Cassazione Civile, Ordinanza n. 34154/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente aveva promosso domanda di equa riparazione ex l. n. 89/2001 per l'eccessiva durata di un giudizio civile svoltosi davanti al Giudice di pace di Napoli, iniziato con citazione notificata il 29 agosto 2016 e definito con sentenza depositata il 10 giugno 2021. La Corte d'appello, in sede monocratica, aveva dichiarato inammissibile la domanda perché non era stato preventivamente esperito il rimedio costituito dall'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. In opposizione e poi in cassazione la ricorrente ha sostenuto, con due motivi, che tale rimedio non fosse applicabile ai giudizi davanti al giudice di pace, poiché l'art. 321 c.p.c. prevedeva già una discussione orale come modalità propria di decisione; inoltre ha dedotto che, in ogni caso, i rimedi preventivi previsti dalla l. n. 89/2001 non sarebbero effettivi, sarebbero una mera condizione formale e contrasterebbero con Costituzione, CEDU e Carta dei diritti fondamentali UE, con richiesta di disapplicazione o interpretazione adeguatrice delle norme che subordinano l'ammissibilità della domanda di equa riparazione all'uso di tali rimedi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nei procedimenti civili davanti al giudice di pace, ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione, la parte ha l'onere di esperire il rimedio preventivo dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c., perché tale richiesta non è strutturalmente incompatibile con il rito davanti al giudice di pace e svolge comunque una funzione acceleratoria. Ha inoltre ribadito che il sistema dei rimedi preventivi previsto dalla l. n. 89/2001 è compatibile con i parametri costituzionali ed europei, essendo espressione di un legittimo bilanciamento tra diritto di difesa e ragionevole durata del processo. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata difesa del Ministero.
Norme richiamate
l. 24 marzo 2001 n. 89, artt. 1-bis, 1-ter, 2
comma 2; comma 1; commi 1 e 2-bis
La domanda di equa riparazione è soggetta al previo esperimento dei rimedi preventivi previsti dalla legge, e la loro omissione può incidere sull'ammissibilità della domanda.
art. 281-sexies c.p.c.
L'istanza di decisione a seguito di trattazione orale costituisce, nel rito di cui alla disciplina richiamata, un rimedio preventivo che la parte deve attivare tempestivamente per evitare il superamento del termine di ragionevole durata.
art. 321 c.p.c.
Nel rito davanti al giudice di pace, la discussione orale è la regola nella fase decisoria; ciò non esclude la compatibilità dell'istanza ex art. 281-sexies c.p.c. come rimedio preventivo acceleratorio.
art. 311 c.p.c.
Concorre a fondare la compatibilità strutturale del rimedio preventivo con il rito del giudice di pace.
art. 352 c.p.c.
Rileva, ratione temporis, quale base normativa dell'applicabilità dell'art. 281-sexies c.p.c. nel regime considerato.
art. 14 disp. sulla legge in generale
La Corte non accoglie l'argomento per cui le condizioni di ammissibilità dovrebbero essere interpretate restrittivamente fino a escludere il rimedio preventivo previsto espressamente dalla legge.
art. 24 Cost.
Il limite derivante dal rimedio preventivo non è ritenuto lesivo del diritto di difesa, essendo espressione di un bilanciamento legislativo ragionevole.
art. 111 Cost.
La ragionevole durata del processo giustifica l'introduzione di strumenti preventivi acceleratori.
art. 117 Cost.
La disciplina è considerata compatibile con i parametri convenzionali e sovranazionali richiamati.
art. 6 CEDU
I rimedi preventivi che accelerano il processo sono ritenuti ammissibili e persino preferibili rispetto ai soli rimedi risarcitori.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto ostativo alla disciplina interna sui rimedi preventivi.
art. 6 TUE
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare un'interpretazione conforme, senza esito favorevole.
art. 3 Cost.
L'argomento di disparità di trattamento tra riti e processi viene superato dalla Corte alla luce del bilanciamento operato dal legislatore.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nella soluzione della controversia.
Massime di principio
- Nei giudizi civili davanti al giudice di pace, ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione per irragionevole durata, la parte deve esperire il rimedio preventivo dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c., se il rimedio è compatibile con la struttura del rito e potenzialmente idoneo ad accelerare la definizione del processo.
- La compatibilità di un rimedio preventivo con il rito speciale non viene meno solo perché, in astratto, la trattazione orale sia già prevista come regola: ciò che rileva è la funzione acceleratoria concreta e la non incompatibilità strutturale con il procedimento presupposto.
- Le condizioni di ammissibilità della domanda di equa riparazione previste dalla l. n. 89/2001 rispondono a un legittimo bilanciamento tra diritto di difesa e ragionevole durata del processo e non sono, di per sé, in contrasto con Costituzione, CEDU e Carta UE.
- I rimedi preventivi contro l'eccessiva durata del processo sono ritenuti compatibili con l'art. 6 CEDU e, secondo la giurisprudenza europea, possono essere preferibili ai soli rimedi indennitari perché consentono di evitare o ridurre la violazione prima che si consolidi.
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