Sentenza del 23/06/2016 n. 4115 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Canoni non percepiti - Imponibilità senza prova di data certa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’imponibilità ai fini IRPEF dei canoni di locazione non riscossi, in conseguenza della cessazione anticipata del rapporto, qualificata come recesso. Il contribuente intendeva escludere tali somme dal reddito imponibile, ma non aveva fornito una prova munita di data certa dell’intervenuta risoluzione o del recesso anteriore al periodo d’imposta contestato.
La decisione
Il collegio ha confermato la decisione dei giudici di prime cure, ritenendo imponibili i canoni non percepiti. In base all’articolo 26 del TUIR, il reddito fondiario derivante dalla locazione resta fiscalmente rilevante finché non sia dimostrata con data certa la cessazione del rapporto, salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge. La mancata prova documentale della data certa ha quindi impedito l’esclusione dei canoni dalla base imponibile IRPEF.
Norme richiamate
Articolo 26 del TUIR
I redditi fondiari derivanti da immobili locati concorrono alla formazione del reddito imponibile sulla base del contratto, anche quando i canoni non siano stati effettivamente riscossi. Per escludere le somme non percepite occorre dimostrare in modo idoneo la cessazione del rapporto locativo, con documentazione avente data certa.
Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 22588/2012
La giurisprudenza richiamata sostiene l’imponibilità dei canoni di locazione non riscossi quando non sia provata con data certa la risoluzione o il recesso dal contratto.
Massime di principio
- Ai fini IRPEF, la semplice mancata riscossione dei canoni non è normalmente sufficiente a escluderli dalla tassazione: il contratto di locazione continua a costituire il riferimento fiscale.
- Per evitare la tassazione dei canoni successivi alla cessazione del rapporto, il contribuente deve documentare la risoluzione o il recesso e soprattutto la data in cui tali eventi si sono verificati.
- La prova deve avere data certa e risultare idonea a dimostrare che la cessazione del contratto è intervenuta prima del periodo d’imposta o dei canoni contestati.
- In assenza di una prova documentale tempestiva e dotata di data certa, l’Amministrazione finanziaria può legittimamente considerare imponibili i canoni previsti dal contratto, anche se non effettivamente incassati.
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