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Circolare

Circolare INAIL n. 14 del 10 maggio 1994

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° gennaio 1994. Riflessi sui premi speciali unitari degli alunni e studenti delle scuole non statali e sui premi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori delle Compagnie e Gruppi portuali.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la rivalutazione annuale, con decorrenza 1° gennaio 1994, delle prestazioni economiche INAIL per i settori industriale e agricolo, sulla base dei decreti ministeriali del 2 e 3 marzo 1994 e della normativa richiamata. Indica le nuove retribuzioni minime e massime, i criteri di riliquidazione delle rendite in corso di godimento, gli importi aggiornati dell’assegno per assistenza personale continuativa e dell’assegno una tantum in caso di morte, nonché le regole per categorie particolari di assicurati e per le gestioni per conto dello Stato. La circolare tratta anche gli adempimenti operativi di INAIL, l’indagine anagrafica, l’aggiornamento dei valori capitali nelle azioni di surroga e regresso, e gli effetti sui premi speciali per studenti di scuole non statali e per i lavoratori delle Compagnie e Gruppi portuali.

Rivalutazione 1994 delle prestazioni INAIL per infortunio e malattia professionale, con riflessi su premi speciali e portuali

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche INAIL per il 1994

La circolare INAIL n. 14 del 10 maggio 1994 disciplina la rivalutazione annuale, con decorrenza 1° gennaio 1994, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industriale e agricolo. Essa recepisce i decreti ministeriali del 2 e 3 marzo 1994 e coordina le nuove basi retributive con i criteri di liquidazione e riliquidazione delle rendite, oltre a definire gli effetti sui premi speciali e su alcune categorie particolari di assicurati.

Quadro normativo e presupposti della rivalutazione

La circolare richiama l’articolo 116 e l’articolo 234 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificati dalla legge 10 maggio 1982, n. 251, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412. Viene ricordato che l’articolo 11 della legge n. 412/1991 ha reso annuale la rivalutazione delle basi retributive e delle prestazioni INAIL in godimento dal 1° gennaio 1993. Tuttavia, la riliquidazione riferita a tale data non fu eseguita per effetto della sospensione disposta dall’articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438, che per l’intero anno 1993 bloccò gli aumenti a titolo di perequazione automatica e di rivalutazione delle rendite INAIL. In applicazione del comma 1-bis del medesimo articolo furono comunque riconosciute due perequazioni parziali, pari a 1,8 punti dal 1° giugno 1993 e a 1,7 punti dal 1° dicembre 1993. Superata la legislazione emergenziale, la circolare dispone la piena esecutività dal 1° gennaio 1994 della rivalutazione originariamente riferita al 1° gennaio 1993.

La circolare precisa inoltre che, per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dai raggi X, non ricorre il presupposto richiesto dall’articolo 20 della legge n. 41/1986, vale a dire una variazione della retribuzione iniziale dei medici radiologi ospedalieri non inferiore al 10%.

Liquidazione delle prestazioni dal 1° gennaio 1994

Le nuove retribuzioni minime e massime sostituiscono quelle indicate nella circolare n. 56/1991 e si applicano, dal 1° gennaio 1994, alla prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti.

Per il settore industriale i limiti sono i seguenti:

  • retribuzione annua minima: L. 17.597.000;
  • retribuzione annua massima: L. 32.680.000.

Per il settore agricolo la circolare riepiloga i criteri di liquidazione delle prestazioni alla luce dell’articolo 14 della legge 19 luglio 1993, n. 243, che ha inciso sulla liquidazione e riliquidazione delle prestazioni economiche dal 1° giugno 1993. In particolare, per i lavoratori agricoli autonomi l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta va calcolata sulla retribuzione giornaliera minima prevista per la generalità dei lavoratori dell’industria; la base retributiva per le rendite di inabilità permanente e ai superstiti è pari al minimale di legge stabilito per l’industria.

La circolare riporta poi i criteri applicativi per le principali categorie agricole:

  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato: retribuzione effettiva, nei limiti previsti dalla legge n. 54/1982, con tetto di L. 50.540 per l’indennità temporanea; per le rendite, retribuzione effettiva entro i limiti minimo e massimo del settore industriale;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato: retribuzione giornaliera fissata annualmente per provincia con decreto ministeriale ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; per le rendite, retribuzione annua convenzionale di L. 26.562.000;
  • lavoratori autonomi: per l’indennità temporanea retribuzione giornaliera minima dell’industria pari a L. 57.223; per le rendite, retribuzione annua convenzionale di L. 17.597.000.

Assegni accessori e prestazioni una tantum

Dal 1° gennaio 1994 l’assegno per assistenza personale continuativa, previsto dagli articoli 76 e 218 del Testo Unico, è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite del settore industriale e ammonta a L. 580.000 mensili.

Sempre dal 1° gennaio 1994, l’assegno una tantum in caso di morte, previsto dagli articoli 85 e 233 del Testo Unico, è fissato in L. 2.322.000.

Particolari categorie di assicurati

La circolare dedica una specifica sezione agli alunni e studenti delle scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali. In conseguenza della variazione delle retribuzioni minime e massime dell’industria, le rendite di tali soggetti devono essere liquidate dal 1° gennaio 1994 sulle seguenti retribuzioni convenzionali:

  • scuole primarie e secondarie di primo grado, comunque fino ai 15 anni compiuti: L. 17.597.000;
  • scuole secondarie di secondo grado, comunque dal 16° anno di età fino ai 21 anni compiuti: L. 18.527.000;
  • università e istituti di istruzione superiore, comunque dal 22° anno di età in poi: L. 20.073.000.

Riliquidazione delle rendite in corso di godimento al 1° gennaio 1994

Per le rendite del settore industriale il decreto ministeriale del 2 marzo 1994 fissa i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive come segue:

  • per gli anni 1990 e precedenti: 1,1694;
  • per l’anno 1991: 1,0718;
  • per gli anni 1992 ed oltre: 1,0000.

Per il settore agricolo, la legge n. 243/1993 estende ai lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato e autonomi il criterio di rivalutazione già previsto per i subordinati a tempo indeterminato, ossia l’aggancio allo stesso coefficiente di variazione retributiva del settore industriale.

La circolare precisa, in sintesi, che:

  • per i subordinati a tempo indeterminato operano i criteri di rivalutazione e i limiti retributivi del settore industriale; per gli eventi anteriori al 1° gennaio 1982 le rendite sono rivalutate sulla nuova retribuzione convenzionale di L. 26.562.000;
  • per i subordinati a tempo determinato la riliquidazione si effettua sulla retribuzione convenzionale di L. 26.562.000;
  • per gli autonomi, le rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 sono rivalutate sulla retribuzione convenzionale di L. 26.562.000, mentre quelle decorrenti dal 1° giugno 1993 sono rivalutate sul minimale industriale di L. 17.597.000.

La riliquidazione delle rendite dei settori industriale e agricolo in corso di godimento al 1° gennaio 1994, nonché dell’assegno per assistenza personale continuativa, è effettuata direttamente dalla Direzione generale tramite il sistema informatico centrale. Restano in capo alle Unità operative i casi esclusi dalla gestione meccanizzata, gli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale, e le prestazioni individuate dalla Direzione generale mediante tabulati appositi.

La circolare richiama inoltre la necessità, per le rendite unificate degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, di rinnovare la scelta della retribuzione più favorevole ai sensi dell’articolo 80 del Testo Unico, confrontando la retribuzione già acquisita con quella della rendita pregressa rivalutata al 1° gennaio 1994.

Integrazione rendita e assegni continuativi mensili

Per i casi di integrazione rendita non segnalati per il rateo di maggio, ossia non pervenuti al Servizio competente entro il 20 aprile, il pagamento deve avvenire tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.

Gli assegni continuativi mensili, previsti dall’articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite dal 1° gennaio 1994. Gli importi indicati sono i seguenti:

  • inabilità dal 50 al 59%: L. 326.000 per l’industria, L. 407.000 per l’agricoltura;
  • inabilità dal 60 al 79%: L. 456.000 per l’industria, L. 569.000 per l’agricoltura;
  • inabilità dall’80 all’89%: L. 848.000 per l’industria, L. 976.000 per l’agricoltura;
  • inabilità dal 90 al 100%: L. 1.305.000 per l’industria, L. 1.383.000 per l’agricoltura;
  • inabilità del 100% con assistenza personale continuativa: L. 1.885.000 per l’industria, L. 1.963.000 per l’agricoltura.

Comunicazione agli interessati e indagine anagrafica

L’INAIL invierà agli interessati, entro il mese di giugno, la comunicazione del provvedimento di riliquidazione con l’indicazione del relativo conguaglio, mediante i moduli 170/I-mecc. e 171/I-mecc. Tali moduli riportano anche la situazione delle quote integrative e delle rendite ai superstiti memorizzata negli archivi magnetici.

Il titolare della rendita è invitato a comunicare, entro 15 giorni dal ricevimento del modulo, le eventuali variazioni nella situazione anagrafica mediante la dichiarazione stampata sul retro del prospetto. Le sedi devono:

  • segnalare immediatamente le variazioni secondo le procedure in uso;
  • conservare le dichiarazioni in appositi raccoglitori distinti per modulo 170/I-mecc. e 171/I-mecc.;
  • suddividere le dichiarazioni per tipo di variazione e compilare i prospetti allegati nn. 4 e 5;
  • trasmettere tali prospetti alla Direzione generale - Servizio per la gestione delle funzioni assicurative entro il 15 settembre 1994;
  • inserire successivamente le dichiarazioni nelle rispettive pratiche.

Comunicazione alle sedi del provvedimento di riliquidazione

Anche per questa rivalutazione la Direzione generale invierà alle Direzioni regionali e interregionali, alla Direzione provinciale di Bolzano e alla Sede regionale di Aosta un tabulato con i dati già contenuti nei moduli 150/I-mecc. e 151/I-mecc., da distribuire alle dipendenti Unità operative.

Surroga e regresso: aggiornamento dei valori capitali

Per le azioni di surroga e di regresso in corso, al fine di formulare tempestivamente le richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso, sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° gennaio, e non più al 1° luglio come previsto dalla circolare n. 67/1984. Le Unità operative devono quindi conteggiare i ratei di rendita fino al 31 dicembre. Se lo stato del procedimento lo consente, le competenti Avvocature devono chiedere anche il rinvio delle cause, in primo grado e in appello, per adeguare le conclusioni già rese.

Disposizioni in materia di premi

Per l’assicurazione degli alunni e studenti delle scuole e degli istituti di istruzione non statali, la variazione delle retribuzioni comporta l’aumento proporzionale del premio speciale unitario annuo pro-capite, che dal 1° gennaio 1994 è pari a L. 2.810. Per l’anno scolastico 1993/1994, nel periodo gennaio-ottobre, deve essere applicata un’integrazione di L. 340 sul premio già richiesto di L. 2.400. Le sedi devono richiedere direttamente la differenza agli istituti e alle scuole interessate e considerarla nella trasmissione dei dati di gestione.

A decorrere dall’anno scolastico 1994/1995, che ai fini contributivi inizia convenzionalmente il 1° novembre 1994, si applica la nuova misura di L. 2.810.

Per i lavoratori delle Compagnie e dei Gruppi portuali di cui all’articolo 110 del Codice della navigazione, le retribuzioni convenzionali da valere dal 1° gennaio 1994, ai fini contributivi e indennitari, sono:

  • Compagnie portuali: L. 108.950 giornaliere;
  • Gruppi portuali: L. 58.730 giornaliere.

Il numero delle giornate da assumere per il calcolo del premio di assicurazione resta fissato in 12 al mese o 144 all’anno.

Criteri di riliquidazione delle rendite: dettagli per settore industriale

L’allegato n. 3 precisa che le rendite per infortuni e malattie professionali dal 1° aprile 1937 al 31 dicembre 1993, liquidate su retribuzioni effettive, devono essere riliquidate dal 1° gennaio 1994 sulle retribuzioni rivalutate in base ai coefficienti ministeriali del 2 marzo 1994, entro i nuovi limiti di L. 17.597.000 e L. 32.680.000. Sono richiamate in particolare le rendite dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti e degli artigiani, le cui retribuzioni sono assimilate alle effettive o considerate convenzionate/convenute.

Per le rendite liquidate su retribuzioni convenzionali, la riliquidazione avviene sulle retribuzioni convenzionali in vigore al 31 dicembre 1993, purché l’incremento rispetto al 30 giugno 1991 sia almeno del 10%. In mancanza di variazioni o se non acquisite a livello nazionale, si applica il minimale di L. 17.597.000 o, se superiore, il salario convenzionale entro il massimale di L. 32.680.000. Le sedi sono invitate a segnalare le categorie di lavoratori per le quali, a livello locale, negli anni 1991, 1992 e 1993, siano intervenuti adeguamenti delle retribuzioni convenzionali superiori al nuovo minimale.

La circolare specifica inoltre diversi casi particolari, tra cui:

  • tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, per i quali si attende un decreto ministeriale sulle retribuzioni convenzionali 1991-1993;
  • lavoratori portuali, per i quali si applica il coefficiente più elevato (1,1694) alle retribuzioni in essere al 1° luglio 1991, con esito di L. 32.680.000 per le Compagnie portuali e L. 17.618.000 per i Gruppi portuali;
  • lavoratori portuali del ramo industriale, carenanti e ormeggiatori del Porto di Genova, per i quali non opera la riliquidazione perché il salario medio convenzionale di L. 93.000 giornaliere è rimasto invariato;
  • allievi dei corsi di istruzione professionale, studenti di scuole non statali, addetti a lavorazioni meccanico-agricole, addetti ai lavori domestici e familiari, familiari partecipanti all’impresa familiare e lavoratori italiani operanti nei Paesi non convenzionati, con criteri specifici di rivalutazione o aggancio al minimale industriale.

Criteri di riliquidazione delle rendite: gestione agricola e conto Stato

Per la gestione agricola, tutte le rendite in corso di godimento al 1° gennaio 1994 sono riliquidate secondo i criteri riportati per ciascuna categoria nella circolare. Le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti in Paesi non convenzionati nel settore agricolo sono riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di L. 26.562.000.

Per la gestione per conto dello Stato, i medesimi criteri si applicano, ai sensi dell’articolo 190 del Testo Unico, alle rendite costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome dello Stato, nonché alle speciali gestioni a carico dello Stato. La circolare dettaglia molteplici ipotesi particolari, tra cui:

  • prestazioni agli infortunati già assicurati presso Istituti dell’ex Impero Austro-Ungarico e ai cittadini italiani indennizzati per eventi in territori germanici o ex germanici, entrambe riliquidate sul minimale di L. 17.597.000;
  • rendite per bonifica dei campi minati, rivalutate sulle retribuzioni effettive entro i limiti di legge e con importo raddoppiato;
  • rendite per studenti di scuole statali, detenuti, internati, minori sottoposti a misure rieducative, cittadini coinvolti in eventi bellici o calamità naturali, soggetti colpiti dalla catastrofe del Vajont, terremoti del Friuli-Venezia Giulia, del novembre 1980 in Campania e Basilicata, della catastrofe del luglio 1985 in Val di Fiemme, delle eccezionali avversità atmosferiche del 1987, nonché per il personale sanitario degli istituti di prevenzione e pena;
  • rendite relative a cittadini italiani che hanno lavorato in Libia o Romania e a lavoratori italiani affetti da silicosi nelle miniere di carbone del Belgio, con criteri specifici e, per queste ultime, applicazione del massimale di L. 32.680.000.

Allegati e modulistica

Gli allegati 4 e 5 disciplinano l’indagine anagrafica rispettivamente per i modelli 170-I mecc. e 171-I mecc., con il riepilogo delle possibili variazioni da registrare, tra cui cessazioni o inserimenti di quote per coniuge, figli, ascendenti, collaterali e altre variazioni da specificare. I prospetti servono a quantificare le variazioni anagrafiche emerse dalle verifiche e a supportare l’organizzazione delle future attività di controllo.

Punti principali

Rivalutazione annuale e nuove basi retributive

Vengono recepiti i decreti ministeriali del 2 e 3 marzo 1994, che fissano per il 1994 le nuove misure della retribuzione annua minima e massima. Per il settore industriale i limiti sono pari a L. 17.597.000 e L. 32.680.000; per il settore agricolo si richiamano le retribuzioni convenzionali applicabili alle varie categorie, con particolare rilevanza del minimale industriale per alcune prestazioni e categorie di autonomi.

Liquidazione delle prestazioni dal 1° gennaio 1994

Le nuove misure retributive sostituiscono quelle della circolare n. 56/1991 e si applicano alla prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti. Per il settore agricolo sono riepilogati i criteri di calcolo dell’indennità per inabilità temporanea, della rendita permanente e delle retribuzioni convenzionali per subordinati a tempo indeterminato, determinato e autonomi.

Importi aggiornati di assegni e prestazioni accessorie

Dal 1° gennaio 1994 l’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato a L. 580.000 mensili. L’assegno una tantum in caso di morte è fissato in L. 2.322.000. Sono inoltre aggiornati gli assegni continuativi mensili per le diverse fasce di inabilità, con importi distinti per settore industriale e agricolo.

Riliquidazione delle rendite in corso e criteri applicativi

Per le rendite in corso di godimento al 1° gennaio 1994 sono indicati i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive per il settore industriale e i criteri estesi al settore agricolo dalla legge n. 243/1993. La circolare distingue le casistiche di retribuzioni effettive e convenzionali e disciplina la riliquidazione per specifiche categorie, tra cui studenti, lavoratori portuali, addetti a lavorazioni meccanico-agricole, lavoratori domestici, familiari partecipanti all’impresa familiare e lavoratori italiani in Paesi non convenzionati.

Adempimenti delle sedi, indagine anagrafica e comunicazioni

La riliquidazione generale è effettuata centralmente dall’INAIL, mentre alle Unità operative restano i casi esclusi dalla gestione meccanizzata e altre casistiche specifiche. Le sedi devono gestire la comunicazione delle variazioni anagrafiche tramite i moduli 170/I-mecc. e 171/I-mecc., inviare i prospetti riepilogativi entro il 15 settembre 1994 e trasmettere le variazioni secondo le procedure in uso. È prevista anche la comunicazione alle sedi dei provvedimenti di riliquidazione mediante tabulati regionali e interregionali.

Effetti sui premi e sui lavoratori portuali

Per gli alunni e studenti di scuole non statali il premio speciale unitario annuo pro-capite sale a L. 2.810 dal 1° gennaio 1994; per il periodo gennaio-ottobre 1994 va richiesto un conguaglio di L. 340 rispetto al premio già richiesto. Per le Compagnie e i Gruppi portuali, le retribuzioni convenzionali dal 1° gennaio 1994 sono fissate rispettivamente in L. 108.950 e L. 58.730 giornaliere, con base di calcolo di 12 giornate mensili o 144 annuali.

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