritenendo che l'origine costituisca un elemento distintivo della qualità della merce e che l'art. 303 T.U.L.D. sanzioni ogni difformità o falsità relativa agli elementi essenziali della dichiarazione doganale, inclusa l'origine. Ha inoltre affermato che la buona fede o l'ignoranza dell'importatore circa l'irregolarità del certificato non escludono la sanzione, poiché il rischio derivante da comportamenti scorretti dei fornitori rientra nell'attività commerciale dell'importatore. La sentenza della C.T.R. è stata cassata con rinvio alla C.T.R. Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita definitivamente la debenza concreta della sanzione, ma è stato stabilito il principio giuridico vincolante per il giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 303 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.)

    La norma prevede sanzioni per le difformità della dichiarazione doganale relative agli elementi essenziali della merce.

    La Corte interpreta estensivamente il riferimento alla qualità della merce, includendovi anche l'origine. La sanzione può quindi applicarsi quando l'origine dichiarata è falsa o difforme, anche se la quantità, il valore e le caratteristiche materiali della merce risultano corretti.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato per denunciare la violazione o falsa applicazione dell'art. 303 T.U.L.D. da parte della sentenza della C.T.R.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha dichiarato inammissibile la riproposizione dei motivi assorbiti dalla società perché non erano stati indicati con sufficiente specificità il loro contenuto, la loro deduzione nei precedenti gradi e la loro eventuale riproposizione in appello.

  • Art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    I motivi e le eccezioni non accolti in primo grado devono essere specificamente riproposti in appello per evitare che si intendano rinunciati o preclusi.

  • Art. 1306 c.c.

    La disposizione è stata richiamata in relazione agli effetti del giudicato nei confronti del coobbligato solidale, ma la relativa eccezione è stata respinta perché la sentenza invocata non si era formata dopo l'esaurimento dei gradi di merito.

  • Art. 295 c.p.c.

    La richiesta di sospensione del processo è stata rigettata perché i giudizi indicati come pregiudicanti erano stati già discussi e definiti.

Massime di principio

  • Nelle dichiarazioni doganali, l'origine della merce è un elemento essenziale e può rientrare nella nozione di qualità ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 303 T.U.L.D.
  • Una difformità o falsità del certificato di origine può comportare l'applicazione della sanzione anche quando la merce è materialmente conforme sotto il profilo della quantità, del valore e delle caratteristiche fisiche.
  • La buona fede dell'importatore, la diligenza ordinariamente impiegata o l'ignoranza dell'irregolarità commessa dal fornitore non escludono automaticamente la responsabilità sanzionatoria e il recupero dei dazi non riscossi.
  • Gli importatori devono verificare con particolare attenzione l'autenticità, il modello e la conformità formale dei certificati di origine, soprattutto quando da essi dipendono preferenze tariffarie.
  • L'interpretazione estensiva di una norma sanzionatoria è ammissibile quando resta ancorata al significato possibile del testo e non introduce una fattispecie del tutto nuova; ciò è distinto dall'analogia, non consentita per creare una sanzione non prevista.
  • Le eccezioni e i motivi assorbiti nei precedenti gradi devono essere riproposti in modo specifico e documentato; una riproposizione generica in controricorso può essere dichiarata inammissibile.
  • La cassazione con rinvio non equivale necessariamente alla condanna definitiva al pagamento: la Corte stabilisce il principio di diritto e rimette al giudice di rinvio la decisione sulle circostanze residue e sull'importo eventualmente dovuto.

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