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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40930/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 4 febbraio 2025. Dall'ordinanza emerge che l'unica doglianza riguardava il riconoscimento della recidiva, ritenuta dal ricorrente non correttamente applicata. La Corte di cassazione ha però qualificato la censura come manifestamente infondata, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e che il giudice di merito aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive, rendendo il relativo apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo, relativo al riconoscimento della recidiva, fosse manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza di appello era congrua e non illogica, con adeguata considerazione delle difese. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura sul riconoscimento della recidiva è inammissibile in cassazione quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, a fronte di una motivazione di appello sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Il giudizio sulla recidiva, se sorretto da adeguata motivazione e da esame delle deduzioni difensive, non è censurabile in sede di legittimità salvo vizi argomentativi effettivi.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la somma a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

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