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Sentenza

Sentenza del 12/01/2021 n. 266 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione n. xxxxxxxxx con cui l'Ufficio ha riqualificato la cessione totalitaria delle quote (prezzo dichiarato €100.000) come cessione d'azienda, determinando un valore dell'azienda pari a €2.100.335,00 e conseguente maggiore imposta di registro e sanzioni. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione delle modifiche normative (art.1 co.85 L.205/2017 e art.1 co.1084 L.145/2018) sostenendo che la cessione delle partecipazioni non equivale alla cessione d'azienda.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale per la Campania ha rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto corretta la riqualificazione operata dall'Ufficio: la cessione totalitaria delle quote, nella sostanza economica desumibile dall'atto, realizza il trasferimento dei poteri di godimento e disposizione dell'azienda ed è assimilabile alla cessione dell'azienda ai fini dell'imposta di registro. La CTR ha stabilito che l'art.20 del DPR 131/1986 è una regola interpretativa che consente la ricostruzione della causa reale dell'atto sulla base degli elementi contenuti nello stesso, senza necessità di provare un intento elusivo e senza applicare il contraddittorio endoprocedimentale previsto per disposizioni antielusive. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 131/1986 - art. 20

    Regola interpretativa che attribuisce rilievo all'intrinseca natura e agli effetti giuridici dell'atto, consentendo la ricostruzione della causa reale dell'operazione basandosi sugli elementi desumibili dall'atto stesso; non richiede prova di intento elusivo e non è sottoposta al contraddittorio previsto per le norme antielusive.

  • D.P.R. 131/1986 - art. 51 co.4 e art. 52

    Norme utilizzate dall'Ufficio per la determinazione del valore dell'azienda e della base imponibile da assoggettare a tassazione.

  • Tariffa, Parte I - art. 9

    Prevede la tassazione proporzionale (3%) sul valore dell'azienda trasferita; applicata dalla PA in caso di riclassificazione dell'operazione come cessione d'azienda.

  • Legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018) - art.1 comma 85

    Riferita dal ricorrente come novità normativa; la Commissione ha ritenuto che la novella non escluda la possibilità per l'Amministrazione di ricercare la causa reale dell'atto sulla base degli elementi intrinseci allo stesso.

  • Legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) - art.1 comma 1084

    Analogamente alla precedente, la modifica normativa dedotta dal ricorrente non è stata ritenuta ostativa alla qualificazione ex art.20 DPR 131/1986 operata dall'Ufficio.

  • D.P.R. 600/1973 - art. 37-bis (oggi art.10-bis L. 212/2000)

    Normativa sul contraddittorio endoprocedimentale per l'utilizzo di disposizioni antielusive; la Corte e la CTR hanno affermato che l'art.20 DPR 131/1986 è una regola interpretativa e non sottoposta a quel particolare contraddittorio.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez.5 Sent. n.6758/2017

    Conferma il principio secondo cui il conferimento societario seguito da cessione delle quote può essere qualificato come cessione d'azienda se le circostanze oggettive mostrano una causa unitaria, senza necessità di provare un disegno elusivo.

  • D.Lgs. 546/1992 - art.15 co.1 e Codice di procedura civile art.92 co.2

    Richiamate in relazione alla compensazione delle spese di giudizio; la CTR ha disposto la compensazione integrale per equità e peculiarità del caso.

Massime di principio

  • La cessione totalitaria delle quote di una società che comporti il trasferimento del potere di godimento e disposizione dell'azienda può essere riqualificata dall'Amministrazione come cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro.
  • L'art.20 del DPR 131/1986 è una regola interpretativa: il Fisco può ricercare la causa reale dell'atto basandosi sugli elementi contenuti nell'atto stesso, senza dover provare un intento elusivo delle parti.
  • Per essere opponibile la riqualificazione non è necessario attivare il contraddittorio endoprocedimentale previsto per disposizioni antielusive; tale contraddittorio riguarda norme specificamente antielusive diverse dall'art.20 interpretativo.
  • Il contribuente che intende difendersi deve curare la struttura e la documentazione dell'atto: inserire chiara indicazione delle ragioni economiche del prezzo, perizie/valutazioni indipendenti, clausole che evidenzino la natura della prestazione (cessione di partecipazioni vs. trasferimento di azienda), e ogni elemento contenuto nell'atto che possa dimostrare l'assenza di trasferimento dell'effettiva gestione/asset aziendali.
  • In situazioni analoghe è prudente acquisire e conservare documentazione tecnica e valutazioni (perizie, bilanci, evidenze di attività/residui patrimoniali) che permettano di dimostrare che la cessione delle quote non aveva come oggetto la cessione dell'azienda nella sostanza economica.

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