Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02643/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

La lite origina da un giudizio introdotto da una banca per il recupero di somme dovute in forza di un rapporto di conto corrente e di un mutuo chirografario. Il tribunale, revocato il decreto ingiuntivo, aveva condannato il debitore al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella ingiunta. La corte d'appello ha poi rigettato l'appello del debitore. Quest'ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, ma nel testo dell'ordinanza non sono riportati nel dettaglio i singoli motivi. In sede di legittimità la resistente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito nel termine di venti giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c.; il ricorso era stato notificato via PEC il 21 giugno 2021, ma non risultava ancora iscritto a ruolo alla data del 21 settembre 2021.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente l'eccezione di improcedibilità e ha rilevato che il ricorso per cassazione non era stato depositato nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali era proposto, termine che nel caso concreto scadeva il 12 luglio 2021. Ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000, oltre accessori, esborsi e rimborso forfettario, nonché al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    "Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto"

    Il deposito del ricorso per cassazione entro venti giorni dall'ultima notificazione è un adempimento perentorio; la sua omissione comporta l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato come base per il deposito della memoria della controricorrente nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione è condizione di procedibilità: il suo mancato rispetto determina l'improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità per tardivo o mancato deposito del ricorso può essere rilevata anche d'ufficio dalla Corte di cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ove ricorrano i presupposti di legge, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.