Circolare INAIL n. 16 del 20 maggio 1994
Entrata in vigore dellaccordo CEEAELS relativo allo Spazio Economico Europeo (SEE).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare informa dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 1994, dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) e chiarisce le conseguenze operative per la gestione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali occorsi a lavoratori di Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia. Vengono richiamati i Regolamenti CEE n. 1408/1971 e n. 574/1972, le istruzioni della circolare n. 66/1989 per il regime comunitario e le specifiche disposizioni ancora vigenti per la Convenzione italo-austriaca del 1981. Sono inoltre indicati gli organismi di collegamento dei Paesi AELS/SEE e il canale per segnalare difficoltà applicative, soprattutto nei rapporti con l’Austria.
Entrata in vigore dell’Accordo SEE e applicazione della normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale
Entrata in vigore dell’Accordo SEE e conseguenze operative in materia di sicurezza sociale
La circolare del Servizio normativo per le gestioni assicurative dell’INAIL dà notizia dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 1994, dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) e fornisce le prime indicazioni operative per la trattazione dei casi assicurativi che coinvolgono lavoratori degli Stati AELS entrati nel SEE. Il documento si concentra sugli effetti dell’Accordo nei rapporti di sicurezza sociale e, in particolare, nella gestione di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Quadro normativo e Stati interessati
La circolare richiama la legge n. 300 del 28 luglio 1993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1993, con cui è stata ratificata ed eseguita l’Accordo SEE, comprensivo di protocolli, allegati e dichiarazioni. L’Accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1994 e coinvolge, per la parte AELS richiamata dalla circolare, Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia.
Restano invece esclusi dallo SEE, pur appartenendo all’AELS, la Confederazione Elvetica e il Principato del Liechtenstein.
Effetti sui regimi di sicurezza sociale
Per effetto dell’Accordo, i regimi di sicurezza sociale dei Paesi aderenti allo SEE sono assoggettati all’applicazione dei Regolamenti CEE n. 1408/1971 e n. 574/1972 e successive modifiche ed integrazioni. Ciò comporta che, per i casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale occorsi a lavoratori di tali Stati, devono essere seguite le istruzioni contenute nella guida pratica allegata alla circolare n. 66 del 6 dicembre 1989, relativa alle fattispecie in regime comunitario.
La circolare precisa che queste istruzioni devono essere adottate anche nei rapporti con Austria, Norvegia e Svezia, Paesi già legati all’Italia da convenzioni di sicurezza sociale.
Convenzione italo-austriaca: disposizioni ancora vigenti
Un rilievo particolare è riservato alla Convenzione tra Italia e Austria sulla sicurezza sociale del 21 gennaio 1981. Per alcuni articoli, richiamati nell’allegato 2 e inseriti dall’Accordo SEE nell’allegato III del Regolamento n. 1408/1971, restano valide le istruzioni già impartite con la circolare n. 55 del 23 settembre 1983.
Le disposizioni ancora applicabili riguardano:
- l’art. 4 della Convenzione e il paragrafo 2 del Protocollo finale, per le persone residenti in Paesi terzi;
- l’art. 5, relativo alle prestazioni erogate ad aventi diritto residenti in un terzo Stato;
- l’art. 9, paragrafo 2, concernente la categoria di lavoratori che possono esercitare il diritto di opzione rispetto alla legislazione applicabile.
Disposizioni convenzionali richiamate nell’allegato
Nel testo allegato sono riportati alcuni passaggi della Convenzione italo-austriaca e del Protocollo finale, utili per inquadrare il regime applicabile:
- l’art. 4 equipara, nell’applicazione della legislazione di uno Stato contraente, i cittadini dell’altro Stato, i profughi e gli apolidi residenti nel territorio di uno Stato contraente;
- l’art. 5 disciplina il pagamento di pensioni, rendite e altre prestazioni in denaro anche quando l’avente diritto risiede nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo;
- l’art. 9, paragrafo 2, stabilisce la regola per i cittadini occupati presso istituti scientifici o culturali o scuole dell’altro Stato contraente, prevedendo la possibilità di opzione entro tre mesi dall’inizio dell’occupazione;
- il Protocollo finale mantiene invariate alcune specifiche discipline austriache e bilaterali, tra cui quelle relative alla rappresentanza negli organi degli istituti, all’assicurazione del personale delle rappresentanze in Stati terzi e ad alcune norme federali austriache sui diritti alle prestazioni e sui periodi di attesa.
Organismi di collegamento e segnalazione di criticità
Ai fini operativi, l’allegato 3 elenca gli organismi di collegamento dei Paesi AELS partecipanti allo SEE con i rispettivi indirizzi: Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Islanda. La circolare invita a segnalare alla Direzione generale - Servizio normativo per le gestioni assicurative eventuali difficoltà nell’applicazione della normativa comunitaria richiamata, con particolare attenzione ai rapporti con l’Austria.
Sintesi operativa per l’INAIL
Dal 1° gennaio 1994 la gestione dei casi connessi ai lavoratori provenienti dagli Stati SEE indicati deve essere impostata secondo il regime comunitario di coordinamento della sicurezza sociale. Per l’operatore INAIL ciò significa applicare la disciplina dei Regolamenti CEE n. 1408/1971 e n. 574/1972, utilizzare la guida pratica della circolare n. 66/1989 e tenere conto delle eccezioni e permanenze normative espressamente richiamate per la Convenzione italo-austriaca.
Punti principali
Entrata in vigore del SEE e Stati interessati
La legge n. 300 del 28 luglio 1993 ha ratificato e reso esecutivo l’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, entrato in vigore il 1° gennaio 1994. L’Accordo riguarda l’Unione Europea e alcuni Paesi AELS: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia. Restano esclusi, allo stato, la Confederazione Elvetica e il Principato del Liechtenstein.
Conseguenze in materia di sicurezza sociale
Per i regimi di sicurezza sociale, l’Accordo prevede l’applicazione dei Regolamenti comunitari n. 1408 del 14 giugno 1971 e n. 574 del 21 marzo 1972, con le successive modifiche e integrazioni, anche da parte dei Paesi entrati nello SEE. Per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi a lavoratori di tali Stati deve quindi farsi riferimento alle istruzioni della guida pratica allegata alla circolare n. 66 del 6 dicembre 1989, relativa alle fattispecie in regime comunitario.
Estensione delle istruzioni ai rapporti con Austria, Norvegia e Svezia
Le medesime disposizioni devono essere seguite anche nei rapporti con Austria, Norvegia e Svezia, Stati con i quali erano già state stipulate convenzioni di sicurezza sociale.
Persistenza di alcune disposizioni della Convenzione italo-austriaca
Per la Convenzione italo-austriaca del 21 gennaio 1981 restano in vigore le istruzioni della circolare n. 55 del 23 settembre 1983 limitatamente agli articoli richiamati nell’allegato 2, inseriti dall’Accordo SEE nell’allegato III del Regolamento CEE n. 1408/1971. In particolare restano applicabili: l’art. 4 della Convenzione e il paragrafo 2 del Protocollo finale per le persone residenti in Paesi terzi; l’art. 5 per le prestazioni erogate ad aventi diritto residenti in un terzo Stato; l’art. 9, paragrafo 2, relativo ai lavoratori che possono optare per la legislazione applicabile.
Organismi di collegamento e gestione operativa
Nell’allegato 3 sono riportati gli organismi di collegamento con i relativi indirizzi dei Paesi AELS facenti parte dello SEE. Eventuali difficoltà applicative della normativa comunitaria richiamata, soprattutto nei rapporti con l’Austria, devono essere segnalate alla Direzione generale - Servizio normativo per le gestioni assicurative.
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