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Circolare

Circolare INAIL n. 17 del 20 maggio 1994

Sentenza della Corte di Cassazione n 1087892 riflessi delle somme recuperate a titolo di regresso sui bilanci infortunistici aziendali ai fini della determinazione dei tassi specifici.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce l’indirizzo della Corte di Cassazione n. 10878/92, secondo cui nel bilancio della singola posizione assicurativa devono essere dedotte anche le somme recuperate dall’INAIL in via di regresso, oltre a quelle recuperate in surroga. L’Istituto uniforma quindi la propria prassi, equiparando regresso e surroga ai fini della determinazione dei tassi di tariffa e dei tassi specifici aziendali. Le nuove disposizioni si applicano anche alle fattispecie anteriori alla sentenza ancora pendenti, nonché ai casi non definiti o non prescritti, con rielaborazione dei dati di bilancio da richiedere alla Consulenza statistico-attuariale.

Riflessi delle somme recuperate a titolo di regresso sui bilanci infortunistici aziendali ai fini dei tassi specifici

Sentenza Cassazione n. 10878/92 e riflessi sui bilanci infortunistici aziendali

La circolare interviene per adeguare i criteri INAIL di determinazione dei tassi specifici aziendali all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10878/92. Il tema riguarda la corretta imputazione delle somme recuperate dall’Istituto a titolo di regresso e la loro rilevanza nel bilancio della singola posizione assicurativa.

Quadro precedente e superamento della circolare n. 34/1983

La circolare n. 34/1983 prevedeva che, dal computo degli oneri gravanti sui bilanci infortunistici, dovessero essere dedotti gli importi recuperati mediante azione di surroga, escludendo invece quelli recuperati con azione di regresso. Tale distinzione era fondata sull’idea che la surroga presupponesse la responsabilità di un terzo estraneo al rapporto assicurativo, mentre il regresso fosse collegato alla responsabilità del datore di lavoro e quindi a una maggiore rischiosità della lavorazione.

Indirizzo della Cassazione

La Suprema Corte ha chiarito che dal bilancio della singola posizione assicurativa devono essere detratte anche le somme recuperate in via di regresso, oltre a quelle recuperate in via di surroga. Secondo la sentenza, tasso medio di tariffa e tasso specifico aziendale devono essere determinati sulla base dei medesimi criteri ed elementi, ai fini del calcolo dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a carico del datore di lavoro.

Decisione dell’INAIL

L’Istituto dichiara di uniformarsi a tale indirizzo giurisprudenziale e dispone che dagli oneri del bilancio infortunistico aziendale siano detratte anche le somme recuperate tramite azione di regresso, equiparandole a quelle recuperate con azione di surroga. Ne deriva che i recuperi per regresso incidono sul bilancio aziendale ai fini della determinazione dei tassi specifici, con effetti analoghi a quelli già previsti per la surroga.

Ambito di applicazione e casi pendenti

Le nuove disposizioni devono essere applicate anche alle fattispecie verificatesi anteriormente alla data della sentenza, purché ancora pendenti. La circolare precisa che rientrano nell’ambito applicativo:

  • le fattispecie iniziate prima della sentenza e non ancora definite, perché in istruttoria o in controversia amministrativa o giudiziale;
  • le fattispecie chiuse negativamente ma non ancora esaurite perché non prescritte;
  • le fattispecie anteriori alla sentenza che non siano ancora colpite dalla prescrizione triennale.

Istruzioni operative per le Sedi

Le Sedi sono richiamate a seguire le istruzioni già impartite con la circolare n. 34/1983, per quanto compatibili con il nuovo orientamento. In particolare, devono richiedere alla Consulenza statistico-attuariale la rielaborazione dei dati di bilancio, comunicando per ciascun caso gli importi effettivamente recuperati, così da aggiornare correttamente i bilanci infortunistici aziendali.

Punti principali

Principio affermato dalla Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10878/92, ha stabilito che dal bilancio della singola posizione assicurativa vanno sottratte non solo le somme recuperate in via di surroga, ma anche quelle recuperate in via di regresso. Ne consegue che tasso medio di tariffa e tasso specifico aziendale devono essere calcolati secondo criteri ed elementi omogenei.

Superamento dell’orientamento della circolare n. 34/1983

La circolare n. 34/1983 escludeva dal computo degli oneri da detrarre ai fini dei tassi specifici i recuperi conseguiti con azione di regresso, ritenendo tale ipotesi espressione di una maggiore rischiosità della lavorazione. Con la presente circolare l’INAIL abbandona tale distinzione e equipara il regresso alla surroga.

Adeguamento dell’INAIL e criteri di calcolo

L’Istituto dispone che dagli oneri del bilancio infortunistico aziendale siano detratte le somme recuperate a seguito dell’azione di regresso, in linea con l’orientamento giurisprudenziale. La detrazione opera quindi allo stesso modo del recupero per surroga, ai fini della determinazione dei premi assicurativi.

Ambito temporale di applicazione

Le disposizioni si applicano anche alle fattispecie verificatesi prima della data della sentenza e ancora pendenti. In particolare, riguardano i casi iniziati e non definiti, quelli ancora in istruttoria o oggetto di controversie amministrative o giudiziali, quelli chiusi negativamente ma non ancora esauriti perché non prescritti e, più in generale, le fattispecie anteriori alla sentenza non ancora colpite dalla prescrizione triennale.

Adempimenti delle sedi

Le Sedi devono attenersi alle istruzioni della circolare n. 34/1983 per quanto compatibili e richiedere alla Consulenza statistico-attuariale la rielaborazione dei dati di bilancio. Per ogni caso occorre comunicare gli importi effettivamente recuperati, così da consentire l’aggiornamento dei bilanci infortunistici aziendali.

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