Cassazione Civile, Ordinanza n. 02643/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La lite origina da un giudizio introdotto da una banca per il recupero di somme dovute in forza di un rapporto di conto corrente e di un mutuo chirografario. Il tribunale, revocato il decreto ingiuntivo, aveva condannato il debitore al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella ingiunta. La corte d'appello ha poi rigettato l'appello del debitore. Quest'ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, ma nel testo dell'ordinanza non sono riportati nel dettaglio i singoli motivi. In sede di legittimità la resistente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito nel termine di venti giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c.; il ricorso era stato notificato via PEC il 21 giugno 2021, ma non risultava ancora iscritto a ruolo alla data del 21 settembre 2021.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente l'eccezione di improcedibilità e ha rilevato che il ricorso per cassazione non era stato depositato nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali era proposto, termine che nel caso concreto scadeva il 12 luglio 2021. Ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000, oltre accessori, esborsi e rimborso forfettario, nonché al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 1, c.p.c.
"Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto"
Il deposito del ricorso per cassazione entro venti giorni dall'ultima notificazione è un adempimento perentorio; la sua omissione comporta l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato come base per il deposito della memoria della controricorrente nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione è condizione di procedibilità: il suo mancato rispetto determina l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per tardivo o mancato deposito del ricorso può essere rilevata anche d'ufficio dalla Corte di cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ove ricorrano i presupposti di legge, all'ulteriore contributo unificato.
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