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Direttiva 2005/46

Direttiva 2005/46/CE della Commissione, dell’8 luglio 2005, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di amitraz (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32005L0046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di amitraz previsti per diversi alimenti, modificando gli allegati delle direttive sui residui di antiparassitari nei cereali, nei prodotti di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale. La modifica tiene conto del fatto che l’amitraz non è iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e che i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza sono oggetto di ritiro graduale, nonché dei limiti già fissati per i medicinali veterinari e dei valori del Codex Alimentarius. Gli Stati membri devono recepire entro il 9 gennaio 2006 e applicare le nuove disposizioni dal 10 gennaio 2007.

Modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per aggiornare le quantità massime di residui di amitraz in cereali e prodotti alimentari di origine vegetale e animale.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda la fissazione e l’aggiornamento dei limiti massimi di residui di amitraz nei prodotti alimentari disciplinati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. Incide su cereali, prodotti di origine animale e numerose categorie di prodotti di origine vegetale elencate nell’allegato, inclusi frutta, ortaggi, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo. Sono rilevanti le esclusioni e le precisazioni connesse ai limiti inferiori di determinazione analitica e al ritiro graduale dell’autorizzazione dell’ami­traz nella Comunità.

Direttiva 2005/46/CE della Commissione: limiti massimi di residui di amitraz

La direttiva interviene sugli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per rivedere i limiti massimi di residui di amitraz nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in numerosi prodotti di origine vegetale. Il provvedimento è giustificato dal fatto che l’amitraz non è iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e che i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza sono sottoposti a ritiro graduale, salvo impieghi essenziali limitati.

Obiettivi e contesto normativo

La Commissione spiega che i nuovi limiti devono essere coerenti con la cessazione dell’autorizzazione comunitaria dell’amitraz e con le esigenze di tutela del consumatore. I considerando richiamano inoltre:

  • i limiti per i residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale fissati dal regolamento (CEE) n. 2377/90;
  • la valutazione dei valori del Codex Alimentarius, utilizzati come parametro comparativo;
  • l’assenza di un rischio accertato per i consumatori per i valori adottati;
  • la necessità di fissare al limite inferiore di determinazione analitica i residui relativi a impieghi non autorizzati, per assicurare controllo e sorveglianza efficaci.

Ambito di applicazione materiale

La direttiva incide sulle quantità massime di residui di amitraz nei prodotti disciplinati da tre distinti atti:

  • direttiva 86/362/CEE, per i cereali;
  • direttiva 86/363/CEE, per i prodotti alimentari di origine animale;
  • direttiva 90/642/CEE, per alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

L’allegato alla direttiva elenca in modo dettagliato i gruppi di prodotti interessati, tra cui frutta fresca, secca o non cotta, ortaggi, legumi da granella, semi oleosi, patate, tè e luppolo. Alcuni valori sono espressi come limite inferiore di determinazione analitica, indicazione rilevante per i controlli ufficiali.

Modifiche ai limiti per i cereali

L’articolo 1 modifica l’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE. Per l’amitraz, compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4-dimetilanilina espressa in amitraz, viene fissato un limite massimo di 0,05 mg/kg per i cereali.

Modifiche ai limiti per i prodotti di origine animale

L’articolo 2 modifica l’allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE. Le categorie interessate comprendono:

  • carni, grasso, preparazioni di carni, frattaglie e grassi animali;
  • latte e prodotti lattiero-caseari;
  • uova fresche sgusciate, uova di volatili e tuorli;
  • pollame.

Per l’amitraz e i metaboliti contenenti la frazione di 2,4-dimetilanilina espressa in amitraz, sono previsti valori di 0,05 mg/kg per alcune categorie e di 0,01 mg/kg per il pollame. Anche in questo caso i valori sono indicati al limite inferiore di determinazione analitica.

Modifiche ai limiti per i prodotti vegetali

L’articolo 3 sostituisce i valori di residui di amitraz riportati nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE con quelli dell’allegato della presente direttiva. L’allegato prevede, in sintesi:

  • 0,05 mg/kg per frutta fresca, secca o non cotta conservata mediante congelazione senza zuccheri addizionati e per frutta a guscio;
  • 0,05 mg/kg per ortaggi freschi o non cotti, congelati o secchi;
  • 0,05 mg/kg per legumi da granella;
  • 0,05 mg/kg per semi oleosi, con una specifica indicazione per i semi di cotone;
  • 0,05 mg/kg per patate;
  • 0,1 mg/kg per tè;
  • 0,1 mg/kg per luppolo essiccato, compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata.

L’allegato ricomprende numerosi sottogruppi e esempi di prodotti, ma il testo fornito non indica ulteriori differenziazioni di valore oltre quelle sopra riassunte.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

L’articolo 4 stabilisce gli obblighi a carico degli Stati membri:

  • adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 9 gennaio 2006;
  • trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tabella di corrispondenza;
  • applicare tali disposizioni dal 10 gennaio 2007;
  • inserire un riferimento alla direttiva nelle norme di recepimento, oppure corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

L’articolo 5 dispone che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Rilievi operativi per la pratica professionale

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per:

  • la verifica della conformità dei controlli ufficiali sui residui nei prodotti alimentari;
  • l’adeguamento delle filiere agroalimentari ai nuovi limiti massimi di residui;
  • la gestione del periodo transitorio tra il termine di recepimento e la data di applicazione effettiva (9 gennaio 2006 / 10 gennaio 2007);
  • la lettura coordinata con la disciplina sui residui di medicinali veterinari e con il quadro derivante dalla direttiva 91/414/CEE e dal regolamento (CEE) n. 2377/90.

La direttiva lascia agli Stati membri un margine limitato quanto alla forma e ai mezzi del recepimento, ma non sul risultato: essi devono garantire, entro i termini indicati, l’aggiornamento effettivo dei limiti massimi di residui e la loro applicazione uniforme nel controllo degli alimenti.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei limiti per i cereali

L’articolo 1 modifica l’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE fissando per l’amitraz, compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4-dimetilanilina espressa in amitraz, un limite massimo di 0,05 mg/kg per i cereali; il valore indicato è al limite inferiore di determinazione analitica.

Aggiornamento dei limiti per i prodotti di origine animale

L’articolo 2 modifica l’allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE per carni, grassi, preparazioni di carni, frattaglie, latte, prodotti lattiero-caseari, uova, prodotti di pollame e altre categorie di origine animale. Sono previsti, tra gli altri, limiti di 0,05 mg/kg per talune categorie e di 0,01 mg/kg per il pollame, sempre con riferimento all’amitraz e ai suoi metaboliti espressi in amitraz, al limite inferiore di determinazione analitica.

Sostituzione dei limiti per i prodotti vegetali

L’articolo 3 dispone che le quantità massime di residui di antiparassitari per l’amitraz indicate nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE siano sostituite da quelle contenute nell’allegato della direttiva, che elenca i gruppi di prodotti e i relativi valori, in particolare 0,05 mg/kg per molte categorie e 0,1 mg/kg per tè e luppolo.

Fondamento e finalità delle modifiche

I considerando spiegano che l’amitraz non è iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, che i prodotti contenenti tale sostanza non sono più autorizzati nella Comunità salvo impieghi essenziali, e che i limiti massimi di residui non devono essere applicati fino alla fine del ritiro graduale. La direttiva tiene conto anche dei limiti per medicinali veterinari stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2377/90 e dei valori del Codex Alimentarius, senza che sia stato accertato un rischio per i consumatori.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 9 gennaio 2006 e di trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tabella di corrispondenza. Le disposizioni si applicano dal 10 gennaio 2007. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.

Obblighi di comunicazione e entrata in vigore

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturasanità animaletutela dei consumatori

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