Cassazione Penale, Ordinanza n. 16942/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Per la prima ricorrente l'inammissibilità deriva dalla genericità del motivo, per la seconda dalla manifesta infondatezza della doglianza sul beneficio della non menzione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Una ricorrente deduceva violazione di legge in relazione alla declaratoria di responsabilità penale per il reato di invasione di terreni o edifici, anche con richiamo all'art. 27 Cost.; la censura è stata ritenuta generica perché si limitava a riproporre argomentazioni già esaminate e respinte in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. L'altra ricorrente deduceva violazione di legge per il mancato riconoscimento della non menzione della condanna ex art. 175 c.p.; il motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva fondato il diniego su elementi oggettivi, in particolare la reiterazione nel tempo della condotta illecita, con una valutazione di merito non illogica né meramente astratta sulla gravità del reato, ma ancorata all'incidenza del fatto sulla capacità a delinquere e alla prognosi di non reiterazione.
Norme richiamate
art. 633 c.p.
norma incriminatrice richiamata dalla ricorrente per contestare la declaratoria di responsabilità; la Corte non entra nel merito del fatto per la genericità del motivo.
art. 27 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla responsabilità penale; il richiamo non è stato ritenuto idoneo a superare la genericità del motivo.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
art. 175 c.p.
il beneficio della non menzione può essere negato sulla base di una prognosi sfavorevole motivata da elementi oggettivi, quali la reiterazione nel tempo della condotta illecita.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo richiede una correlazione tra le ragioni poste a base della decisione impugnata e le critiche sviluppate nel ricorso; in difetto, opera la sanzione dell'inammissibilità.
- Il diniego della non menzione ex art. 175 c.p. è espressione di un giudizio prognostico di merito sulla capacità a delinquere e sulla probabilità di reiterazione, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e non meramente astratta.
- La valutazione sul beneficio della non menzione non può arrestarsi alla sola gravità del reato, ma deve considerare gli aspetti soggettivi e la condotta concreta dell'imputato, compresa l'eventuale reiterazione dell'illecito.
Come è indicizzato
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