Direttiva 2005/33
Direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rafforza il regime UE sulla riduzione del tenore di zolfo nei combustibili, con particolare attenzione ai combustibili per uso marittimo, per limitare le emissioni di anidride solforosa e di particolato e gli effetti sull’aria, sulla salute e sugli ecosistemi. Introduce limiti più severi nelle zone di controllo delle emissioni di SOx, per le navi passeggeri in servizi di linea, per le navi all’ormeggio e per la navigazione interna, oltre a prevedere controlli, obblighi di registrazione e sanzioni effettive. La direttiva disciplina anche sperimentazioni e uso di tecnologie equivalenti di riduzione delle emissioni, rinviando a procedure comitologiche e al coordinamento con l’IMO. Gli Stati membri devono recepire le nuove disposizioni entro l’11 agosto 2006.
Direttiva che modifica la direttiva 1999/32/CE rafforzando i limiti di tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo e introducendo regole specifiche per zone SOx, navi passeggeri, navi all’ormeggio e tecnologie alternative di riduzione delle emissioni.
Ambito di applicazione
Si applica ai combustibili liquidi derivati dal petrolio e, in particolare, ai combustibili per uso marittimo destinati all’uso o in uso a bordo delle navi nelle giurisdizioni degli Stati membri, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell’inquinamento/di controllo delle emissioni di SOx. Incide anche sull’uso di oli combustibili pesanti, gasoli e gasoli marini, nonché sulle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti della Comunità, sulle navi adibite alla navigazione interna e sulle navi all’ormeggio nei porti comunitari. Sono previste esclusioni per combustibili destinati a ricerca e sperimentazione, trasformazione prima della combustione finale o nella raffinazione, per combustibili usati nelle regioni ultraperiferiche entro limiti specifici, per navi da guerra e navi in servizio militare, per impieghi necessari alla sicurezza/salvataggio e per casi di danno alla nave, oltre che per combustibili usati a bordo di navi che impiegano tecniche autorizzate di riduzione delle emissioni. La direttiva lascia agli Stati membri margini di attuazione nella scelta delle misure, nei controlli, nelle autorizzazioni e nell’approvazione di tecnologie alternative, nel rispetto dei limiti e delle scadenze fissati a livello UE.
Direttiva 2005/33/CE sul tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo
La direttiva modifica la direttiva 1999/32/CE per rafforzare la disciplina europea sulla riduzione delle emissioni di anidride solforosa prodotte dalla combustione di combustibili liquidi, con un focus specifico sul settore marittimo. Il legislatore europeo collega espressamente le nuove misure agli obiettivi di qualità dell’aria e di tutela della salute e dell’ambiente, in coerenza con i programmi ambientali dell’Unione e con il quadro MARPOL/IMO.
Finalità e contesto normativo
L’intervento nasce dalla constatazione che le emissioni navali di SO2 e particolato contribuiscono all’inquinamento atmosferico, all’acidificazione e ai danni a salute, ambiente, beni e patrimonio culturale. La direttiva si presenta come prima fase di un processo più ampio di riduzione delle emissioni del trasporto marittimo, con attenzione anche alle future evoluzioni in sede IMO e alla possibilità di integrare limiti più severi con tecnologie di abbattimento e strumenti economici.
Ambito di applicazione e principali esclusioni
La disciplina riguarda i combustibili liquidi derivati dal petrolio e, in particolare, i combustibili per uso marittimo impiegati nel territorio degli Stati membri, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell’inquinamento o delle emissioni di SOx. Sono specificamente toccate le navi passeggeri in servizi di linea da o verso porti UE, le navi adibite alla navigazione interna e le navi all’ormeggio nei porti comunitari.
Sono escluse diverse ipotesi: combustibili per ricerca e sperimentazione, per trasformazione prima della combustione finale o nella raffinazione, combustibili impiegati nelle regioni ultraperiferiche entro condizioni particolari, navi militari, usi necessari alla sicurezza della nave o al salvataggio in mare, casi di danno alla nave o alle attrezzature con adozione di misure ragionevoli per ridurre le emissioni, nonché i combustibili usati da navi che impiegano tecniche autorizzate di riduzione delle emissioni.
Definizioni rilevanti
La direttiva aggiorna numerose definizioni, tra cui quelle di combustibile per uso marittimo, olio diesel marino, gasolio marino, nave passeggeri, servizio di linea, nave all’ormeggio, nave adibita alla navigazione interna, immissione sul mercato, regioni ultraperiferiche e tecnica di riduzione delle emissioni. Tali definizioni sono essenziali per delimitare il campo operativo dei nuovi limiti e degli obblighi di controllo.
Limiti di tenore di zolfo per categorie di combustibili
Per l’olio combustibile pesante, resta fermo il divieto di utilizzo nel territorio degli Stati membri di prodotti con tenore di zolfo superiore all’1% in massa, con un sistema di eccezioni legato agli impianti di combustione disciplinati dalla direttiva 2001/80/CE e ad altri impianti autorizzati, purché rispettino determinati valori di emissione di SO2.
Per i combustibili marittimi, il regime è più articolato:
- nelle zone SOx il limite generale è dell’1,5% in massa;
- per le navi passeggeri in servizio di linea da o verso porti comunitari vale lo stesso limite dell’1,5%;
- per navi adibite alla navigazione interna e navi all’ormeggio nei porti comunitari il limite scende allo 0,1% in massa dal 1o gennaio 2010;
- dal 1o gennaio 2010 è vietata anche l’immissione sul mercato di gasoli per uso marittimo con zolfo superiore allo 0,1%.
Date di applicazione e scadenze operative
Le date applicative sono centrali nel sistema:
- 11 agosto 2006 per il Mar Baltico;
- 11 agosto 2007 oppure 12 mesi dalla designazione IMO, se anteriore, per il Mare del Nord;
- 12 mesi dall’entrata in vigore della futura designazione IMO per altre zone SOx;
- 1o gennaio 2010 per il limite dello 0,1% per navigazione interna e navi all’ormeggio.
La direttiva prevede inoltre che la Commissione notifichi agli Stati membri le date di applicazione relative al Mare del Nord e le pubblichi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Obblighi di controllo, campionamento e tracciabilità
Gli Stati membri devono predisporre controlli effettivi per garantire la conformità ai limiti applicabili. La direttiva richiede campionamento e analisi del combustibile al momento della consegna, verifica dei serbatoi e dei campioni sigillati a bordo, nonché controllo dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna. I campioni devono essere rappresentativi e raccolti con frequenza sufficiente.
È inoltre imposto un obbligo di tenuta di registri dei fornitori locali di combustibile marittimo e di indicazione, da parte del fornitore, del tenore di zolfo nel bollettino di consegna, accompagnato da un campione sigillato firmato dal rappresentante della nave destinataria.
Tecnologie di riduzione delle emissioni e sperimentazioni
La direttiva ammette il ricorso a tecnologie alternative, come i sistemi di depurazione dei gas di scarico, purché siano verificabili e applicabili. Gli Stati membri possono autorizzare sperimentazioni per sviluppare tali tecnologie, ma solo a precise condizioni: preavviso scritto di 6 mesi, durata massima di 18 mesi, monitoraggio continuo anti-manomissione, equivalenza delle riduzioni emissive, adeguata gestione dei rifiuti, valutazione degli impatti sull’ambiente marino e pubblicazione dei risultati entro 6 mesi dalla conclusione.
Le tecnologie per navi battenti bandiera di uno Stato membro seguono una procedura di approvazione comitologica, che tiene conto delle linee guida IMO, dei risultati delle sperimentazioni e della verificabilità del monitoraggio. In alternativa ai combustibili a basso tenore di zolfo, gli Stati membri possono consentire tali tecnologie se garantiscono riduzioni equivalenti, controllo continuo e assenza di impatti sugli ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari.
Relazioni, riesame e possibili sviluppi futuri
Ogni anno, entro il 30 giugno, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una relazione sintetica sul tenore di zolfo dei combustibili disciplinati dalla direttiva, con dati su campioni, quantità di combustibile, tenore medio di zolfo e numero di ispezioni. La Commissione, entro il 2008, deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, con eventuali proposte di revisione, inclusa una seconda fase di limiti più severi, ulteriori zone SOx e possibili misure alternative o complementari.
Entro il 31 dicembre 2005 la Commissione deve inoltre relazionare sugli strumenti economici eventualmente utilizzabili come misure di incentivo.
Recepimento e entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento entro l’11 agosto 2006. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta di forma e mezzi di attuazione.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 1999/32/CE e finalità ambientali
La direttiva modifica la direttiva 1999/32/CE per ridurre le emissioni di anidride solforosa derivanti dalla combustione di alcuni combustibili liquidi, fissando limiti al tenore di zolfo come condizione per l’uso nel territorio, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell’inquinamento degli Stati membri (art. 1, nuova formulazione dell’art. 1, par. 2).
Esclusioni dall’ambito dei limiti sul tenore di zolfo
Sono esclusi i combustibili destinati a ricerca e sperimentazione, trasformazione prima della combustione finale o nella raffinazione, i combustibili usati e immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche entro il limite del 3% in massa per gli oli combustibili pesanti e nel rispetto delle norme di qualità dell’aria, le navi da guerra e in servizio militare, gli impieghi necessari alla sicurezza o al salvataggio in mare, i casi di danno alla nave o alle attrezzature con precauzioni ragionevoli per ridurre le emissioni e i combustibili utilizzati a bordo di navi che impiegano tecniche autorizzate di riduzione delle emissioni (art. 1, art. 1, par. 2, lett. a)-h)).
Definizioni chiave
Vengono aggiornate e ampliate le definizioni di olio combustibile pesante, gasolio, combustibile per uso marittimo, olio diesel marino, gasolio marino, convenzione MARPOL, allegato VI della convenzione MARPOL, zone di controllo delle emissioni di SOx, nave passeggeri, servizio di linea, nave da guerra, navi all’ormeggio, nave adibita alla navigazione interna, immissione sul mercato, regioni ultraperiferiche e tecnica di riduzione delle emissioni (art. 1, modifica dell’art. 2).
Limite per l’olio combustibile pesante
Gli Stati membri devono vietare l’uso nel loro territorio di oli combustibili pesanti con tenore di zolfo superiore all’1% in massa a decorrere dal 1o gennaio 2003. Sono previste deroghe/discipline specifiche per impianti di combustione soggetti alla direttiva 2001/80/CE e per altri impianti, con soglie di emissione di anidride solforosa pari, in via generale, a 1 700 mg/Nm3 e autorizzazione dell’autorità competente per gli impianti che utilizzano oli con zolfo superiore al limite generale (art. 1, sostituzione dell’art. 3).
Regime per i combustibili per uso marittimo nelle zone SOx e per le navi passeggeri
Nelle acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell’inquinamento comprese nelle zone SOx, gli Stati membri devono impedire l’uso di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore all’1,5% in massa. La regola si applica alle navi di qualsiasi bandiera. Le date di applicazione sono: Mar Baltico, 11 agosto 2006; Mare del Nord, 12 mesi dopo l’entrata in vigore della designazione IMO oppure 11 agosto 2007 se anteriore; altre zone designate dall’IMO, 12 mesi dopo l’entrata in vigore della designazione. Dalla stessa data, le navi passeggeri in servizi di linea da o verso porti UE non possono utilizzare carburanti con zolfo superiore all’1,5% nelle aree marittime pertinenti. Sono previsti obblighi di giornale di bordo, registro dei fornitori, indicazione del tenore di zolfo sul bollettino di consegna, campione sigillato, misure contro i fornitori non conformi e divieto di immissione sul mercato di oli diesel marini con zolfo superiore all’1,5% in massa (art. 1, nuovo art. 4 bis).
Limite per navi adibite alla navigazione interna e navi all’ormeggio
Dal 1o gennaio 2010 le navi adibite alla navigazione interna e le navi all’ormeggio nei porti comunitari non possono usare combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,1% in massa. Per le navi all’ormeggio occorre concedere tempo sufficiente per le operazioni di cambio combustibile e annotare i tempi nei giornali di bordo. Sono previste esclusioni per soste programmate inferiori a due ore, per alcune navi in possesso di certificato SOLAS quando in mare, fino al 1o gennaio 2012 per le navi dell’allegato che operano esclusivamente nel territorio della Repubblica ellenica, e per le navi all’ormeggio con motori spenti e collegate a un sistema elettrico da terra. Dal 1o gennaio 2010 è inoltre vietata l’immissione sul mercato di gasoli per uso marittimo con zolfo superiore allo 0,1% in massa (art. 1, nuovo art. 4 ter).
Tecniche di riduzione delle emissioni e sperimentazioni
Gli Stati membri possono approvare esperimenti per sviluppare tecniche di riduzione delle emissioni da navi, a condizioni rigorose: informazione scritta alla Commissione e allo Stato di approdo almeno 6 mesi prima, durata massima 18 mesi, apparecchiature anti-manomissione per il monitoraggio continuo, riduzioni equivalenti a quelle ottenute con i limiti di zolfo, sistemi adeguati di gestione dei rifiuti, valutazione dell’impatto sull’ambiente marino e pubblicazione dei risultati entro 6 mesi dalla fine. Le tecnologie per navi battenti bandiera di uno Stato membro sono approvate secondo la procedura COSS, tenendo conto delle linee guida IMO, dei risultati degli esperimenti, degli effetti ambientali e della verificabilità. Gli Stati membri possono anche stabilire criteri per l’uso di tali tecnologie da parte di navi di qualsiasi bandiera in baie, porti ed estuari e, in alternativa ai combustibili a basso tenore di zolfo, consentire tecnologie riconosciute se garantiscono riduzioni equivalenti, controllo continuo e assenza di impatti ecologici dei flussi di rifiuti (art. 1, nuovo art. 4 quater).
Controlli, campionamento e ispezioni
Gli Stati membri devono garantire la conformità ai limiti degli artt. 4 bis e 4 ter tramite campionamento, analisi e ispezioni, utilizzando, se del caso, campionamento al momento della consegna, campionamento dei serbatoi e dei campioni sigillati a bordo, e verifica dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna. Il campionamento deve essere frequente, rappresentativo e avviato dalla data di entrata in vigore del limite applicabile. Gli Stati membri adottano inoltre misure ragionevoli per controllare anche i combustibili non compresi negli artt. 4 bis e 4 ter. Per l’analisi si richiama, tra l’altro, il metodo ISO 8754 (ed. 1992) e PrEN ISO 14596 (art. 1, modifica dell’art. 6).
Relazioni annuali, riesame e possibili revisioni future
Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una breve relazione sui combustibili liquidi disciplinati dalla direttiva utilizzati nell’anno civile precedente, indicando numero di campioni, quantità di combustibile utilizzato, tenore medio di zolfo e numero di ispezioni a bordo, nonché il tenore medio dei combustibili marittimi fuori campo al 11 agosto 2005. Entro il 2008 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle relazioni nazionali e di ulteriori elementi (tendenze della qualità dell’aria, acidificazione, costi del combustibile, trasferimento modale, progressi IMO, analisi costi/efficacia e attuazione dell’art. 4 quater), e può proporre una seconda fase di limiti più severi, ulteriori zone SOx, il possibile abbassamento allo 0,5% e misure alternative o complementari. Entro il 31 dicembre 2005 la Commissione presenta anche una relazione sugli strumenti economici (art. 1, sostituzione dell’art. 7).
Procedura di comitato e adeguamenti tecnici
La Commissione è assistita da un comitato; nei casi previsti si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per il parere. Gli adeguamenti tecnici agli articoli 2 e 6, alla luce del progresso scientifico e tecnico, sono adottati secondo tale procedura senza modificare il campo di applicazione o i limiti di zolfo fissati dalla direttiva (art. 1, sostituzione dell’art. 9 e modifica dell’art. 7, par. 4).
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni di recepimento entro l’11 agosto 2006 e informare immediatamente la Commissione; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati in sede di pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è destinata agli Stati membri (artt. 2, 3 e 4).
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