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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1687

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1687 della Commissione del 14 settembre 2021 che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio («Madarasi birspálinka»)

Normativa europea32021R1687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione registra l’indicazione geografica "Madarasi birspálinka" ai sensi del regolamento (UE) 2019/787. La Commissione, verificata la conformità della domanda e constatata l’assenza di opposizioni, dispone la registrazione e la conseguente protezione della denominazione nell’Unione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Registrazione dell’indicazione geografica di bevanda spiritosa "Madarasi birspálinka" e attribuzione della relativa protezione UE.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, protezione e tutela nell’Unione europea dell’indicazione geografica "Madarasi birspálinka" per una bevanda spiritosa. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda gli operatori del settore delle bevande spiritose che producono, commercializzano o etichettano il prodotto interessato. Non introduce un regime generale per altre bevande o altre indicazioni geografiche, ma una decisione specifica riferita alla denominazione indicata.

Registrazione dell’indicazione geografica "Madarasi birspálinka"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1687 della Commissione dispone la registrazione dell’indicazione geografica di bevanda spiritosa "Madarasi birspálinka". L’atto è adottato in applicazione del regolamento (UE) 2019/787, che disciplina la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle bevande spiritose, nonché la protezione delle loro indicazioni geografiche.

Contesto normativo e iter della domanda

Nei considerando la Commissione ricostruisce l’iter amministrativo della domanda presentata dall’Ungheria il 6 marzo 2019. La domanda è stata esaminata inizialmente alla luce del regolamento (CE) n. 110/2008; in seguito, con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/787 il 25 maggio 2019, il regime delle indicazioni geografiche del regolamento precedente è stato abrogato con effetto dall’8 giugno 2019, ma la procedura è proseguita secondo le disposizioni transitorie richiamate nel preambolo.

Pubblicazione e assenza di opposizioni

La Commissione ha ritenuto la domanda conforme e ne ha disposto la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, secondo quanto richiamato nei considerando. Non essendo pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, sono venuti meno ostacoli procedurali alla registrazione.

Effetti giuridici della registrazione

L’articolo 1 registra formalmente la denominazione "Madarasi birspálinka" come indicazione geografica. In forza dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, tale registrazione attribuisce alla denominazione la protezione prevista dall’articolo 21 del medesimo regolamento, con conseguente tutela nell’ordinamento dell’Unione contro gli usi non conformi previsti dalla disciplina settoriale.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Registrazione dell’indicazione geografica

L’articolo 1 registra l’indicazione geografica "Madarasi birspálinka". La registrazione comporta, conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il riconoscimento della protezione prevista dall’articolo 21 del medesimo regolamento.

Base normativa e iter procedurale

La Commissione agisce sulla base dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787. Nei considerando si precisa che la domanda dell’Ungheria del 6 marzo 2019 è stata esaminata anche alla luce del previgente regolamento (CE) n. 110/2008, che la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e che non sono pervenute notifiche di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.

Rapporto con il regolamento (CE) n. 110/2008 e il regolamento (UE) 2019/787

Il preambolo chiarisce che il regolamento (UE) 2019/787, entrato in vigore il 25 maggio 2019, ha sostituito il regolamento (CE) n. 110/2008 e che il capo III di quest’ultimo, relativo alle indicazioni geografiche, è stato abrogato con effetto dall’8 giugno 2019. La domanda era stata tuttavia già valutata rispetto al regime previgente e poi pubblicata secondo le regole transitorie del nuovo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichebevande spiritoseetichettatura alimentaremercato interno

Testo integrale

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