Ordinanza n. 3209/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Della comunicazione di rigetto n. 0114278 recante la data del 27 aprile 2026, con il quale è stato disposto che: “Per le motivazioni esposte in premessa, la certificazione provvisoria attestante la frequenza ed il superamento di un Esame di certificazione delle competenze professionali nell’ambito del Programma post accademico di formazione e sviluppo professionale continuo: Insegnante di sostegno per l’inserimento e inclusione delle persone con bisogni speciali, rilasciata, in data 3 giugno 2024 con prot. 461P, da “Universitatea Petre Andrei din Iasi” Romania, non può essere riconosciuta come titolo accademico di specializzazione valido in Italia, ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 e degli articoli 45 e 49 TFUE, per l’esercizio della professione di insegnante di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola d’istruzione secondaria di primo grado (codice meccanografico ADMM – “(All.1); - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di rigetto del riconoscimento in Italia di una certificazione provvisoria estera relativa alla formazione professionale di insegnante di sostegno per la scuola secondaria di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (insegnante di sostegno)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la comunicazione ministeriale con cui è stato negato il riconoscimento come titolo accademico di specializzazione valido in Italia di una certificazione provvisoria rilasciata da un'università rumena, relativa alla frequenza e al superamento di un esame di certificazione delle competenze professionali nell'ambito di un programma post-accademico per insegnanti di sostegno. Il provvedimento era motivato, tra l'altro, dall'assenza dei presupposti per il riconoscimento ai sensi della direttiva 2013/55/UE e degli artt. 45 e 49 TFUE. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato la mancata o insufficiente valutazione della documentazione relativa all'intero iter formativo svolto all'estero, compreso il piano analitico degli studi, nonché dell'esperienza professionale maturata nel settore; ha inoltre contestato le argomentazioni relative alla natura non abilitante del titolo e la valutazione delle divergenze tra i programmi formativi. La ricorrente è titolare di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato, con scadenza 30 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo il provvedimento impugnato fino alla cessazione del contratto di insegnamento. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato, in via sommaria, che l'amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione completa dell'iter formativo estero, incluso il piano analitico del corso, e l'esperienza professionale della ricorrente. Ha inoltre osservato che le argomentazioni sull'assenza di natura abilitante del titolo risultano già affrontate dall'Adunanza plenaria n. 18-22/2022 e che la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi deve essere rigorosa, alla luce delle esigenze europee di riconoscimento dei titoli professionali e di libera circolazione dei lavoratori. Il Collegio ha considerato che le differenze formative possono essere superate mediante adeguate misure compensative. Quanto al periculum in mora, ha valorizzato la titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno in scadenza il 30 giugno 2026. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 17 febbraio 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare
La disposizione consente la concessione della tutela cautelare quando ricorrono i relativi presupposti; nel caso concreto ha fondato la sospensione dell'atto fino alla cessazione del contratto di insegnamento.
direttiva 2013/55/UE
la certificazione provvisoria ... non può essere riconosciuta come titolo accademico di specializzazione valido in Italia, ai sensi della direttiva 2013/55/UE
Il giudice ha richiamato la disciplina europea del riconoscimento delle qualifiche professionali, sottolineando la necessità di una motivazione rigorosa sulle divergenze formative e la possibilità di superarle mediante misure compensative.
art. 45 TFUE
per l’esercizio della professione ... ai sensi ... degli articoli 45 e 49 TFUE
La disposizione è richiamata nel contesto della tutela della libera circolazione dei lavoratori e degli obiettivi di rafforzamento del mercato interno.
art. 49 TFUE
per l’esercizio della professione ... ai sensi ... degli articoli 45 e 49 TFUE
La disposizione è richiamata insieme all'art. 45 TFUE con riguardo alla libertà di stabilimento e al riconoscimento dei titoli professionali.
Massime di principio
- In sede di valutazione cautelare, l'amministrazione deve esaminare in modo completo la documentazione relativa all'intero percorso formativo professionale svolto all'estero, inclusi il piano analitico degli studi e l'esperienza professionale maturata dall'interessato.
- Il diniego di riconoscimento di una qualifica professionale estera non può fondarsi su una motivazione generica relativa alle divergenze tra i programmi formativi: tali divergenze devono essere illustrate e valutate rigorosamente alla luce degli obiettivi europei di riconoscimento delle qualifiche e di libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze tra la formazione richiesta dall'ordinamento di origine e quella prevista dall'ordinamento nazionale possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative, anziché determinare automaticamente il diniego del riconoscimento.
- La titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato può integrare, in presenza di un fumus di illegittimità del diniego, il pregiudizio cautelare necessario per sospendere l'atto fino alla cessazione del rapporto contrattuale.
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