Sentenza del 31/03/2017 n. 8408 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR di Roma, che aveva ritenuto tardivo l'avviso di rettifica e liquidazione relativo alla vendita di un terreno. L'Amministrazione sosteneva che, ai fini del rispetto del termine biennale di decadenza, dovesse rilevare la data di spedizione dell'atto tramite raccomandata, avvenuta il 15 maggio 2006, e non la data di ricezione da parte del contribuente, avvenuta il 19 maggio 2006. Ha inoltre lamentato l'omessa motivazione della CTR su tale specifica censura.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR di Roma e rinviato la causa alla CTR del Lazio, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha stabilito che, per verificare il rispetto del termine di decadenza dell'Amministrazione finanziaria nella notificazione a mezzo posta, rileva la data di spedizione dell'atto da parte del notificante, purché documentata, e non quella di ricezione da parte del contribuente. Poiché la spedizione era avvenuta il 15 maggio 2006, essa è stata ritenuta tempestiva.
Norme richiamate
Principio della scissione degli effetti della notificazione
In tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente.
Quando il rispetto di un termine dipende da un'attività del notificante, gli effetti della notificazione si scindono: per l'Amministrazione rileva la data di consegna dell'atto all'ufficio postale, mentre per il destinatario gli effetti si producono con la ricezione. Pertanto, ai fini della tempestività dell'azione dell'Amministrazione, non è determinante il giorno in cui il contribuente riceve l'atto.
Orientamento consolidato della Corte di cassazione in materia di notificazioni tributarie
Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante, e quindi anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria.
La regola non riguarda soltanto le notifiche processuali, ma si applica anche agli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione notificati dall'Amministrazione finanziaria tramite servizio postale.
Massime di principio
- Per verificare se l'Amministrazione finanziaria ha rispettato un termine di decadenza relativo a una notifica postale, occorre normalmente considerare la data di spedizione dell'atto, non quella in cui il contribuente lo ha materialmente ricevuto.
- La tempestività deve essere provata documentalmente, ad esempio mediante ricevuta di spedizione o altra attestazione idonea; la mera indicazione della data nell'atto potrebbe non essere sufficiente.
- La scissione degli effetti tutela sia l'Amministrazione, che deve rispettare il termine per la spedizione, sia il contribuente, nei cui confronti gli effetti dell'atto decorrono dalla ricezione.
- La decisione della Cassazione non ha definito nel merito la correttezza della rettifica del valore del terreno: ha stabilito soltanto che l'avviso non era tardivo e ha rinviato la causa al giudice di merito per gli ulteriori accertamenti.
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