Cassazione Civile, Sentenza n. 37152/2022 del 19/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva dato ragione alla contribuente (accoglimento CTP) in relazione a: revoca dell'agevolazione fiscale ex art. 6, commi 13-19, L. 388/2000 per l'anno 2006 e disconoscimento di perdite dichiarate per l'anno 2007. Le questioni principali erano: (i) presunta inesistenza della notifica degli avvisi per difetto di relata; (ii) applicazione del termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000; (iii) adeguatezza della motivazione degli avvisi, in particolare alla luce di una perizia di parte senza controperizia dell'Ufficio; (iv) competenza dell'Agenzia a sindacare il merito degli investimenti ambientali ai fini della fruizione dell'agevolazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati tutti e quattro i motivi di ricorso. Ha stabilito che: (i) la notifica effettuata direttamente tramite servizio postale (art. 14 L. 890/1982) non richiede relata e, una volta pervenuta all'indirizzo, si presume validamente conosciuta salvo prova contraria; (ii) il termine dilatorio di 60 giorni dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 si applica soltanto agli accertamenti effettuati mediante accesso ai locali del contribuente e non agli accertamenti cd. 'a tavolino' o successivi all'invio di questionari; (iii) l'atto impositivo deve contenere una motivazione che renda comprensibili le ragioni dell'Ufficio, ma non è imposto all'Amministrazione l'onere di provare il presupposto (quindi la mancata produzione di una controperizia non rende automaticamente inadeguata la motivazione dell'atto); (iv) l'Agenzia delle Entrate è competente a effettuare i controlli sulla spettanza delle agevolazioni fiscali (art. 62 d.lgs. 300/1999) mentre il censimento degli investimenti da parte del Ministero ha finalità statistiche. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.
Norme richiamate
Legge 20 novembre 1982, n. 890 (art. 14)
la notificazione ... direttamente a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 14, l. n. 890/1982 ... la notificazione è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con la conseguenza che non occorre alcuna relata di notifica
La notifica diretta tramite servizio postale (raccomandata) non richiede relata; l'atto si presume conosciuto una volta pervenuto all'indirizzo, salvo prova dell'impossibilità della conoscenza
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 60)
Prevede la possibilità di notifica a mezzo di messo dell'amministrazione; distinto dalla notifica diretta via servizio postale (art. 14 L. 890/1982)
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 12, comma 7)
Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente
Il termine dilatorio di 60 giorni si applica esclusivamente agli accertamenti che implicano accesso/ispezione presso i locali del contribuente; non si estende agli accertamenti 'a tavolino' o derivanti dall'invio di questionari
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7)
Richiama obblighi e garanzie procedimentali del contraddittorio; utilizzata in relazione alla motivazione e all'onere informativo dell'atto impositivo
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 42)
Norma richiamata rispetto alle modalità di accertamento e alla contestazione degli elementi dichiarati; contestata l'interpretazione della CTR sulla esigenza di controperizia dell'Ufficio
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 6, commi 13-19)
Disciplina le agevolazioni per investimenti ambientali; la spettanza dell'agevolazione è soggetta al controllo dell'Agenzia delle Entrate
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) (art. 56)
Riferimento normativo collegato ai profili fiscali degli investimenti e della loro deducibilità/detassazione
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 31)
Richiamato in relazione alle norme procedurali circa gli accertamenti e la motivazione dell'atto
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62)
all'Agenzia delle entrate «sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali ...»
Attribuisce all'Agenzia delle Entrate le funzioni e i poteri per la gestione e il controllo delle entrate tributarie, ivi compresa la verifica della spettanza delle agevolazioni fiscali, salvo competenze espressamente assegnate ad altre amministrazioni
Codice civile (art. 1335)
presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ.
Il ricevimento dell'atto all'indirizzo determina la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, salvo prova contraria dell'impossibilità della conoscenza
Codice di procedura civile (artt. 148, 156, 360)
Norme processuali richiamate in relazione ai motivi di cassazione (vizi di motivazione, formalità della notificazione, e rimedi in cassazione)
Massime di principio
- La notifica diretta tramite servizio postale (raccomandata) si considera valida senza relata; il destinatario deve provare l'impossibilità di conoscenza per contrastare la presunzione di ricezione
- Il termine dilatorio di 60 giorni dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 si applica solo per controlli effettuati con accesso nei locali del contribuente (ispezioni/visite); non si può utilizzare per bloccare procedimenti derivanti da accertamenti 'a tavolino' o questionari
- L'atto impositivo deve contenere motivazioni leggibili e argomentate che consentano al contribuente di comprendere le ragioni dell'Ufficio; tuttavia l'Amministrazione non è sempre obbligata a produrre controperizie tecniche per ogni perizia di parte
- L'Agenzia delle Entrate è competente a svolgere i controlli sulla spettanza delle agevolazioni fiscali e può sindacare il merito dell'investimento ai fini fiscali; gli altri ministeri possono avere compiti di natura statistica o amministrativa ma non limitano la funzione di controllo dell'Agenzia
- In contenziosi similari conviene: verificare subito la correttezza formale della notifica (data, indirizzo), documentare eventuali assenze/irregolarità; distinguere se il controllo è stato 'in sede' (accesso) o 'a tavolino' per valutare termini e decadenze; esaminare attentamente la motivazione dell'atto e, se opportuno, produrre perizie tecniche e/o contestare il rigore motivazionale dell'Ufficio
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