Sentenza del 02/08/2016 n. 4974 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Contributo unificato tributario - Ricorso in materia di sostegno a studenti con handicap - Esenzione dal pagamento del contributo unificato ante D.L. n.104/2013 - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la debenza del contributo unificato per un ricorso amministrativo relativo alla garanzia del sostegno scolastico per un alunno con disabilità. La questione riguardava se l'esenzione introdotta dall'art. 17, comma 8-bis, del D.L. n. 104/2013 potesse applicarsi anche a ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore di tale disposizione.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto l'esenzione dal pagamento del contributo unificato, ritenendo che la disposizione del 2013 abbia natura interpretativa e, quindi, efficacia retroattiva. L'esenzione opera anche per i ricorsi anteriori al D.L. n. 104/2013, poiché l'art. 1, comma 1, del Testo unico sulle spese di giustizia deve essere interpretato in senso costituzionalmente orientato. Nell'espressione "assistenza e previdenza della prole" rientrano anche le controversie riguardanti soggetti disabili.
Norme richiamate
Art. 17, comma 8-bis, D.L. n. 104/2013
La disposizione introduce, o chiarisce, l'esenzione dal contributo unificato per i ricorsi amministrativi concernenti la garanzia del sostegno scolastico agli alunni con handicap. La sua natura interpretativa ne consente l'applicazione anche a ricorsi proposti anteriormente alla sua entrata in vigore.
Art. 1, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, Testo unico sulle spese di giustizia
assistenza e previdenza della prole
L'esenzione prevista per le controversie relative all'assistenza e alla previdenza della prole deve essere interpretata estensivamente e in modo conforme alla Costituzione, includendo anche i soggetti disabili e le controversie dirette a garantire il loro sostegno scolastico.
Massime di principio
- Quando una norma successiva ha natura interpretativa e chiarisce il significato di una disposizione precedente, può applicarsi retroattivamente anche ai procedimenti instaurati prima della sua entrata in vigore, salvo limiti espressi o principi contrari.
- Le esenzioni dal contributo unificato in materia di assistenza e previdenza della prole devono essere interpretate alla luce della tutela costituzionale dei minori e delle persone con disabilità.
- I ricorsi amministrativi finalizzati a ottenere il sostegno scolastico per uno studente con handicap rientrano nell'ambito delle controversie assistenziali esenti dal contributo unificato.
- In situazioni analoghe, l'amministrazione non dovrebbe richiedere il contributo unificato neppure per ricorsi anteriori al 2013, purché la controversia riguardi effettivamente la garanzia del sostegno scolastico o altra prestazione assistenziale connessa alla disabilità.
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