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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1430

Regolamento delegato (UE) 2021/1430 della Commissione del 31 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando i dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare ai fini della verifica delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2018/956 precisando quali dati devono essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione per consentire il monitoraggio delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi. La disciplina riguarda in particolare verbali di prova, esiti e informazioni sulle indagini conseguenti a eventuali mancati superamenti delle procedure di verifica, nonché documentazione relativa ai certificati delle proprietà aerodinamiche. Sono fissati termini uniformi di comunicazione, generalmente pari a un mese dal verificarsi dell’evento rilevante o dalla disponibilità del documento.

Precisazione dei dati che le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare alla Commissione per il monitoraggio e la verifica delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri, nell’ambito del sistema di monitoraggio previsto dal regolamento (UE) 2018/956 per i veicoli pesanti nuovi. Riguarda la trasmissione alla Commissione di specifici verbali di prova, informazioni su indagini e documenti relativi alla verifica delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante, in collegamento con le procedure previste dal regolamento (UE) 2017/2400. Non disciplina direttamente i costruttori o gli operatori economici, ma presuppone dati originati dalle attività di omologazione e dalle prove su strada o di verifica.

Precisazione dei dati da comunicare per il monitoraggio delle emissioni dei veicoli pesanti nuovi

Il regolamento delegato (UE) 2021/1430 della Commissione integra il regolamento (UE) 2018/956, che disciplina il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi. La finalità è rendere più preciso il flusso informativo verso la Commissione, così da consentire il controllo dei risultati delle prove su strada e la predisposizione della relazione annuale prevista dal regolamento di base.

Contesto normativo

Il testo si inserisce nel sistema di omologazione e verifica già delineato dal regolamento (CE) n. 595/2009 e dal regolamento (UE) 2017/2400, richiamati nei considerando. In particolare, la Commissione osserva che per comprendere correttamente le prove su strada e gli eventuali esiti negativi occorrono non solo i verbali di prova, ma anche informazioni sulle cause del mancato superamento, sul seguito delle indagini e sui relativi risultati. È inoltre necessario collegare i diversi verbali alla medesima famiglia di veicoli, in modo da assicurare coerenza e tracciabilità dei dati.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’obbligo di comunicazione grava sulle autorità competenti degli Stati membri. L’oggetto della comunicazione è costituito dai dati e documenti elencati nell’articolo 1, tutti funzionali all’attuazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/956.

Le categorie di informazioni richieste sono le seguenti:

  • i verbali di prova di cui all’articolo 20, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2400;
  • le informazioni sull’indagine volta a determinare la causa del mancato superamento di una procedura di prova di verifica, di cui all’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2400;
  • i risultati di tale indagine, comprese le cause del mancato superamento delle prove connesse alla certificazione di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi o al funzionamento dello strumento di simulazione;
  • i verbali di prova di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2400 recanti il numero del certificato relativo alle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di una famiglia di resistenza aerodinamica;
  • per ciascun certificato delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di una famiglia di resistenza aerodinamica, rilasciato, esteso, rifiutato o revocato, i documenti di cui all’allegato VIII, appendici 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2400, inclusi gli allegati.

Termini di comunicazione

Il regolamento introduce un termine omogeneo di trasmissione: i dati devono essere comunicati al più tardi un mese dopo il verificarsi dell’evento rilevante o dopo la disponibilità del documento presso l’autorità di omologazione.

In particolare:

  • i verbali di prova vanno comunicati entro un mese dalla trasmissione da parte del costruttore all’autorità di omologazione;
  • le informazioni sull’avvio dell’indagine vanno comunicate entro un mese dall’inizio dell’indagine;
  • i risultati dell’indagine vanno comunicati entro un mese dalla determinazione, da parte dell’autorità di omologazione, della causa del mancato superamento;
  • i verbali di prova relativi alla famiglia di resistenza aerodinamica vanno comunicati entro un mese dalla loro messa a disposizione all’autorità di omologazione;
  • i documenti relativi ai certificati vanno trasmessi entro un mese dalla loro redazione o ricezione da parte dell’autorità di omologazione.

Funzione delle informazioni sulle indagini

Particolare rilievo assume la parte dedicata ai casi in cui la procedura di prova di verifica non sia superata. In tali ipotesi, il regolamento richiede che la Commissione riceva non solo l’esito finale, ma anche i dati sull’indagine e sulle cause del fallimento della prova. Il riferimento esplicito alle ipotesi legate alla certificazione di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi o al funzionamento dello strumento di simulazione evidenzia l’esigenza di consentire una verifica completa della correttezza del processo tecnico-amministrativo.

Entrata in vigore e natura giuridica

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento dell’Unione, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Dati da comunicare alla Commissione

L’articolo 1 individua, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/956, i dati che le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare. La trasmissione riguarda cinque categorie principali: verbali di prova, informazioni e risultati delle indagini sui mancati superamenti delle prove, verbali di prova relativi alle famiglie di resistenza aerodinamica e i documenti connessi ai certificati delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante.

Termini di trasmissione

Per ciascuna categoria di dati è previsto un termine uniforme di comunicazione, in linea di massima entro un mese dall’evento rilevante: dalla trasmissione dei verbali da parte del costruttore all’autorità di omologazione, dall’inizio dell’indagine, dalla determinazione della causa del mancato superamento, dalla messa a disposizione dei verbali relativi alla famiglia di resistenza aerodinamica e dalla redazione o ricezione dei documenti relativi ai certificati.

Indagini sulle cause del mancato superamento

Sono richieste sia informazioni sull’avvio dell’indagine volta a determinare la causa del mancato superamento di una procedura di prova di verifica, sia i risultati dell’indagine, comprese le cause connesse alla certificazione di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi, oppure al funzionamento dello strumento di simulazione.

Documentazione relativa alle famiglie di resistenza aerodinamica

Devono essere comunicati i verbali di prova recanti il numero del certificato relativo alle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di una famiglia di resistenza aerodinamica. Inoltre, per ciascun certificato rilasciato, esteso, rifiutato o revocato, vanno trasmessi i documenti di cui all’allegato VIII, appendici 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2400, inclusi gli allegati.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasportiomologazione dei veicolimonitoraggio delle emissioni

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