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Circolare

Circolare INAIL n. 15 del 16 maggio 1994

Interesse di rateazione e di dilazione decreto del Ministero del Tesoro 16 aprile 1994.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in attuazione del decreto ministeriale 16 aprile 1994, il tasso di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori INAIL è fissato al 21,375% con decorrenza 29 aprile 1994. Il nuovo tasso si applica alle istanze presentate da tale data e, secondo i criteri già richiamati dalla circolare n. 51/1982, anche alle domande anteriori per le quali il piano di rateazione sia stato comunicato dalla Sede il 29 aprile 1994 o successivamente. La variazione rileva anche ai fini del calcolo delle somme aggiuntive. In allegato è riportato il prospetto storico dei tassi in vigore dal 29 dicembre 1978.

Interesse di rateazione e di dilazione: aggiornamento al 21,375% dal 29 aprile 1994

Interesse di rateazione e di dilazione: tasso al 21,375% dal 29 aprile 1994

La circolare INAIL comunica l’adeguamento del tasso di interesse applicabile alle rateazioni e dilazioni di pagamento di premi e accessori, in seguito al decreto del Ministero del Tesoro 16 aprile 1994. L’intervento recepisce il nuovo valore del tasso e chiarisce da quando esso debba essere utilizzato nei rapporti con i datori di lavoro.

Fonte normativa e misura del tasso

Il provvedimento richiamato è il decreto ministeriale 16 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1994, adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In base a tale decreto, il tasso di interesse per le rateazioni e le dilazioni è fissato nella misura del 21,375%.

Decorrenza e ambito di applicazione

La decorrenza del nuovo tasso è individuata nel 29 aprile 1994. La circolare specifica che esso si applica ai datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o dilazione a partire da quella data, secondo le consuete modalità.

Applicazione alle istanze già presentate

La circolare richiama inoltre la disciplina già indicata nella circolare n. 51/1982 e precisa che il nuovo tasso deve essere applicato anche alle istanze presentate anteriormente al 29 aprile 1994, qualora la Sede abbia comunicato il piano di rateazione in data 29 aprile 1994 o successiva. Il criterio di applicazione, quindi, non dipende solo dalla data dell’istanza, ma anche dalla data di comunicazione del piano da parte della Sede.

Incidenza sulle somme aggiuntive

È precisato che la decorrenza della variazione del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche per la determinazione delle somme aggiuntive di cui alla circolare n. 55/1988. Il nuovo tasso assume dunque rilievo non solo per il piano di pagamento rateale, ma anche per i calcoli accessori correlati.

Prospetto storico dei tassi

Alla circolare è allegato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi, fissate ai sensi dell’art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, come modificata e integrata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. Il prospetto ricostruisce l’andamento dei tassi in vigore dal 29 dicembre 1978 fino al nuovo valore del 21,375% del 16 aprile 1994, con indicazione delle relative date di decorrenza e dei riferimenti alle circolari INAIL.

Punti principali

Nuovo tasso di interesse

Il decreto ministeriale 16 aprile 1994, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1994, ha fissato al 21,375% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e dilazioni di pagamento relative a premi e accessori.

Decorrenza e applicazione temporale

La misura del 21,375% decorre dal 29 aprile 1994 e si applica ai datori di lavoro che presentino istanza di rateazione o dilazione a partire da tale data, secondo le consuete modalità operative.

Applicazione alle istanze precedenti

In conformità alla circolare n. 51/1982, il nuovo tasso si applica anche alle istanze presentate prima del 29 aprile 1994, purché la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 29 aprile 1994 o successiva.

Effetti sulle somme aggiuntive

La variazione del tasso di interesse di rateazione viene considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive richiamate dalla circolare n. 55/1988.

Prospetto riepilogativo dei tassi

La circolare allega un prospetto con le misure dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi in vigore dal 29 dicembre 1978, con indicazione delle relative date di decreto, decorrenze e circolari di riferimento.

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