Circolare INAIL n. 19 del 08 giugno 1994
DPR n 336 del 13 aprile 1994 nuove tabelle delle malattie professionali in industria e in agricoltura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’entrata in vigore del D.P.R. n. 336/1994, che sostituisce integralmente le tabelle delle malattie professionali in industria e agricoltura. Vengono chiariti l’ambito temporale di applicazione, i criteri per i casi pendenti o già definiti, le principali innovazioni medico-legali e tabellari, nonché gli effetti sui periodi massimi di indennizzabilità. Ampio spazio è dedicato all’esame delle nuove voci per industria e agricoltura, con particolare attenzione alle malattie respiratorie, all’ipoacusia da rumore, alle patologie da vibrazioni, alle neoplasie e alle condizioni di efficacia della cabinatura. In appendice sono forniti chiarimenti operativi sulle principali lavorazioni tabellate e sulle esclusioni rispetto al precedente impianto.
Nuove tabelle INAIL delle malattie professionali in industria e agricoltura
D.P.R. n. 336/1994: nuove tabelle delle malattie professionali in industria e agricoltura
La circolare esamina il D.P.R. n. 336 del 13 aprile 1994, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 giugno 1994, con cui sono state sostituite le tabelle delle malattie professionali dell’industria e dell’agricoltura allegate al D.P.R. n. 1124/1965. Il documento ha finalità prevalentemente interpretative e operative: chiarisce da quando si applica il nuovo impianto, come trattare le denunce già presentate e quali siano le principali innovazioni medico-legali e tabellari introdotte.
Efficacia nel tempo e disciplina dei casi pendenti
La circolare indica che il D.P.R. n. 336/1994 ha efficacia dal 22 giugno 1994 e che il nuovo sistema tabellare si applica alle fattispecie denunciate dopo tale data. Per i casi già denunciati e ancora istruiti, occorre distinguere:
- se il caso rientrava nel precedente sistema ma non nel nuovo, continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento della denuncia;
- se il caso non era previsto prima ma lo è nel nuovo sistema, si applica la normativa più recente con effetto dalla sua entrata in vigore, se la pratica è ancora in istruttoria;
- se la denuncia era stata già definita negativamente, il caso può essere riesaminato ex novo su istanza dell’interessato, salvo i casi esauriti per prescrizione o per sentenza passata in giudicato.
Per le ipotesi comunque indennizzabili secondo i criteri ricavabili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179/1988, le prestazioni decorrono dalla data della domanda.
Linee generali della riforma tabellare
La nuova impostazione viene descritta come un aggiornamento scientifico e tecnico del sistema di tutela. Le tabelle recepiscono i progressi delle conoscenze mediche ed epidemiologiche, adeguano la disciplina alle trasformazioni tecnologiche e razionalizzano la protezione, eliminando definizioni generiche che avevano generato contenzioso. La circolare sottolinea anche:
- l’inserimento di nuove malattie e lavorazioni prima non contemplate;
- la migliore definizione delle fonti di rischio;
- la maggiore specificità delle forme nosologiche, specie per i tumori, con individuazione dell’organo bersaglio;
- il riequilibrio tra area tabellata e area non tabellata dopo la sentenza n. 179/1988;
- l’allineamento sostanziale con la raccomandazione CEE del 22 maggio 1990, salvo specifiche differenze per le malattie infettive e parassitarie e per alcune patologie da postura e movimenti ripetuti, non ancora inserite per mancanza di dati sufficientemente probanti.
Nuova tabella dell’industria: agenti chimici e malattie cutanee
Nelle voci da 1 a 39, relative alle malattie da agenti chimici, molte modifiche sono di natura descrittiva, ma vi sono anche innovazioni sostanziali. La circolare richiama, in particolare:
- l’introduzione di ozonuri e perossidi nella voce 23;
- la sostituzione della dizione "esteri dell’acido isocianico" con "isocianati" nella voce 24;
- l’estensione della voce 26 alle lavorazioni di ricottura e sinterizzazione dei metalli, con limitazioni per le prove dei motori di combustione interna in ambienti chiusi e inclusione di altre lavorazioni esposte agli ossidi di carbonio in ambienti confinati;
- la previsione, alla voce 38, di neoplasie da clorometiletere e bisclorometiletere, nonché l’inserimento degli epossidi;
- l’ampliamento della voce 39 con i derivati delle aldeidi e degli acidi organici, anche per comprendere le ammidi, in particolare la dimetilformammide.
Per la voce 42 sulle malattie cutanee, vengono integrate e corrette le sostanze cutilesive, con l’aggiunta di numerosi materiali e composti, tra cui miscele e formulati derivati da catrame, bitume, pece, fuliggine e antracene, fluidi lubrorefrigeranti, cere, paraffine grezze, oli minerali, resine sintetiche e loro oligomeri, distillati della trementina e colofonia, smalti, pitture, disinfettanti e legni e altre sostanze vegetali.
Malattie respiratorie in industria
Le voci da 40 a 49 sono uno dei nuclei più significativi della riforma. La precedente generica nozione di broncopneumopatia viene superata e sostituita da quadri specifici e meglio definibili sul piano clinico e medico-legale:
- asma bronchiale primario estrinseco;
- alveolite allergica estrinseca;
- pneumoconiosi;
- siderosi;
- bissinosi;
- bronchite cronica ostruttiva.
La circolare spiega che la vecchia formulazione aveva generato confusione, contenzioso e talora un’estensione indebita della tutela a patologie comuni. La nuova struttura, invece, mira a rendere più chiaro il nesso con il lavoro e a richiedere diagnosi più aderenti alle classificazioni cliniche e radiologiche internazionali, compresa quella del B.I.T. per le pneumoconiosi.
Pneumoconiosi: silicati, alluminio e metalli duri
Per le voci 43 e 44, relative alle pneumoconiosi da silicati, calcari e dolomie, la circolare precisa che il rischio sussiste solo in lavorazioni con elevate e continue polverosità e, comunque, non ricorre se la polvere contiene oltre l’1% di silice libera cristallina, poiché in tal caso si rientra nel rischio silicotigeno. Le situazioni di rischio sono individuate soprattutto nell’industria estrattiva e mineralurgica, negli scavi in roccia, in alcune fasi dell’industria marmifera, nei cementifici e negli stabilimenti di vermiculiti e perliti, con particolare attenzione alle lavorazioni in ambienti confinati e in assenza di prevenzione.
La voce 45 amplia la tutela per la pneumoconiosi da alluminio includendo anche l’ossido di alluminio. Il rischio è ritenuto possibile solo in caso di esposizioni continue e massicce, come nel processo Bayer, nelle operazioni di smaterozzatura e sbavatura nelle fonderie di seconda fusione dell’alluminio o nella demolizione di pareti refrattarie.
La voce 46, sulle pneumoconiosi da metalli duri, è spiegata con attenzione tecnica: i metalli duri comprendono esclusivamente miscele di carburi di tungsteno o di carburi di elementi dei gruppi IV B e VI B, legati da cobalto, nichel o cromo. Le fasi più pericolose sono la manipolazione dei materiali in polvere prima della sinterizzazione; le altre fasi, come formatura e affilatura, sono di regola meno esposte.
Siderosi, bissinosi e bronchite cronica ostruttiva
La voce 47 riguarda la siderosi, causata da ossidi di ferro, considerati di pericolosità modesta. Le ipotesi di rischio sono quindi limitate e riguardano soprattutto l’estrazione e il trattamento degli ossidi di ferro e dell’ocra, oltre ad alcune lavorazioni in fonderia e alla saldatura all’arco elettrico, specialmente in ambienti confinati.
La voce 48 amplia la bissinosi e le pneumopatie da fibre tessili vegetali e animali, includendo oltre al cotone anche lino, canapa, juta, sisal, kapok, lana e seta. Il rischio è circoscritto alle lavorazioni preliminari che comportano manipolazione di fibre grezze fino alla cardatura.
La voce 49, sulla bronchite cronica ostruttiva, mantiene una tipizzazione più ampia sul piano nosologico, ma la circolare sottolinea che la precisione delle fonti di rischio limita i dubbi diagnostici. Viene specificato che l’insaccamento e il travaso del cemento sfuso riguardano soltanto i cementifici, sia a ciclo completo sia limitati alle fasi successive alla cottura del clinker, e soltanto in tali ambienti si possono avere polveri di intensità e continuità tali da integrare il rischio tabellato.
Ipoacusia da rumore: revisione delle lavorazioni e problema della cabinatura
La voce 50 è ampiamente riscritta. L’elenco delle lavorazioni rischiose viene revisionato in modo puntuale, con eliminazione delle formule generiche che avevano alimentato contenzioso. Un elemento centrale della nuova disciplina è la clausola "priva di efficace cabinatura", introdotta per 14 lavorazioni su 22. In linea generale, ciò significa che, se la lavorazione è insonorizzata in modo efficace, essa non rientra nella presunzione legale di rischio e il lavoratore deve provare la pericolosità secondo la sentenza n. 179/1988.
La circolare chiarisce che la nozione di "efficace" non è semplice da definire in astratto e che, in via immediata, si presume efficace la cabinatura quando il datore di lavoro produca un certificato di collaudo compilato dalla ditta costruttrice e contenente gli elementi tecnici relativi alla capacità insonorizzante. Il controllo di merito spetta alle CON.T.A.R.P. Regionali. In mancanza di cabinatura o di certificato validato, la lavorazione è tabellata; se la cabinatura esiste ma il certificato non è prodotto, il caso va inviato alla CON.T.A.R.P. per ulteriori accertamenti.
Altre voci dell’industria: vibrazioni, radiazioni, neoplasie e periodi massimi
La voce 52 sulle malattie osteoarticolari e angioneurotiche da strumenti vibranti è limitata alle vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio e richiede che l’uso degli strumenti sia prevalente. La circolare offre un criterio operativo: la lavorazione è considerata non tabellata quando l’impiego degli strumenti vibranti occupa mediamente meno del 50% del tempo-lavoro. La nozione di "portatile" è definita in senso funzionale. Le situazioni più dubbie devono essere sottoposte alle CON.T.A.R.P. Regionali.
Le voci 51, 53, 54 e 55 restano sostanzialmente immutate: malattie da radiazioni ionizzanti, lavori subacquei e in camere iperbariche, cataratta da energie raggianti e anchilostomiasi non presentano innovazioni rilevanti.
La tutela delle neoplasie viene però ampliata in modo significativo con le voci 56, 57 e 58:
- mesotelioma pleurico, pericardico e peritoneale, e carcinoma del polmone da asbesto;
- carcinoma delle cavità nasali e paranasali da polvere di legno;
- carcinoma delle cavità nasali e paranasali da polvere di cuoio.
Per le neoplasie viene eliminato il periodo massimo di indennizzabilità. La circolare aggiunge che per l’asbesto occorre una valutazione tecnica dell’esposizione, distinguendo tra mesotelioma e carcinoma polmonare e richiamando la diversa rilevanza delle esposizioni ad anfiboli e crisotilo. Si afferma inoltre che nei talchi attualmente estratti in Italia non sarebbero presenti impurezze fibrose tali da giustificare automaticamente tali patologie.
Sul piano dei termini massimi di indennizzabilità, le modifiche sono limitate ma rilevanti:
- abolizione totale per le manifestazioni neoplastiche;
- aumento da 18 mesi a 3 anni per le malattie da nichel carbonile;
- aumento da 3 a 4 anni, e a 8 anni per le encefalopatie, per le malattie da solfuro di carbonio;
- riduzione da 30 a 5 anni per le malattie da radiazioni ionizzanti.
Nuova tabella dell’agricoltura
La parte agricola della riforma è presentata come un ampliamento della protezione, con l’obiettivo di avvicinare il trattamento a quello dell’industria e di recepire le indicazioni della Corte costituzionale n. 179/1988. Le novità principali riguardano l’aumento delle sostanze chimiche nocive considerate e la previsione, del tutto nuova per il settore, di alcune neoplasie professionali.
Per le malattie chimiche, vengono aggiunti:
- cianocomposti;
- chinoni;
- zolfo e anidride solforosa;
- composti amminici e ammidici;
- oli minerali, limitatamente alle malattie cutanee.
Inoltre compaiono per la prima volta, in agricoltura, manifestazioni neoplastiche da composti arsenicali, derivati del benzolo, fenoli e cresoli, nonché da oli minerali.
La circolare segnala anche varie razionalizzazioni: soppressione di vecchie voci non più giustificate, specificazione dei derivati alogenati degli idrocarburi alifatici, inserimento di omologhi dei derivati del benzolo, dei fenoli e dei cresoli, sostituzione dei riferimenti ad acido carbonico e tiocarbonico con acido carbammico e tiocarbammico, introduzione delle diazine accanto alle triazine, razionalizzazione della voce relativa ai concimi e introduzione esplicita dei concimi azotati, con mantenimento separato dell’ammoniaca.
Affezioni respiratorie e nuove voci forestali in agricoltura
Le voci 24 e 25 sostituiscono la precedente voce generica sulle broncopneumopatie. La circolare chiarisce che l’obiettivo è eliminare le incertezze diagnostiche rispetto alla patologia comune. La voce 24 riguarda l’asma bronchiale primario contratto in lavorazioni esposte ad asmogeni professionali di origine vegetale e animale; la voce 25 riguarda specifiche alveoliti allergiche estrinseche, come il cosiddetto "polmone dell’agricoltore" e il "polmone da proteine aviarie".
Le voci 26 e 27, nuove per il settore, introducono per la prima volta la tutela per ipoacusia da rumore e per malattie osteoarticolari e angioneurotiche nelle lavorazioni forestali. La protezione opera solo se la malattia è contratta in una lavorazione di segagione meccanica in ambito forestale, con impiego prevalente di motoseghe portatili e, per l’ipoacusia, con assenza di efficaci sistemi insonorizzanti. In mancanza anche di una sola di tali condizioni, non si applica la presunzione legale del rischio.
Periodi massimi di indennizzabilità in agricoltura
Nell’agricoltura le modifiche ai periodi massimi sono poche ma specifiche:
- da 3 a 4 anni per le malattie causate da composti del mercurio;
- da 3 a 6 anni per le malattie causate da composti del fosforo.
Codificazione e istruzioni applicative
L’ampiezza delle innovazioni introdotte nel sistema tabellare rende necessaria la revisione della codificazione delle malattie e delle corrispondenti lavorazioni. La circolare precisa che specifiche istruzioni saranno impartite al termine dell’adeguamento delle procedure; nelle more, deve continuare a essere utilizzato l’attuale codice A.
Appendice tecnica sulle lavorazioni dell’industria
L’appendice della circolare contiene un dettagliato commento alla voce 50 dell’industria, con i principali chiarimenti operativi sulle singole lavorazioni e sui relativi riferimenti tariffari. Tra le attività descritte figurano martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura e aggiustaggio nella costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metallici; picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici; prova al banco dei motori a combustione interna; prova dei motori a reazione e turboelica; frantumazione o macinazione di minerali, clinker e resine sintetiche; fabbricazione di chiodi, viti e bulloni; filatura, torcitura e ritorcitura di filati e tessitura ai telai a navetta; taglio di marmi e pietre ornamentali; perforazione con martelli pneumatici e avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione; conduzione dei forni elettrici ad arco; formatura e distaffatura in fonderia con macchine vibranti; sbavatura in fonderia con mole; formatura di materiale metallico mediante fucinatura e stampaggio; lavorazione meccanica del legno con seghe circolari, seghe a nastro, piallatrici e toupies; lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa; lavorazioni su navi in costruzione o riparazione; stampaggio di vetro cavo; prova delle armi da fuoco; conduzione delle riempitrici automatiche per imbottigliamento di birra, acque minerali e bevande analcoliche gassate.
L’appendice evidenzia anche le lavorazioni escluse o soppresse rispetto alla precedente tabella, tra cui la condotta di aeromobili, i telai diversi da quelli a navetta, le lavorazioni generiche con utensili ad aria compressa, alcune voci dell’acciaieria, i lavori con seghe per metalli, la prova dei dispositivi di segnalazione acustica, alcune attività svolte all’interno delle navi e i lavori di spray con torce al plasma. In generale, il criterio seguito è quello di limitare la tutela alle lavorazioni elementari effettivamente pericolose, escludendo quelle troppo generiche o ormai non più coerenti con l’evoluzione tecnica.
Punti principali
Entrata in vigore ed efficacia temporale
Il D.P.R. n. 336 del 13 aprile 1994, pubblicato in G.U. n. 131 del 7 giugno 1994, sostituisce le tabelle delle malattie professionali in industria e agricoltura allegate al D.P.R. n. 1124/1965. La circolare precisa che il nuovo sistema tabellare si applica alle fattispecie denunciate dopo l’entrata in vigore, fissata al 22 giugno 1994. Per le denunce già presentate e ancora in istruttoria continua ad applicarsi, nei casi non più compresi nel nuovo sistema, la normativa vigente al momento della domanda; per i casi ora previsti ma prima non tabellati, si applica la nuova disciplina con effetti dalla sua entrata in vigore, fermo il principio della decorrenza dalla domanda nei casi comunque indennizzabili secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 179/1988.
Caratteri generali della riforma tabellare
Le nuove tabelle sono presentate come un aggiornamento scientifico e tecnologico del sistema di tutela: recepiscono i progressi delle conoscenze medico-epidemiologiche, adeguano la disciplina alle trasformazioni produttive e razionalizzano il sistema eliminando formulazioni generiche che avevano generato contenzioso. La circolare evidenzia inoltre l’ampliamento della tutela, la migliore definizione delle fonti di rischio e delle forme nosologiche, l’allineamento sostanziale con la raccomandazione CEE del 22 maggio 1990 e il rafforzamento della funzione prevenzionale delle tabelle grazie alla loro nuova articolazione in sottovoci specifiche.
Nuova tabella dell’industria: malattie chimiche e cutanee
Nelle voci da 1 a 39 le modifiche sono soprattutto di precisione descrittiva, ma con alcune innovazioni sostanziali: introduzione di ozonuri e perossidi, sostituzione di "esteri dell’acido isocianico" con "isocianati", integrazioni nelle lavorazioni a rischio da ossidi di carbonio, previsione di neoplasie da clorometiletere e bisclorometiletere, inserimento di epossidi e di derivati delle aldeidi e degli acidi organici. La voce 42, sulle malattie cutanee, viene integrata con nuove sostanze cutilesive, tra cui miscele da catrame, bitume, pece, fuliggine, antracene, fluidi lubrorefrigeranti, cere, paraffine, oli minerali, resine sintetiche, trementina, colofonia, smalti, pitture, disinfettanti e legni e altre sostanze vegetali.
Malattie respiratorie in industria
Le voci da 40 a 49 rappresentano uno degli interventi più significativi, perché abbandonano la generica nozione di broncopneumopatia e introducono quadri specifici: asma bronchiale primario estrinseco, alveolite allergica estrinseca, pneumoconiosi, siderosi, bissinosi e bronchite cronica ostruttiva. La circolare sottolinea che la nuova impostazione riduce il rischio di confusione con patologie comuni e richiede una valutazione clinica e radiologica coerente con gli standard internazionali, in particolare per le pneumoconiosi.
Ipoacusia da rumore e ruolo della cabinatura
La voce 50 sull’ipoacusia e sordità da rumori viene profondamente rivista: l’elenco delle lavorazioni è ampliato e reso più puntuale, ma per 14 delle 22 lavorazioni la tabella introduce la clausola "priva di efficace cabinatura". Se la lavorazione è adeguatamente insonorizzata, non opera la presunzione legale di rischio. In presenza di certificato di collaudo della cabinatura compilato dalla ditta costruttrice e contenente gli elementi tecnici relativi alla capacità insonorizzante, la cabinatura è presumibilmente efficace, salvo prova contraria; la verifica di merito è demandata alle CON.T.A.R.P. Regionali. In mancanza di cabinatura o di certificato validato, la lavorazione è tabellata; se la cabinatura esiste ma il certificato non è prodotto, la pratica va trasmessa alle CON.T.A.R.P. per accertamenti.
Vibrazioni, radiazioni e altre voci dell’industria
La voce 52 sulle malattie osteoarticolari e angioneurotiche da strumenti vibranti è limitata alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e richiede che l’uso degli strumenti sia prevalente; in via pratica, la circolare considera non tabellata la lavorazione quando l’impiego degli strumenti vibranti occupa mediamente meno del 50% del tempo-lavoro. La nozione di "portatile" viene definita in senso funzionale. Le voci 51, 53, 54 e 55 non subiscono modifiche sostanziali: radiazioni ionizzanti, lavori subacquei e in camere iperbariche, cataratta da energie raggianti e anchilostomiasi restano sostanzialmente sovrapponibili alla disciplina precedente.
Neoplasie in industria e periodi massimi di indennizzabilità
La tutela delle neoplasie è ampliata con le voci 56, 57 e 58 per mesoteliomi e carcinomi collegati ad asbesto, polveri di legno e polveri di cuoio; per queste ultime due è indicato l’organo bersaglio, cavità nasali e paranasali. Viene eliminato il periodo massimo di indennizzabilità per tutte le manifestazioni neoplastiche. La circolare evidenzia che per l’asbesto occorre una valutazione tecnico-scientifica della reale esposizione e della natura delle fibre disperse, precisando che nei talchi attualmente estratti in Italia non risultano impurezze fibrose. In materia di periodi massimi, si registra inoltre l’aumento a 3 anni per il nichel carbonile, a 4 anni e a 8 per le encefalopatie da solfuro di carbonio, e la riduzione a 5 anni per le malattie da radiazioni ionizzanti.
Nuova tabella dell’agricoltura
Per l’agricoltura le innovazioni perseguono due obiettivi: estendere la protezione, a parità di rischio, in linea con l’industria e con la sentenza n. 179/1988 della Corte costituzionale, e rendere più chiara e precisa la disciplina. Tra le principali novità vi sono l’ampliamento delle malattie chimiche con nuovi agenti nocivi, la previsione, per la prima volta, di neoplasie da composti arsenicali, derivati del benzolo, fenoli, cresoli e oli minerali, la revisione delle affezioni respiratorie, e l’introduzione delle nuove voci su ipoacusia e malattie da vibrazioni nelle lavorazioni forestali.
Lavorazioni forestali e condizioni di rischio
Le nuove voci 26 e 27 dell’agricoltura riguardano ipoacusia e sordità da rumore e malattie osteoarticolari e angioneurotiche nelle lavorazioni forestali. La tutela è limitata ai casi di segagione meccanica in ambito forestale con impiego prevalente di motoseghe portatili; per l’ipoacusia, le motoseghe devono essere prive di efficaci sistemi insonorizzanti. Se anche una sola di tali condizioni manca, non opera la presunzione legale di rischio e il lavoratore deve provare la pericolosità ai sensi della sentenza n. 179/1988.
Nuovo codice A e adeguamento delle procedure
Le modifiche alla numerazione e sottonumerazione delle voci impongono una revisione della codificazione delle malattie e delle corrispondenti lavorazioni. La circolare annuncia che saranno impartite specifiche istruzioni a conclusione dell’adeguamento delle procedure; nel frattempo deve continuare a essere utilizzato l’attuale codice A.
Appendice: chiarimenti operativi sulle lavorazioni tabellate
L’appendice fornisce una descrizione analitica delle lavorazioni rilevanti per la voce 50 dell’industria, con esempi e chiarimenti sui riferimenti tariffari. Vengono spiegate, tra le altre, martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura, picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici, prove al banco dei motori, frantumazione e macinazione, fabbricazione di chiodi, viti e bulloni, tessitura ai telai a navetta, taglio di marmi e pietre ornamentali, perforazione con martelli pneumatici, lavori su navi, stampaggio di vetro cavo, prove delle armi da fuoco e conduzione delle riempitrici automatiche. Sono anche elencate le lavorazioni non più presenti nel nuovo sistema, come la condotta di aeromobili, il lavoro dei telai diversi da quelli a navetta, le lavorazioni generiche con utensili ad aria compressa, alcune attività in acciaieria e altri riferimenti ormai superati o riformulati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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