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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10603/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente, titolare di una pensione complementare erogata in forma di rendita periodica da un fondo integrativo dell’INPS, aveva presentato all’ufficio finanziario un’istanza di rimborso dell’IRPEF che assumeva indebitamente versata per gli anni 2010-2014. La richiesta era fondata sull’assunto che le prestazioni dovessero essere tassate separatamente con l’aliquota agevolata prevista dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005, e non con imposizione ordinaria limitata all’87,50% dell’importo percepito. Formatosi il silenzio-rifiuto, la contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado e in appello. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) deduzione dell’originaria improponibilità della domanda di rimborso per genericità dell’istanza, priva dell’indicazione dei versamenti, delle ritenute subite e del quantum richiesto, con conseguente insussistenza di un silenzio-rifiuto impugnabile ex art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 e art. 38 D.P.R. n. 602/1973; (2) violazione della disciplina sostanziale invocata dalla CTR, perché la nuova tassazione non sarebbe applicabile al caso concreto, sia per la natura del vecchio fondo pensionistico sia per l’esclusione riguardante i dipendenti pubblici.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l’istanza di rimborso fosse talmente generica da non poter validamente fondare un silenzio-rifiuto impugnabile nel processo tributario. In particolare, l’istanza non indicava l’ammontare delle imposte asseritamente versate né la somma richiesta in restituzione, sicché la domanda era improponibile. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Ne è seguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché la domanda non poteva essere proposta. Le spese dei due gradi di merito sono state integralmente compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, mentre la resistente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 546 del 1992

    L’impugnabilità del silenzio-rifiuto presuppone una domanda di rimborso giuridicamente valida e sufficientemente specifica; un’istanza troppo generica non è idonea a far decorrere un silenzio significativo dell’amministrazione.

  • art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione alla disciplina dell’impugnazione degli atti nel processo tributario.

  • art. 38, D.P.R. n. 602 del 1973

    Norma richiamata quale base dell’istanza di rimborso tributario, la cui proponibilità richiede l’indicazione degli elementi necessari a verificare la pretesa restitutoria.

  • art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 252 del 2005

    Norma invocata dalla contribuente per ottenere la tassazione agevolata delle prestazioni pensionistiche complementari; la questione sostanziale è rimasta assorbita.

  • art. 23, commi 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 252 del 2005

    Norma invocata dall’Agenzia per sostenere l’inapplicabilità della nuova disciplina fiscale ai dipendenti di pubbliche amministrazioni; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro del primo motivo di ricorso, poi accolto sotto il profilo dell’improponibilità della domanda.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Consente alla Corte di rilevare d’ufficio in cassazione l’improponibilità della domanda e di disporre la cassazione senza rinvio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametrava il secondo motivo di ricorso, rimasto assorbito.

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato, insieme all’art. 382, comma 3, c.p.c., quale base della cassazione senza rinvio nel processo tributario.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale in Cassazione, richiamata nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’istanza di rimborso deve contenere elementi sufficienti a identificare con precisione i versamenti effettuati, le ritenute subite e l’importo richiesto; in mancanza, la domanda è giuridicamente improponibile.
  • Un’istanza di rimborso troppo generica non può determinare la formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
  • La mancata proponibilità della domanda non integra un difetto di giurisdizione, ma un vizio di proponibilità rilevabile d’ufficio anche in cassazione.
  • Quando la domanda non poteva essere proposta, la Corte può cassare senza rinvio la decisione di merito ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.
  • Se il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione senza rinvio per improponibilità della domanda, restano assorbiti gli ulteriori motivi che attengono al merito sostanziale della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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