Regolamento (UE) 2021/1472
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1472 della Commissione del 13 settembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/1472 aggiorna il regime sanzionatorio dell'UE relativo all'Iraq modificando l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. La modifica recepisce una decisione dell'8 settembre 2021 del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha depennato 28 entità dall'elenco delle persone e delle entità soggette al congelamento di fondi e risorse economiche. Di conseguenza, tali soggetti sono rimossi dall'elenco UE e cessano di rientrare nell'ambito del congelamento previsto dal regolamento di base.
Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 per sopprimere 28 entità irachene dall'elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Incide sulle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq solo per quanto riguarda le persone, entità, organismi e agenzie elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, relativamente al regime di congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dall'Iraq al 22 maggio 2003. L'intervento ha effetto dalla pubblicazione ed elimina dal regime restrittivo 28 specifiche entità indicate nell'allegato del regolamento di esecuzione.
Modifica dell'elenco di entità irachene soggette a congelamento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1472 interviene sul regime restrittivo dell'Unione relativo all'Iraq, modificando il regolamento (CE) n. 1210/2003. L'intervento è motivato dall'aggiornamento deciso l'8 settembre 2021 dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha depennato 28 entità dall'elenco delle persone e delle entità soggette al congelamento di fondi e risorse economiche.
Base normativa e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell'articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1210/2003, che consente l'adeguamento dell'elenco contenuto nell'allegato III. La finalità è mantenere allineato il diritto dell'Unione alle decisioni ONU in materia di sanzioni nei confronti dell'Iraq.
Ambito materiale del regime
Il regolamento non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna quello già vigente. Riguarda gli enti pubblici, le entità giuridiche e le agenzie, nonché le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno che figuravano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 e che erano soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dall'Iraq al 22 maggio 2003.
Effetto della modifica
Con l'allegato del regolamento di esecuzione vengono soppresse dall'allegato III 28 voci specifiche, tra cui varie imprese statali, organizzazioni commerciali e organismi amministrativi iracheni. La conseguenza pratica è che i soggetti eliminati non risultano più inseriti nell'elenco UE delle entità soggette al congelamento previsto dal regolamento di base.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. L'effetto sostanziale è la soppressione di 28 voci dall'elenco delle entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.
Soppressione di 28 entità dall'elenco sanzionatorio
L'allegato del regolamento sopprime, dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, le voci numerate 16, 17, 20, 23, 26, 52, 72, 85, 92, 95, 99, 105, 117, 122, 123, 143, 150, 157, 158, 161, 162, 163, 166, 167, 168, 193, 194 e 198, corrispondenti a specifiche società, organismi ed enti pubblici iracheni.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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