Sentenza del 19/09/2023 n. 26825 - Corte di Cassazione
Rimborsi - Annullamento Regolamento europeo - Decadenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa al diniego di rimborso di un dazio antidumping applicato su importazioni di acido ossalico dalla Repubblica Popolare Cinese. Questione principale: se il termine triennale di decadenza per chiedere il rimborso debba decorrere dalla data di versamento del dazio o dalla data di annullamento del regolamento UE istitutivo del dazio (Regolamento di esecuzione (UE) 325/2012, annullato in seguito dalla sentenza del Tribunale UE 20.5.2015, causa T-310/12). Il ricorso per cassazione deduce la violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 374/1990 e disposizioni del codice doganale in relazione al termine di decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata della CTR che aveva fatto decorrere il termine triennale dalla data di annullamento del regolamento. Decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha rigettato l'originario ricorso della società contribuente per essere maturato il termine di decadenza ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 374/1990. Le spese dell'intero giudizio sono compensate.
Norme richiamate
d.lgs. n. 374/1990, art. 11
Stabilisce il termine di decadenza per il rimborso dei tributi/dazi; la Corte interpreta che il termine triennale decorre dalla data del versamento e non dalla pronuncia di annullamento del regolamento comunitario.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 236 (Codice Doganale), par. 2, comma 3
La giurisprudenza CJEU ha interpretato che l'illegittimità di un regolamento non costituisce forza maggiore che possa prorogare il termine di tre anni per chiedere il rimborso; non autorizza le autorità doganali nazionali a procedere d'ufficio oltre il termine.
Regolamento (UE) n. 952/2013, art. 121
Richiamato in relazione alla disciplina doganale successiva al codice precedente; in linea con la interpretazione secondo cui i termini di decadenza restano ancorati al versamento.
Corte di Giustizia UE, causa C-533/10 (14 giugno 2012)
Conferma che l'annullamento di un regolamento non estende i termini per la richiesta di rimborso dei dazi e che le autorità nazionali non possono operare rimborsi d'ufficio oltre il termine previsto.
Corte di Giustizia UE, cause riunite C-659/13 e C-34/14 (4 febbraio 2016)
Ribadisce il principio che l'illegittimità del regolamento non proroga i termini di decadenza per il rimborso.
Tribunale UE, causa T-310/12 (sentenza 20.5.2015)
Ha disposto l'annullamento del Regolamento di esecuzione (UE) 325/2012 relativo a dazi antidumping; tale annullamento, però, non incide sul decorso del termine di decadenza per il rimborso ai fini nazionali.
Cassazione, Sez. Un., n. 13676/2014; Cass. n. 22345/2018; Cass. n. 21979/2020
Giurisprudenza nazionale consolidata secondo cui il termine di decadenza per il rimborso di un'imposta/dazio incompatibile con il diritto comunitario decorre dalla data del versamento, anche se l'incompatibilità viene dichiarata successivamente dalla Corte di Giustizia.
Massime di principio
- Il termine triennale per richiedere il rimborso di dazi antidumping decorre dalla data del versamento del dazio e non viene sospeso o fatto decorrere dalla sentenza di annullamento del regolamento comunitario.
- L'annullamento di un atto o regolamento comunitario non costituisce, di per sé, causa che estenda o sposti i termini di decadenza previsti dalla normativa nazionale o doganale.
- Le autorità doganali nazionali non possono procedere d'ufficio a rimborsare dazi oltre il termine di decadenza previsto; il soggetto che ritiene illegittimo il prelievo deve proporre istanza o azione entro il termine di legge a decorrere dal versamento.
- In presenza di versamenti effettuati più di tre anni prima della domanda di rimborso, anche se successivamente l'atto applicativo viene annullato a livello comunitario, il diritto al rimborso si estingue per decadenza.
- Per tutelarsi, il contribuente/importatore dovrebbe promuovere tempestivamente le richieste di rimborso o i ricorsi non appena sussistano elementi di illegittimità, senza attendere eventuali pronunce comunitarie future.
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