Circolare numero 177 del 11-11-2003
Premessa, Iscrizione anni 1957/1961, Iscrizione anni 1962 e successivi Compatibilità contribuzione CD/CM e altre attività, Adempimenti delle Sedi. 5.1 Valutazioni operative. 5.2 Situazioni particolari. 5.2.1. Periodi di contestuale attività autonoma. 5.2.2. Periodi A.G.O. frazionati nell’ambito di un biennio. 6. Utilizzazione ai fini pensionistici della contribuzione CD/CM contestuale alla contribuzione per attività svolta in altri settori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce i criteri operativi per valutare la compatibilità tra l’iscrizione nelle gestioni coltivatori diretti/mezzadri/coloni e la contribuzione derivante da altre attività lavorative o da periodi all’estero. Distingue il regime degli anni 1957/1961, fondato su abitualità e continuità temporale, da quello dal 1962 in poi, basato su abitualità e prevalenza. Fornisce inoltre indicazioni alle Sedi per la cancellazione dagli elenchi, la gestione dei periodi sovrapposti, la valutazione dei contributi frazionati e l’utilizzo ai fini pensionistici.
Compatibilità della contribuzione CD/CM con altre attività e criteri per normalizzazione/certificazione del conto assicurativo
Compatibilità della contribuzione CD/CM con altre attività e criteri di normalizzazione del conto assicurativo
La circolare fornisce indicazioni operative per le Sedi sul trattamento della contribuzione accreditata nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (CD/CM) quando nello stesso periodo risulti anche attività lavorativa in altre gestioni o periodi di attività all’estero. Il documento mira a rendere uniforme la valutazione dei casi di sovrapposizione contributiva e a supportare l’operazione di estratto conto e la certificazione della posizione assicurativa.
Finalità e inquadramento normativo
La trattazione nasce dalla necessità di disporre di un riepilogo organico delle regole applicabili, poiché la materia si è sviluppata nel tempo attraverso numerose circolari e messaggi, con rischio di frammentazione interpretativa. La circolare richiama espressamente le disposizioni già emanate dall’ex SCAU e dall’Istituto e le assume come base per puntualizzare i comportamenti operativi delle Sedi nell’istruttoria dei casi di compatibilità tra iscrizione CD/CM e altra contribuzione.
Regime delle iscrizioni per gli anni 1957/1961
Per il quinquennio 1957/1961 la permanenza dell’iscrizione dipende da una valutazione complessiva dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge n. 1047/1957. La norma, che richiede che i soggetti si dedichino abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi e all’allevamento, viene interpretata alla luce di un effettivo riscontro di continuità temporale di appartenenza al nucleo familiare e di attività svolta in azienda.
La circolare richiama il principio della sostanziale definitività degli elenchi 1957/1961, già affermato dall’ex SCAU e ribadito dall’INPS. La cancellazione è ammessa solo quando venga acquisita una prova effettiva del mancato svolgimento dell’attività agricola. Viene inoltre ricordato che, per il servizio militare, la mancata presenza al 31 dicembre dell’anno di iscrizione non comporta cancellazione se l’assenza è inferiore all’intero anno; la cancellazione resta invece ferma in caso di assenza per tutto l’anno.
Regime delle iscrizioni dal 1962 in poi
Con la legge n. 9/1963 il criterio rilevante diventa quello della prevalenza. Il requisito dell’abitualità nella coltivazione diretta e manuale o nell’allevamento si considera soddisfatto quando l’attività agricola è svolta in modo esclusivo o almeno prevalente. Per attività prevalente deve intendersi quella che impegna il soggetto per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisce la maggiore fonte di reddito.
La circolare evidenzia che questo assetto è più restrittivo rispetto alla disciplina precedente, perché non basta una generica abitualità: occorre verificare annualmente sia il tempo dedicato all’attività agricola sia il suo peso economico rispetto ad altre attività eventualmente svolte.
Criteri di valutazione della compatibilità contributiva
Ai fini della decisione sulla compatibilità tra contribuzione CD/CM e contribuzione in altre gestioni, assumono rilievo alcuni elementi fondamentali:
- per il periodo 1957/1961, la verifica dell’abitualità e della continuità temporale;
- per il periodo dal 1962 in avanti, la comparazione tra abitualità e prevalenza;
- l’esatta individuazione dei periodi di attività svolti in altri settori;
- la ricognizione della duplicazione lavorativa sull’intero anno di iscrizione, senza limitarsi alla contiguità immediata dei periodi sovrapposti.
Il documento sottolinea che la valutazione deve essere compiuta sull’arco dell’intero anno di iscrizione negli elenchi e non soltanto sui singoli frammenti temporali.
Riepilogo delle fonti richiamate e uniformazione operativa
Per uniformare i comportamenti delle Sedi, la circolare elenca le principali fonti già intervenute in materia, tra cui:
- circolare ex SCAU n. 33 del 1° aprile 1992;
- circolare INPS n. 135 del 19 maggio 1992;
- stralcio dal manuale di addestramento dei funzionari addetti alla vigilanza ex SCAU;
- circolare ex SCAU n. 21 del 18 marzo 1993;
- circolare INPS n. 217 del 19 luglio 1994;
- messaggio n. 33537 del 21 settembre 1998;
- circolare n. 70 del 30 marzo 1999.
Tali richiamate disposizioni vengono considerate integralmente nella costruzione dei criteri operativi ora ribaditi, con l’obiettivo di offrire alle Sedi un iter istruttorio coerente e omogeneo.
Valutazioni operative: casistiche tipiche
La circolare distingue tre ipotesi principali di sovrapposizione contributiva:
- periodi brevi e sporadici di occupazione in altro settore;
- periodi consistenti e frazionati di attività in altro settore;
- avvio di un’attività continuativa in altro settore.
In via generale, l’attività contemporanea deve essere valutata rispetto all’intero anno di iscrizione. La contestuale attività come bracciante agricolo dipendente non comporta incompatibilità fino al limite di 150 giornate, salvo che nello stesso anno risultino anche altri periodi coperti da assicurazione, ad esempio in ambito extragricolo.
Se l’interessato inizia nel corso dell’anno un’altra attività continuativa, dipendente o autonoma, la circolare dispone la cancellazione dagli elenchi CD/CM dalla data di inizio della nuova attività.
I periodi brevi e sporadici di lavoro in altro settore non incidono sulla posizione CD/CM se, nel complesso, determinano un accredito contributivo non superiore a 26 settimane. La ragione è che in tale ipotesi non verrebbero meno i presupposti della continuità, dell’abitualità e della prevalenza.
Diversamente, quando si riscontrino periodi consistenti e frazionati di attività in altro settore che, nell’arco dell’anno, superino il parametro di 26 settimane, la regola è la cancellazione per l’intero anno. La circolare precisa però che occorre comunque verificare l’entità delle retribuzioni e dei contributi versati: in presenza di prestazioni di scarso rilievo, ad esempio uno o due giorni la settimana, può non venir meno la prevalenza dell’attività agricola, con conseguente conferma dell’iscrizione per l’intero anno.
Situazioni particolari: attività autonoma e periodi A.G.O. frazionati
La circolare affronta anche ipotesi specifiche di sovrapposizione con altre gestioni.
Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti, l’iscrizione in tali gestioni esclude la contestuale iscrizione come CD/CM. Ne deriva la cancellazione dagli elenchi dalla data di inizio della nuova attività, anche quando l’attività autonoma si protragga solo per pochi mesi. In tal caso le Sedi devono procedere alla cancellazione a periodo chiuso mediante l’apposita opzione procedurale.
Per i periodi di contribuzione al F.P.L.D. collocati a cavallo di due anni di iscrizione e caratterizzati da una durata consistente, la regola è ugualmente la cancellazione parziale a periodo chiuso. Viene però prevista una possibilità di conferma dell’iscrizione, per entrambi gli anni, qualora l’interessato produca documentazione idonea a dimostrare la modestia e la frammentazione dell’attività di lavoro dipendente.
Utilizzazione della contribuzione ai fini pensionistici
Quanto all’impiego della contribuzione CD/CM contestuale ad altra contribuzione per finalità pensionistiche, la circolare richiama le precedenti istruzioni del 1994 e del 1998. Viene confermato che la procedura pensione, come quella per l’estratto conto certificativo, opera la riduzione dei contributi che eccedono la capienza, considerando correttamente accreditati i contributi validati dalla Sede.
In sintesi, il documento fornisce alle strutture operative criteri di lettura e di gestione delle situazioni di concorso tra iscrizione agricola autonoma e altre forme di contribuzione, distinguendo con precisione il regime ante e post 1962, le ipotesi di incompatibilità assoluta o relativa e le conseguenze sulla permanenza o cancellazione dagli elenchi.
Punti principali
Finalità della circolare e quadro generale
La circolare nasce dall’esigenza, segnalata dai Direttori di Sede, di avere un quadro unitario delle disposizioni normative e attuative sulla compatibilità tra contribuzione CD/CM e contributi versati in altre gestioni dell’Istituto, in fondi sostitutivi/esonerativi dell’A.G.O. o per attività svolte all’estero. L’obiettivo è uniformare i comportamenti delle Sedi nella normalizzazione e certificazione dei conti assicurativi.
Iscrizioni per gli anni 1957/1961
Per gli anni 1957/1961 la permanenza nell’iscrizione alla gestione presuppone una valutazione complessiva dei requisiti soggettivi e oggettivi, fondata sull’"abitualità" della manuale coltivazione e sull’effettiva "continuità temporale" di appartenenza al nucleo familiare, verificata alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Gli elenchi di tale periodo sono considerati sostanzialmente definitivi, con cancellazione ammessa solo in presenza di prova effettiva del mancato svolgimento dell’attività agricola.
Iscrizioni dal 1962 in poi
Dal 1962 la legge n. 9/1963 introduce il criterio della "prevalenza": il requisito si considera sussistente quando l’attività agricola è svolta in modo esclusivo o almeno prevalente. Per attività prevalente si intende quella che impegna il soggetto per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisce la maggiore fonte di reddito. Il criterio è più restrittivo rispetto alla disciplina precedente perché richiede una verifica annuale sia del tempo dedicato sia della fonte di reddito.
Compatibilità tra contribuzione CD/CM e altre attività
Ai fini decisori rilevano: la valutazione di abitualità e continuità per il quinquennio 1957/1961; la comparazione tra abitualità e prevalenza dal 1962; la corretta individuazione dei periodi lavorativi in altri settori; e la verifica della duplicazione contributiva nell’arco dell’intero anno di iscrizione, non solo nei periodi di sovrapposizione immediata.
Adempimenti e riferimenti operativi per le Sedi
La circolare riepiloga le principali fonti richiamate: circolari ex SCAU n. 33/1992, n. 21/1993, n. 66/1993, circolari INPS n. 135/1992, n. 217/1994, messaggio n. 33537/1998 e circolare n. 70/1999. Tali fonti vengono richiamate per ricondurre a sistema una normativa considerata frammentata e per fornire criteri uniformi di istruttoria e decisione.
Criteri operativi per le diverse casistiche
La circolare distingue tre ipotesi: periodi brevi e sporadici di occupazione in altro settore; periodi consistenti e frazionati; inizio di attività continuativa in altro settore. In via generale, l’attività contemporanea va valutata sull’anno intero di iscrizione. L’attività come bracciante agricolo dipendente non determina incompatibilità entro il limite di 150 giornate, salvo la presenza nello stesso anno di ulteriori periodi coperti da assicurazione. L’inizio di altra attività continuativa comporta la cancellazione dalla data di inizio. I periodi brevi e sporadici non incidono se la contribuzione complessiva è inferiore o pari a 26 settimane; se i periodi frazionati superano 26 settimane, si procede alla cancellazione per l’intero anno, salvo verifica dell’effettiva entità delle prestazioni e della contribuzione versata.
Situazioni particolari: attività autonoma e periodi A.G.O. frazionati
L’iscrizione alle gestioni degli autonomi (artigiani e commercianti) esclude la contestuale iscrizione come CD/CM e comporta la cancellazione dall’inizio della nuova attività, anche se questa dura solo per pochi mesi, con cancellazione "a periodo chiuso". Per periodi di contribuzione A.G.O. frazionati e consistenti, collocati a cavallo di due anni di iscrizione, la regola è la cancellazione parziale "a periodo chiuso"; tuttavia, su istanza dell’interessato e con documentazione che dimostri l’esiguità e la parcellizzazione del lavoro dipendente, può essere confermata l’iscrizione per entrambi gli anni.
Utilizzazione ai fini pensionistici
Per l’uso della contribuzione CD/CM contestuale ad altra attività ai fini pensionistici si richiamano le circolari n. 185/1994 e n. 156/1998. Si conferma che la procedura pensione, come la procedura estratto conto certificativo, effettua la riduzione dei contributi eccedenti la capienza, riconoscendo correttamente i contributi validati dalla Sede.
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