Sentenza del 12/03/2025 n. 6583 - Corte di Cassazione
Riscossione - Intimazione di pagamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di un'intimazione di pagamento notificata il 24.02.2020 per riavviare la riscossione di tributi doganali e IVA, fondata su una cartella di pagamento originaria notificata il 06.02.1995 (mai impugnata nei termini). Il contribuente aveva ottenuto in precedenza pronunce a lui favorevoli e i coobbligati avevano esiti processuali divergenti; inoltre la Corte d'Appello aveva rideterminato parzialmente il quantum dovuto (sent. n.571/2000) e tale rideterminazione era stata recepita con un avviso di mora del 23.09.2008. L'Agenzia ha ripreso la procedura dopo una pronuncia della Cassazione che aveva cassato con rinvio una sentenza favorevole al contribuente. Il vizio dedotto dal contribuente era che l'intimazione del 2020 avrebbe dovuto considerarsi inefficace rispetto alla cartella del 1995, mentre l'Amministrazione sosteneva che la cartella 1995 era ormai definitiva per mancata impugnazione e che l'intimazione è atto autonomamente impugnabile solo per i suoi vizi propri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane: ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato la controversia alla CTR della Lombardia per nuovo esame. La Corte ha chiarito che la cartella di pagamento del 06.02.1995, non impugnata entro i 60 giorni ex art.21 D.Lgs. 546/1992, è divenuta definitiva e non può essere rimessa in discussione dal contribuente (salvo autotutela dell'Amministrazione). Ha inoltre affermato che l'intimazione di pagamento è atto autonomamente impugnabile ma limitatamente ai vizi propri; quando l'intimazione ripropone una pretesa già registrata in precedenti atti (es. avviso di mora del 23.09.2008 che ha recepito la rideterminazione della Corte d'Appello), non necessita di motivazione dettagliata oltre quella minima prevista dal modello ministeriale (art.50 DPR 602/1973). Infine la Corte ha rilevato che la sentenza favorevole a un coobbligato non travolge ex tunc l'obbligazione degli altri coobbligati ai sensi dell'art.1306 c.c., e quindi non annulla la posizione degli altri debitori solidali già definita con giudicato.
Norme richiamate
art. 21 D.Lgs. 546/1992
La Corte interpreta l'art.21 nel senso che la cartella di pagamento non impugnata entro 60 giorni diviene definitiva e non può essere rimessa in discussione dal contribuente; solo l'Amministrazione può annullarla in autotutela.
art. 50 D.P.R. 602/1973
L'intimazione di pagamento (avviso di mora) ha la funzione di sollecito e deve essere redatta secondo il modello ministeriale; non richiede motivazione particolarmente dettagliata quando ripropone una pretesa già contenuta in atti precedenti regolarmente notificati.
art. 1306, comma 2, c.c.
La pronuncia favorevole a un coobbligato non estende ex tunc a favore degli altri coobbligati la liberazione dall'obbligazione solidale, salvo che il giudicato lo abbia disposto espressamente.
art. 360 cod. proc. civ. (motivi per cassazione)
Usato come parametro di censura di violazioni di legge e di interpretazione errata delle norme processuali e sostanziali da parte della sentenza impugnata.
art. 19 D.Lgs. 546/1992 (rif. terzo comma)
Richiamato nell'ambito della discussione sull'ammissibilità dei ricorsi contro atti di riscossione e sulla disciplina dei termini, in relazione all'impugnazione degli atti esecutivi.
art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione al principio del ne bis in idem; la Corte ha rilevato che non sussiste uno sdoppiamento illegittimo della pretesa quando i diversi atti (avviso di mora e intimazione) ripropongono lo stesso contenuto sostanziale già definito.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento non impugnata entro il termine di 60 giorni ex art.21 D.Lgs. 546/1992 diventa definitiva e non può essere riesaminata dal contribuente in sede di impugnazione successiva di un'intimazione; solo l'Amministrazione può rimuoverla in autotutela.
- L'intimazione di pagamento (o avviso di mora) è atto autonomamente impugnabile, ma l'impugnazione è limitata ai vizi propri dell'atto (forme, calcoli specifici, difetto di motivazione rispetto ai limiti del modello), non alla riproposizione della pretesa già cristalizzata in una cartella definitiva.
- Quando l'intimazione ripropone una pretesa già oggetto di precedenti atti notificati (es. avviso di mora che ha già recepito una rideterminazione giudiziale), la motivazione può essere minima secondo il modello ministeriale e non è obbligatorio richiamare nuovamente le sentenze che hanno rideterminato il quantum, purché la rideterminazione sia stata già portata a conoscenza del contribuente con atti antecedenti.
- La pronuncia favorevole di un coobbligato solidale non estende automaticamente i suoi effetti agli altri coobbligati (non travolge ex tunc l'obbligazione degli altri) salvo che il giudicato abbia espressamente inciso sulla posizione di tutti; ogni coobbligato deve preoccuparsi di tutelare la propria posizione.
- In pratica, per contestare efficacemente una intimazione di pagamento è necessario dimostrare vizi specifici dell'intimazione stessa (difetti di notifica, errati calcoli degli interessi/applicazione di anatocismo, mancata considerazione di precedenti sgravî formali non solo allegati a verbale) o provare che l'atto ripropone una pretesa già divenuta inesistente per atto dell'Amministrazione; non è sufficiente un richiamo generico a pronunce favorevoli relative ad altri coobbligati.
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