Cassazione Penale, Sentenza n. 05368/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per avere formato un testamento olografo falso, datato 6 agosto 2012, attribuito alla defunta Elena Cavalleri (deceduta il 3 ottobre 2013), con il quale la Cunico veniva designata erede universale di tutti i beni, compreso l'immobile abitativo. Il testamento fu portato al notaio e pubblicato il 3 aprile 2014. In primo e secondo grado la falsità è stata ritenuta sulla base della consulenza grafologica del perito del pubblico ministero, che ha descritto la scrittura come imitativa e non naturale; i giudici hanno altresì ritenuto la condotta riconducibile alla Cunico per l'assenza di rapporti stretti con la de cuius, il rinvenimento del testamento tra le carte in mano all'imputata, il suo comportamento successivo (non informare subito la Cozzi e portarlo dal notaio) e la produzione di saggi grafici controllati. In Cassazione la difesa ha censurato: vizio di motivazione circa l'attendibilità della testimone chiave Celestina Cozzi (selezione delle comparazioni e interesse patrimoniale), rilievo sulla testimonianza di Girardi (de relato), e la mancata nomina di una perizia grafologica ulteriore nonché la presunta formulazione di un giudizio "ictu oculi" di evidente falsità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la sentenza di condanna. Ha ritenuto provata la falsità del testamento sulla base della consulenza tecnico-scientifica del PM integrata da elementi logico-indiziari. Ha poi ritenuto adeguatamente dimostrata la riconducibilità dell'atto falso alla Cunico mediante un compendio di indizi concordanti: l'interesse esclusivo risultante dal testamento (cui prodest), il ritrovamento del documento in mano all'imputata, il suo comportamento successivo, l'assenza di legami di fiducia tra de cuius e imputata, e la produzione di scritture controllate. Le doglianze sulla selezione delle scritture da parte della Cozzi e sulle dichiarazioni di Girardi sono state ritenute non decisive; la richiesta di nuova perizia grafologica è stata ritenuta superflua perché la falsità era già provata e la riconducibilità poggiava prevalentemente su elementi extraperitali e indiziari valutati nel loro complesso. La Corte ha altresì richiamato i criteri giurisprudenziali per la prova indiziaria (certezza processuale; gravità, precisione e concordanza degli indizi) e ha ritenuto che tali requisiti fossero soddisfatti.
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen.
trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il testo riformato dal d.lgs. n.150/2022
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 c.p.p., come riscritto dal d.lgs. n.150/2022; la procedura è stata correttamente seguita.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Applicato il paradigma della prova indiziaria: ogni indizio deve avere certezza processuale e i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la Corte ha verificato singolarmente e unitariamente gli indizi prima di trarre la prova dell'autore.
d.lgs. n.150/2022
Richiamato in relazione alla riforma procedurale che ha inciso sulla modalità di trattazione del ricorso in camera di consiglio (art. 611 c.p.p.).
Massime di principio
- In contestazioni di testamenti presuntamente falsi, è fondamentale la combinazione di accertamenti tecnico-scientifici (perizia grafologica affidabile) e di elementi logico-indiziari: la sola perizia o il solo indizio possono essere insufficienti, mentre la loro convergenza rafforza la prova.
- L'elemento del 'cui prodest' può costituire un indizio valido se è preciso, grave e specifico; da solo non basta, ma integrato con altri indizi può contribuire a fondare la responsabilità.
- La Corte valuta singolarmente la qualità di ogni indizio (certezza processuale, gravità, precisione) e poi la loro concordanza: in presenza di indizi multipli e coerenti la prova indiziaria può essere ritenuta sufficiente.
- La richiesta di perizia aggiuntiva può essere ritenuta superflua se la falsità è già accertata con grado di certezza e la riconducibilità dell'atto all'imputato poggia soprattutto su elementi extraperitali e indiziari convincenti.
- Le critiche alla selezione delle scritture di comparazione o alle testimonianze de relato devono dimostrare un'incidenza reale sulla valutazione complessiva delle prove; se il compendio probatorio resta solido, tali censure sono spesso inidonee a mutare l'esito.
- Quando il perito indica che una grafia è 'controllata' o poco naturale, la corte può ritenere l'intenzionalità come valutazione logico-indiziaria, specie se accompagnata da ulteriori elementi comportamentali a carico dell'indagato.
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