Sentenza del 20/07/2015 n. 4259 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Irpef - Società di fatto - Presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione di un'attività imprenditoriale come esercitata da una società di fatto e il conseguente accertamento ai fini IRPEF. La sentenza afferma che non è sufficiente la mera apparenza di un vincolo societario nei confronti dei terzi: devono risultare anche gli elementi sostanziali previsti dall'art. 2247 c.c., ossia l'intenzionale esercizio in comune, tra i soci, di un'attività commerciale, anche occasionale, svolta con finalità lucrativa, nonché il conferimento dei beni o servizi necessari. Gli elementi presuntivi devono inoltre possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La decisione
L'accertamento fondato esclusivamente su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di una società di fatto. La pretesa fiscale deve quindi essere disattesa nella parte in cui presume la natura societaria dell'attività senza provare concretamente la partecipazione comune all'impresa, lo scopo di lucro e i conferimenti dei soggetti coinvolti. Il testo non indica espressamente il dispositivo completo, ma il principio enunciato è favorevole al contribuente rispetto a tale ricostruzione presuntiva.
Norme richiamate
Art. 2247 del codice civile
Per contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Per riconoscere una società di fatto occorre provare l'esercizio intenzionale e comune di un'attività commerciale, anche occasionale, con finalità lucrativa e il conferimento dei beni o servizi necessari.
Art. 2729 del codice civile
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
La società di fatto non può essere desunta da indizi generici o isolati: gli elementi presuntivi devono essere complessivamente gravi, precisi e concordanti.
Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento delle persone fisiche ai fini delle imposte sui redditi; l'accertamento deve poggiare su elementi idonei a sostenere la ricostruzione reddituale e non su presunzioni insufficienti.
Cassazione n. 27088/2008
Richiamata quale precedente sul principio secondo cui l'apparenza del vincolo societario verso i terzi deve essere accompagnata dalla prova degli elementi sostanziali della società di fatto.
Massime di principio
- La qualificazione di un'attività come società di fatto richiede sia elementi esterni di apparenza societaria sia la prova del concreto rapporto societario tra i partecipanti.
- La semplice collaborazione, comunanza di interessi, disponibilità di beni o rapporti con i clienti non dimostra automaticamente l'esistenza di una società di fatto.
- Devono essere individuati comportamenti o documenti che evidenzino l'esercizio comune dell'attività, la volontà di perseguire un utile comune e i conferimenti effettuati dai presunti soci.
- In materia tributaria, una ricostruzione basata su presunzioni è legittima solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; indizi generici, ambigui o non convergenti possono essere contestati.
- Quando l'Amministrazione finanziaria pretende di imputare redditi a una società di fatto o ai suoi partecipanti, deve motivare specificamente i fatti dai quali desume l'esistenza della società e il collegamento tra tali fatti e la pretesa fiscale.
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