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Ordinanza

Ordinanza n. 645/2026 - Milano, Sezione 1

in punto domanda, ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., di condanna al risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’illegittima attività provvedimentale dell’Amministrazione, che, nell’estate del 2023, con ordinanza sindacale n. 227 del 4 agosto 2023 del Sindaco del Comune di Como … ha imposto il divieto di approdo e l’ormeggio, presso il pontile situato nei pressi del porto di Sant’Agostino, di unità nautiche “diverse da quelle espressamente indicate, ossia delle sole unità adibite all’attività di noleggio” (ncc nautico servizio pubblico non di linea, noleggio da diporto e noleggio occasionale); provvedimento, questo, annullato con la sentenza n. 24/2024 del 3 gennaio 2024, passata in cosa giudicata il 3 luglio 2024; (risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm.);

Giustizia amministrativa202403107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione risarcitoria

Atto impugnato: attività provvedimentale illegittima connessa all’ordinanza sindacale che aveva vietato l’approdo e l’ormeggio di determinate unità nautiche, successivamente annullata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a., domanda di risarcimento dei danni asseritamente cagionati dall’ordinanza sindacale n. 227 del 4 agosto 2023, con la quale era stato imposto, presso un pontile situato nei pressi del porto di Sant’Agostino, il divieto di approdo e ormeggio per unità nautiche diverse da quelle espressamente indicate come abilitate all’attività di noleggio. L’ordinanza era stata sospesa in sede cautelare ed è stata poi annullata con sentenza passata in giudicato. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dell’ordinanza né dettaglia le singole voci di danno dedotte. Il TAR rileva che, dopo dicembre 2024, non risultano depositati atti o documenti, che il Comune ha svolto finora una difesa meramente formale e che occorre verificare l’attuale permanenza dell’interesse alla decisione della domanda risarcitoria e l’eventuale sopravvenienza di fatti o atti rilevanti.

La decisione

Il TAR non decide nel merito la domanda risarcitoria. Dispone incombenti istruttori, chiedendo alla società ricorrente di dichiarare motivatamente se permanga l’interesse alla decisione, tenendo conto degli esiti favorevoli già conseguiti nella fase cautelare e dell’annullamento dell’ordinanza, nonché di aggiornare la situazione di fatto e di diritto, segnalando eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicando se ritenga necessarie ulteriori attività istruttorie. Chiede inoltre al Comune di Como chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti controversi e su eventuali sopravvenienze idonee a incidere sulla permanenza dell’interesse o sull’esito del giudizio. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 14 luglio 2026 tramite PAT. Il TAR avverte che l’inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione relativa alla permanenza dell’interesse potrà essere valutata come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con conseguente dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    domanda di condanna al risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’illegittima attività provvedimentale dell’Amministrazione

    La domanda risarcitoria è proposta in relazione all’attività provvedimentale illegittima dell’amministrazione, già accertata mediante l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

  • art. 56 c.p.a.

    decreto cautelare di estrema gravità e urgenza

    È richiamato per il decreto presidenziale che aveva sospeso l’esecuzione dell’ordinanza sindacale.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal collegio.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la valutazione dell’inerzia processuale ai fini della possibile dichiarazione di improcedibilità.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato insieme alle disposizioni sull’istruttoria processuale.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare il comportamento processuale della parte e l’eventuale inerzia come indice del sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal TAR nel quadro delle disposizioni applicabili alla trattazione e alla decisione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo debba verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, può ordinare alle parti di aggiornare la situazione controversa e di dichiarare motivatamente l’attuale interesse, disponendo contestualmente chiarimenti documentati sulle eventuali sopravvenienze.
  • L’inerzia della parte che, sollecitata dal giudice a dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione, non adempia all’incombente entro il termine assegnato, può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La circostanza che il ricorrente abbia già ottenuto risultati favorevoli in sede cautelare e l’annullamento dell’atto impugnato non consente, da sola, di definire la domanda risarcitoria: il giudice può richiedere un aggiornamento specifico sulla permanenza dell’interesse e sui fatti sopravvenuti prima di calendarizzare la causa per il merito.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilitàDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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