Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2154

Regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione del 14 ottobre 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all’interno dell’Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R2154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento completa il quadro del regolamento (UE) 2016/429 per i movimenti all’interno dell’Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri. Stabilisce quando gli operatori possono spostare partite provenienti da stabilimenti o zone sottoposti a misure sanitarie restrittive, quali informazioni devono figurare nel certificato sanitario e quali dati devono essere comunicati nella previa notifica tra Stati membri. Prevede inoltre il ricorso alle procedure di emergenza del sistema IMSOC/TRACES in caso di guasti o perturbazioni del sistema.

Regolamento delegato che integra il regolamento (UE) 2016/429 sulle condizioni sanitarie, la certificazione e la previa notifica per i movimenti intra-UE di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri, incluse le procedure di emergenza per il sistema TRACES.

Ambito di applicazione

Si applica ai movimenti all’interno dell’Unione di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri, in particolare quando tali prodotti sono fabbricati o trasformati in stabilimenti, stabilimenti alimentari o zone soggetti a misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. Riguarda gli operatori, le autorità competenti del luogo di origine e, indirettamente, le autorità del luogo di destinazione per la previa notifica; disciplina inoltre la certificazione sanitaria e le procedure di emergenza in caso di indisponibilità del sistema TRACES/IMSOC. Si applica dal 21 aprile 2021 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; restano richiamati, come contesto, il regolamento (UE) 2016/429, il regolamento (UE) 2017/625 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

Regolamento delegato (UE) 2020/2154 sui movimenti intra-UE di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri

Il regolamento integra il regolamento (UE) 2016/429, nell’ottica di prevenire la diffusione di malattie elencate o emergenti attraverso i movimenti all’interno dell’Unione di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri. I considerando richiamano l’esigenza di coordinare le nuove regole con la disciplina previgente, in particolare la direttiva 2002/99/CE, e di allinearle al nuovo quadro della sanità animale.

Finalità e coordinamento con la normativa UE preesistente

Il testo mira a completare le disposizioni generali del regolamento (UE) 2016/429 in materia di produzione, trasformazione, distribuzione e movimentazione intra-UE di tali prodotti. La Commissione sottolinea che la disciplina deve tenere conto dell’esperienza applicativa maturata con gli atti precedenti e deve coordinarsi con il sistema dei certificati ufficiali e delle notifiche previste dal regolamento (UE) 2017/625 e dal sistema IMSOC/TRACES disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

Ambito materiale e soggettivo

L’articolo 1 delimita l’ambito del regolamento ai movimenti intra-UE di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri, con particolare attenzione ai prodotti fabbricati o trasformati in stabilimenti, stabilimenti alimentari o zone sottoposti a misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. La disciplina investe gli operatori economici, le autorità competenti del luogo di origine e, per effetto della previa notifica, le autorità degli Stati membri di destinazione.

Obblighi degli operatori in presenza di misure di emergenza o restrizioni

L’articolo 2 prevede che lo spostamento delle partite soggette a misure restrittive sia consentito solo se autorizzato dall’autorità competente del luogo di origine e solo se la partita soddisfa le condizioni poste per il rilascio di tale autorizzazione. Il regolamento, quindi, non introduce una libera circolazione automatica delle partite in aree interessate da restrizioni sanitarie, ma subordina il movimento a un controllo preventivo dell’autorità competente.

Certificazione sanitaria

Ai sensi dell’articolo 3, il certificato sanitario che accompagna i movimenti deve contenere, oltre alle informazioni già richieste dall’articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, le informazioni dettagliate previste nell’allegato. Tra queste figurano i dati identificativi dello speditore, del destinatario, degli stabilimenti di spedizione e destinazione, la descrizione completa del prodotto, la specie di origine, lo Stato membro o la regione di origine della materia prima, i trattamenti subiti, la quantità, nonché i dati di rilascio del certificato da parte del veterinario ufficiale.

Prescrizioni informative per la previa notifica

L’articolo 4 impone agli operatori, nella previa notifica dei movimenti tra Stati membri, di trasmettere all’autorità competente dello Stato membro di origine, oltre alle informazioni previste dal regolamento (UE) 2016/429, anche quelle elencate nell’allegato. La finalità è assicurare che l’autorità del luogo di destinazione riceva informazioni complete e armonizzate sulla partita, rendendo più efficace la gestione del rischio sanitario.

Informazioni da indicare nell’allegato

L’allegato specifica il contenuto informativo essenziale del certificato e della previa notifica. Le informazioni comprendono:

  • nome e indirizzo dello speditore e del destinatario;
  • nome e indirizzo dello stabilimento o luogo di spedizione e di destinazione;
  • descrizione del prodotto, inclusa la categoria (carni fresche, prodotti a base di carne, budelli, latte crudo, colostro e prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari, uova, ovoprodotti, prodotti composti);
  • specie animali di origine;
  • Stato membro o regione di origine della materia prima;
  • trattamenti applicati;
  • eventuale marchio;
  • luogo e data di produzione o trasformazione;
  • quantità;
  • data e luogo di rilascio del certificato, con nome, qualifica e firma del veterinario ufficiale e timbro dell’autorità competente;
  • nome della malattia elencata o emergente che ha determinato le restrizioni;
  • elementi che dimostrano il rispetto delle condizioni per l’autorizzazione, con indicazione dell’atto della Commissione che le stabilisce oppure del riferimento alle istruzioni approvate e pubblicate dall’autorità competente.

Procedure di emergenza e TRACES

L’articolo 5 disciplina l’ipotesi di interruzioni di corrente o altre perturbazioni del sistema TRACES. In tali casi, l’autorità competente del luogo di origine deve attenersi ai provvedimenti di emergenza previsti per TRACES e per i sistemi nazionali degli Stati membri in caso di indisponibilità imprevista o programmata del sistema IMSOC, secondo l’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 21 aprile 2021, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

Integra il regolamento (UE) 2016/429 su quattro profili: obblighi degli operatori, prescrizioni informative per il certificato sanitario, prescrizioni informative per la previa notifica dei movimenti verso altri Stati membri e procedure di emergenza per la previa notifica in caso di interruzioni o perturbazioni di TRACES.

Condizioni per lo spostamento delle partite soggette a restrizioni

Gli operatori possono spostare all’interno dell’Unione partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri soggette a misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti solo se il movimento è autorizzato dall’autorità competente del luogo di origine e se la partita rispetta le condizioni fissate per tale autorizzazione.

Contenuto del certificato sanitario

Il certificato sanitario, oltre alle informazioni già richieste dall’articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, deve includere le informazioni elencate nell’allegato del regolamento, tra cui dati sullo speditore e destinatario, sugli stabilimenti, sul prodotto, sulla quantità, sul rilascio del certificato e sugli elementi che attestano il rispetto delle condizioni di autorizzazione.

Obblighi informativi per la previa notifica

Nella previa notifica agli Stati membri, gli operatori devono fornire all’autorità competente dello Stato membro di origine, oltre alle informazioni già richieste dall’articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, anche le informazioni contenute nell’allegato per ciascuna partita interessata.

Procedure di emergenza per TRACES

In caso di interruzioni di corrente o altre perturbazioni del sistema TRACES, l’autorità competente del luogo di origine deve applicare i provvedimenti di emergenza previsti per TRACES e per i sistemi nazionali nell’ambito dell’IMSOC, ai sensi dell’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 21 aprile 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecontrolli ufficialicertificazione sanitariamovimenti intra-ue di prodotti di origine animalesistemi informatici per i controlli ufficiali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.