Circolare INAIL n. 18 del 24 maggio 1994
Sentenza della Corte Costituzionale n 14 del 24 gennaio3 febbraio 1994 parziale illegittimità costituzionale dellarticolo 122 del testo unico approvato con DPR 30 giugno 1965 n 1124.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 14/1994, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 122 del Testo Unico INAIL nella parte in cui non impone all'Istituto di avvertire i superstiti del termine di 90 giorni per chiedere la rendita. Vengono indicati l'efficacia temporale della pronuncia, i casi in cui essa si applica anche a situazioni pregresse e le modalità operative per la comunicazione ai superstiti, da inviare con raccomandata A/R non appena noto il decesso. La circolare chiarisce inoltre che la concessione della rendita resta subordinata al nesso causale tra morte ed evento professionale e precisa il coordinamento con i termini prescrizionali e con l'art. 105 del Testo Unico.
Parziale illegittimità costituzionale dell'art. 122 del D.P.R. n. 1124/1965 e nuove istruzioni per la comunicazione ai superstiti
Sentenza della Corte Costituzionale n. 14/1994 e istruzioni applicative INAIL
La circolare recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 14 del 24 gennaio-3 febbraio 1994, con cui è stata dichiarata la parziale illegittimità dell'art. 122 del D.P.R. n. 1124/1965. La decisione incide sulla disciplina della rendita ai superstiti, imponendo all'Istituto un obbligo di informazione nei confronti degli aventi diritto prima che possa decorrere il termine decadenziale di 90 giorni per la proposizione della domanda.
Contenuto della declaratoria di incostituzionalità
La Corte ha ritenuto illegittima la norma nella parte in cui non prevede che, in caso di morte dell'assicurato, l'INAIL debba avvertire i superstiti della facoltà di presentare domanda per la rendita nella misura e nei modi previsti dall'art. 85 del Testo Unico. La censura non riguarda l'esistenza del termine di decadenza né la sua durata, ma l'assenza di una comunicazione idonea a rendere effettivo l'esercizio del diritto.
Efficacia temporale della sentenza
La pronuncia opera dal 10 febbraio 1994, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La circolare ne individua l'applicazione:
- alle fattispecie verificatesi dal 10 febbraio 1994;
- ai casi già insorti ma non ancora definiti alla stessa data, perché in istruttoria o in contenzioso amministrativo o giudiziario;
- ai casi chiusi negativamente prima del 10 febbraio 1994 ma non esauriti, perché non prescritti e non coperti da sentenza passata in giudicato;
- ai casi pregressi in cui la domanda non sia mai stata presentata, purché non prescritti.
Per i casi rientranti nelle lettere c) e d) è previsto il riesame su richiesta degli interessati.
Obbligo di comunicazione ai superstiti
Per l'applicazione concreta della nuova disciplina, l'INAIL deve inviare la comunicazione ai superstiti non appena venga a conoscenza del decesso dell'assicurato, indipendentemente dal tipo di postumi invalidanti per i quali era stata costituita in vita la rendita per inabilità permanente. La lettera deve chiarire che la concessione della rendita ai superstiti è subordinata al fatto che la morte sia causalmente ricollegabile all'evento professionale e deve invitare gli interessati a produrre idonea certificazione sanitaria a prova del nesso causale.
Individuazione dei destinatari e modalità di invio
Quando dagli atti dell'Unità operativa sia già desumibile chi siano i titolari della facoltà di presentare domanda, la comunicazione va indirizzata direttamente a costoro. Se ciò non sia possibile, la notifica deve essere inviata ai familiari del lavoratore deceduto presso l'ultima residenza del medesimo, con eventuale verifica presso gli uffici anagrafici, indicando sinteticamente gli eventuali aventi diritto in base all'art. 85 del Testo Unico, come modificato dall'art. 7 della legge n. 251/1982.
La comunicazione deve essere spedita esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La data di ricezione risultante dalla cartolina postale costituisce il dies a quo del termine decadenziale di 90 giorni.
Mancata consegna e criticità operative
In caso di mancata consegna della raccomandata, la circolare rinvia alle istruzioni della lettera circolare n. 41/1992 sull'irreperibilità dei beneficiari delle prestazioni, precisando che i termini ivi indicati per la prescrizione devono intendersi, nelle fattispecie in esame, riferiti alla decadenza. Eventuali difficoltà operative devono essere segnalate alla Direzione generale - Servizio per la gestione delle funzioni assicurative.
Coordinamento con precedenti orientamenti e con la prescrizione
La circolare richiama la sentenza n. 85/1968, con cui la Corte aveva già dichiarato incostituzionale un analogo termine decadenziale di un mese previsto dal precedente Testo Unico, ritenendolo incongruo rispetto alla situazione dei superstiti e alla decorrenza dalla data della morte anziché dalla conoscenza del decesso. La nuova sentenza ribadisce l'orientamento secondo cui i termini e gli oneri per l'esercizio dei diritti sono legittimi solo se non rendano eccessivamente difficile l'esercizio stesso.
Resta fermo che i termini prescrizionali di cui agli artt. 111 e 112 del Testo Unico decorrono dalla data della morte dell'assicurato.
Esclusione delle ipotesi di cui all'art. 105 del Testo Unico
La pronuncia non incide sulle fattispecie disciplinate dall'art. 105 del Testo Unico, relative al decesso dell'assicurato senza precedente denuncia, perché in tali casi non è previsto alcun termine di decadenza. Per queste ipotesi continuano ad applicarsi soltanto i termini prescrizionali decorrenti dalla morte dell'assicurato.
Punti principali
Oggetto della pronuncia e contenuto dell'illegittimità
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 122 del D.P.R. n. 1124/1965 nella parte in cui non prevede l'obbligo per l'Istituto assicuratore, in caso di decesso dell'assicurato, di avvertire i superstiti della facoltà di presentare domanda di rendita entro 90 giorni dalla comunicazione. L'intervento non elimina il termine decadenziale, ma impone che il suo decorso sia preceduto da una comunicazione dell'INAIL agli aventi diritto.
Efficacia temporale e ambito di applicazione
La sentenza è operante dal 10 febbraio 1994, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si applica alle fattispecie verificatesi da tale data, a quelle già insorte ma non ancora definite, a quelle chiuse negativamente prima del 10 febbraio 1994 ma non esaurite perché non prescritte né coperte da giudicato, e ai casi pregressi in cui la domanda non sia mai stata presentata, purché non prescritti. Per i casi di cui alle lettere c) e d) è previsto il riesame su richiesta degli interessati.
Obbligo di comunicazione ai superstiti
L'INAIL deve inviare ai superstiti la comunicazione del diritto a presentare domanda per la rendita appena venuto a conoscenza del decesso dell'assicurato, a prescindere dal tipo di postumi che avevano dato origine alla rendita in vita. La lettera deve anche evidenziare che la prestazione ai superstiti è subordinata al nesso causale tra morte ed evento professionale e invitare gli interessati a produrre idonea certificazione sanitaria.
Individuazione dei destinatari e modalità di notifica
Se dagli atti dell'Unità operativa emerge chi sono i potenziali titolari del diritto, la comunicazione va indirizzata direttamente a essi. In caso contrario, deve essere inviata ai familiari del lavoratore deceduto all'ultima residenza del medesimo, previa eventuale verifica anagrafica, indicando sinteticamente i possibili aventi diritto in base all'art. 85 del Testo Unico, come modificato dall'art. 7 della legge n. 251/1982. La comunicazione deve sempre essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, e la data di ricezione fa decorrere il termine decadenziale di 90 giorni.
Mancata consegna e gestione delle difficoltà operative
Se la raccomandata non viene consegnata, devono applicarsi le istruzioni della lettera circolare n. 41/1992 sull'irreperibilità dei beneficiari delle prestazioni, con la precisazione che i termini ivi previsti per la prescrizione vanno letti, in questo contesto, come riferiti alla decadenza. Eventuali difficoltà applicative devono essere segnalate alla Direzione generale - Servizio per la gestione delle funzioni assicurative.
Rapporto con i precedenti orientamenti della Corte e con le prescrizioni
La circolare richiama la precedente sentenza n. 85/1968, che aveva già censurato un analogo termine decadenziale di un mese previsto dal vecchio Testo Unico, ritenuto incongruo per le condizioni dei superstiti e per la decorrenza dalla data del decesso anziché dalla conoscenza dello stesso. La nuova pronuncia ribadisce che il problema non è la previsione del termine in sé, né la sua durata di 90 giorni, ma l'assenza dell'obbligo di informativa ai superstiti, che può rendere troppo difficile l'esercizio del diritto. Restano invece fermi i termini prescrizionali degli artt. 111 e 112, che decorrono dalla morte dell'assicurato.
Esclusione dei casi ex art. 105 del Testo Unico
La sentenza non produce effetti sulle fattispecie disciplinate dall'art. 105 del Testo Unico, relative al decesso dell'assicurato senza precedente denuncia, poiché tali casi non prevedono alcun termine di decadenza. In queste ipotesi continuano ad applicarsi soltanto i termini prescrizionali decorrenti dalla data della morte dell'assicurato.
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