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Ordinanza

Ordinanza n. 3021/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria (Sezione Prima) n. 00431/2026, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202605669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 431/2026, favorevole al ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha proposto appello contro la sentenza del TAR Calabria n. 431/2026, chiedendone incidentalmente la sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non espone i motivi di merito dell'appello né le censure rivolte alla sentenza impugnata. In camera di consiglio, la difesa dell'impresa ricorrente in primo grado ha dichiarato di non voler chiedere l'esecuzione della sentenza fino alla trattazione del merito dell'appello, già fissata per il 3 dicembre 2026.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata. La rinuncia temporanea, da parte della vittoriosa ricorrente di primo grado, a chiedere l'esecuzione della sentenza fino alla trattazione del merito ha escluso, allo stato, la sussistenza di un periculum in mora idoneo a giustificare la misura cautelare richiesta. Il Collegio non ha esaminato nel merito la fondatezza dell'appello. Le spese dell'incidente cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; nel caso concreto l'istanza di sospensione è stata respinta per l'assenza di un periculum in mora attuale e idoneo.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell'efficacia di una sentenza appellata richiede la sussistenza di un periculum in mora concreto e attuale; tale requisito non ricorre quando la parte vittoriosa dichiari di non volere eseguire la sentenza fino alla trattazione del merito dell'appello.
  • La sopravvenuta disponibilità della parte beneficiaria a non dare esecuzione alla sentenza fino alla decisione di merito può eliminare, allo stato, il rischio cautelare e giustificare il rigetto dell'istanza di sospensione, senza anticipare la valutazione sulla fondatezza dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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