Sentenza del 13/03/2025 n. 175 - Corte di Giustizia UE
Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Operazione di vendita riqualificata, da parte delle autorità tributarie, come trasferimento d'impresa non rientrante nell'ambito di applicazione dell'IVA - Assenza di correzione della fattura entro il termine di prescrizione - Impossibilità di recuperare l'IVA pagata - Rimborso dell'imposta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Greentech aveva detratto l'IVA su una fattura emessa da Greenfiber per la vendita di attrezzature. L'amministrazione tributaria, a seguito di verifiche, ha riqualificato l'operazione come trasferimento di un'universalita' parziale di beni (trasferimento d'impresa) non soggetto a IVA, contestando a Greentech imposte supplementari. Il venditore (Greenfiber) non ha potuto rettificare la fattura entro il termine di prescrizione, rendendo impossibile per l'acquirente recuperare l'IVA pagata al fornitore. Questione: il diritto alla detrazione (art.168) e le disposizioni sull'IVA in fattura (art.203) ostano a una normativa nazionale che nega la detrazione in tali circostanze e se, in alternativa, l'acquirente deve poter chiedere il rimborso direttamente all'amministrazione tributaria.
La decisione
La Corte di Giustizia ha stabilito che gli articoli 168 e 203 della direttiva 2006/112/CE e i principi di neutralita' e di effettivita' non impediscono a uno Stato membro di avere una normativa o prassi che non consente la detrazione dell'IVA relativa a un'operazione definitivamente qualificata come non soggetta a IVA. Tuttavia, quando il recupero dell'IVA dal venditore e' impossibile o eccessivamente difficile (ad esempio per prescrizione che impedisce la rettifica della fattura), i principi di neutralita' e di effettivita' richiedono che lo Stato membro offra allo stesso acquirente la possibilita' di chiedere il rimborso direttamente all'amministrazione tributaria. La Corte ha quindi distinto tra il diritto alla detrazione (non applicabile se non c'e' un'operazione imponibile) e il rimborso diretto come strumento di tutela dell'effettivita'.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE art. 168
Diritto alla detrazione limitato all'IVA dovuta per operazioni soggette a imposta; non e' riconosciuto quando l'operazione e' definitivamente qualificata come non soggetta a IVA.
Direttiva 2006/112/CE art. 203
Stabilisce che l'IVA e' dovuta da chi la indica in fattura; la Corte ne deduce che normalmente spetta al prestatore/venditore rettificare la fattura e chiedere rimborso all'amministrazione.
Direttiva 2006/112/CE artt. 2 e 19
Art.2 definisce le operazioni soggette a IVA; art.19 disciplina i trasferimenti di universalita' (possibile non considerare cessione imponibile). Sono rilevanti per la qualificazione dell'operazione come imponibile o meno.
Principi generali: neutralita' e effettivita' dell'IVA
La neutralita' impone che l'IVA non gravi indebitamente l'operatore economico; il principio di effettivita' richiede che i diritti riconosciuti dal diritto UE possano essere effettivamente esercitati, anche tramite meccanismi nazionali di rimborso se il recupero dal fornitore e' impraticabile.
Codice tributario rumeno, Legea nr.571/2003 art.3 (principio di neutralita')
Norma nazionale che dichiara il principio di neutralita' fiscale nel diritto interno.
Codice tributario rumeno art.128(7)
Prevede che il trasferimento di un'universalita' totale o parziale di beni tra soggetti passivi non costituisce cessione imponibile; norma alla base della riqualificazione nazionale dell'operazione.
Codice tributario rumeno art.145(2)
Disciplina il diritto alla detrazione in ambito nazionale, richiamando tra l'altro le operazioni assimilate come quelle di cui all'art.128(7) solo se l'imposta si applicava a detto trasferimento.
Codice di procedura tributaria rumeno artt.84, 90, 91
Stabiliscono regole su rettifica delle dichiarazioni, riserva di successiva verifica e termini di prescrizione; nel caso concreto la prescrizione ha impedito la rettifica della fattura da parte del venditore.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione opera solo se si tratta di un'operazione soggetta a IVA: se l'operazione e' definitivamente qualificata come non imponibile, non sussiste diritto alla detrazione.
- Il soggetto che ha fatturato e versato l'IVA indebitamente e' normalmente tenuto a rettificare la fattura e chiedere il rimborso all'amministrazione; gli Stati membri definiscono le condizioni di tale rettifica.
- Se il recupero dell'IVA dal fornitore risulta impossibile o eccessivamente difficile (per esempio per prescrizione), lo Stato membro deve prevedere uno strumento alternativo efficace per evitare che il destinatario subisca il costo definitivo dell'IVA: in pratica la possibilita' di chiedere il rimborso direttamente all'amministrazione tributaria.
- Va distinto chiaramente tra 'detrazione' (diritto collegato a operazioni imponibili) e 'rimborso' (strumento di tutela quando la detrazione non e' applicabile ma il recupero dal fornitore e' impraticabile).
- Gli Stati membri possono prevedere procedure e condizioni per la richiesta diretta di rimborso, ma tali procedure non devono rendere illusorio il diritto al rimborso: devono rispettare il principio di effettivita'.
- In situazioni analoghe il contribuente deve documentare l'impossibilita' pratica di ottenere il rimborso dal fornitore; l'onere probatorio puo' ricadere sul richiedente secondo le regole nazionali, ma il sistema non deve impedire materialmente l'accesso al rimborso.
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