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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1475

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1475 della Commissione del 14 settembre 2021 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia

Normativa europea32021R1475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento estende alle importazioni di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia il dazio antidumping definitivo già applicato ai medesimi prodotti originari della Cina, ritenendo accertata un’elusione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione fonda la conclusione su una modificazione della configurazione degli scambi, sulla natura delle operazioni di assemblaggio svolte in Thailandia, sul basso valore aggiunto locale, sull’inefficacia riparatoria delle misure e su indizi di dumping rispetto al valore normale già stabilito. Il dazio esteso è pari al 35,6 % per le società rientranti nella categoria delle "altre società" e si applica anche retroattivamente alle importazioni registrate.

Estensione del dazio antidumping definitivo sui fogli di alluminio in rotoli originari della RPC alle importazioni analoghe spedite dalla Thailandia, in quanto ritenute oggetto di elusione.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, classificati ai codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607111111 e 7607191011), spediti dalla Thailandia, indipendentemente dall’origine dichiarata. L’estensione opera nel quadro delle misure antidumping già vigenti sui medesimi prodotti originari della Repubblica popolare cinese e riguarda le importazioni registrate ai sensi del regolamento di apertura. Sono previste possibilità di esenzione per le imprese che dimostrino di non eludere le misure; le autorità doganali devono cessare la registrazione delle importazioni dopo l’adozione del regolamento.

Estensione del dazio antidumping sui fogli di alluminio spediti dalla Thailandia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1475 della Commissione interviene nell’ambito della difesa commerciale antidumping e conclude una procedura antielusione relativa ai fogli di alluminio in rotoli di piccole dimensioni. La Commissione ritiene che le importazioni spedite dalla Thailandia costituiscano una deviazione delle misure già vigenti contro le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, con conseguente estensione del dazio antidumping definitivo già applicato a tali prodotti.

Contesto normativo e precedenti misure

Le misure originarie erano state istituite nel 2013 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 e successivamente prorogate con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 a seguito di riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Il presente regolamento si fonda sull’articolo 13 di tale regolamento di base, che disciplina l’elusione delle misure antidumping, e sull’articolo 14, paragrafo 5, relativo alla registrazione delle importazioni.

Prodotto interessato

Il prodotto in esame è costituito da fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, classificati con i codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10. Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso, ma spedito dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia o meno dichiarato originario di tale Paese. La Commissione considera i prodotti cinesi e quelli spediti dalla Thailandia prodotti simili, poiché presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi.

Svolgimento dell’inchiesta e mancata collaborazione

L’inchiesta è stata aperta con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2161, che ha disposto anche la registrazione delle importazioni. Il periodo di inchiesta va dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020; il periodo di riferimento, più analitico, copre dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020. Nessun produttore/esportatore thailandese o cinese ha collaborato all’inchiesta, sicché la Commissione ha basato le sue conclusioni sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, utilizzando domanda, statistiche Eurostat, Global Trade Atlas e altre fonti pubbliche.

Modificazione della configurazione degli scambi

La Commissione accerta una modifica della configurazione degli scambi tra RPC, Thailandia e Unione. Le importazioni dalla Thailandia aumentano in modo marcato nel periodo esaminato, passando da 70 tonnellate nel 2016 a 1 069 tonnellate nel periodo di riferimento, mentre la quota delle importazioni totali sale dal 2 % al 14 %. Nello stesso periodo le importazioni dalla RPC crescono solo modestamente e la loro quota scende dall’8 % al 5 %. Parallelamente aumentano anche le esportazioni dalla RPC verso la Thailandia di materie prime impiegate nella produzione dei fogli di alluminio, in particolare bobine di fogli di alluminio e rotoli di grandi dimensioni.

Natura delle pratiche elusive e assenza di giustificazione economica sufficiente

Secondo la Commissione, le operazioni svolte in Thailandia consistono essenzialmente in attività di riavvolgimento, taglio e ricottura di rotoli di grandi dimensioni o bobine importati dalla Cina, senza che vi sia una motivazione economica sufficiente diversa dall’elusione dei dazi. Gli elementi raccolti indicano che i produttori thailandesi non dispongono degli impianti necessari per produrre i rotoli di piccole dimensioni a partire dall’alluminio primario e che alcuni operatori sarebbero controllati da società cinesi già attive nella produzione del medesimo prodotto in Cina. È rilevante anche l’indicazione, riportata da fonti pubbliche, che la produzione in Thailandia sarebbe stata avviata per eludere i dazi antidumping.

Inizio o sostanziale incremento delle operazioni di assemblaggio

Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 2, la Commissione constata che le operazioni di assemblaggio in Thailandia sono iniziate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping o nel periodo immediatamente precedente. Le esportazioni dalla Thailandia verso l’Unione erano trascurabili nel 2015-2016 e aumentano nettamente dal 2017 in poi; parallelamente, la costruzione degli impianti thailandesi per produrre rotoli di piccole dimensioni risale al 2016-2018. La Commissione conclude inoltre che i pezzi utilizzati provengono dal Paese soggetto alle misure, cioè dalla RPC, non essendo emersi elementi contrari.

Valore dei pezzi e valore aggiunto

Per le operazioni di assemblaggio, l’articolo 13, paragrafo 2, richiede che il valore dei pezzi originari del Paese soggetto a misure sia pari o superiore al 60 % del valore complessivo e che il valore aggiunto in loco sia inferiore al 25 % del costo di produzione. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che le materie prime rappresentino quasi il 90 % del valore totale dei pezzi del prodotto assemblato e che il valore aggiunto in Thailandia sia inferiore al 18 % o al 24 %, a seconda della materia prima considerata. Ne consegue la sussistenza dei criteri legali di elusione mediante assemblaggio.

Indebolimento degli effetti riparatori e dumping

La Commissione rileva anche che le importazioni oggetto della procedura hanno indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping in termini di quantitativi e prezzi. Il confronto tra il prezzo non pregiudizievole e il prezzo medio all’esportazione, opportunamente adeguato, evidenzia un underselling del 29 %. Inoltre, i quantitativi esportati dalla Thailandia e ritenuti elusivi rappresentano quasi il 14 % del volume totale delle importazioni del prodotto durante il periodo di riferimento. La Commissione verifica infine che i prezzi all’esportazione sono inferiori al valore normale già stabilito nell’ultimo riesame, con elementi di dumping.

Misura estesa e importo del dazio

Alla luce delle risultanze, la Commissione estende alle importazioni dalla Thailandia il dazio antidumping definitivo già applicato ai prodotti originari della RPC. La misura estesa corrisponde a quella prevista per le "tutte le altre società" nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/915, ossia un dazio antidumping definitivo del 35,6 % sul prezzo cif netto, franco frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto. Il dazio si applica retroattivamente alle importazioni registrate in forza del regolamento di apertura.

Esenzioni e gestione doganale

Le imprese che ritengano di non eludere le misure possono chiedere un’esenzione individuale con domanda scritta indirizzata alla Commissione, in una lingua ufficiale dell’Unione e firmata da un soggetto autorizzato. La Commissione può concedere l’esenzione con decisione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. Con l’entrata in vigore del regolamento, le autorità doganali devono cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2161.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Estensione del dazio antidumping

L’articolo 1 estende alle importazioni di fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere dall’origine dichiarata, il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sui medesimi prodotti originari della RPC. Il prodotto è definito per caratteristiche fisiche, classificazione doganale e peso massimo dei rotoli.

Riscossione sulle importazioni registrate e misura applicabile

Il dazio esteso si applica alle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2161 e dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. L’importo retroattivamente esigibile corrisponde al dazio del 35,6 % applicabile a "tutte le altre società".

Cessazione della registrazione

L’articolo 2 invita le autorità doganali a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2161.

Esenzioni individuali

L’articolo 3 disciplina la presentazione delle richieste di esenzione, che devono essere formulate per iscritto in una lingua ufficiale dell’Unione e firmate da un rappresentante autorizzato. La Commissione può autorizzare l’esenzione per le società che dimostrino di non eludere le misure antidumping.

Entrata in vigore e applicazione generale

L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e richiama la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazio antidumpingdifesa commercialeelusione delle misure antidumpingunione doganalecommercio internazionale

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