Cassazione Civile, Ordinanza n. 07544/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un processo tributario; la Commissione competente aveva rigettato l'istanza perché la dichiarazione sostitutiva sui redditi risultava incompleta e generica, in particolare quanto al reddito complessivo proprio e dei familiari e alla presenza di redditi esenti o assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva. Il ricorrente aveva quindi impugnato il diniego. In cassazione deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 76-79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel valorizzare la genericità della dichiarazione reddituale. I controricorrenti avevano eccepito anche questioni di rito e di legittimazione, ma la Corte ha concentrato la decisione sul corretto rimedio impugnatorio e sulla giurisdizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, nel processo tributario, l'impugnazione del decreto di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dalla Commissione ex art. 138 d.P.R. n. 115 del 2002 debba essere proposta con l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 davanti al giudice ordinario, e non con il ricorso ex art. 99 dello stesso testo unico. Ne ha tratto la conseguenza che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha quindi cassato il provvedimento impugnato, dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso le parti davanti a tale giudice, compensando le spese per la novità della questione.
Norme richiamate
artt. 76-79 d.P.R. n. 115 del 2002
disciplinano i presupposti reddituali e la documentazione necessaria per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte li richiama come norme invocate nel motivo, ma la decisione è assunta su profili di rito e giurisdizione.
art. 78 d.P.R. n. 115 del 2002
nelle condizioni indicate nell'articolo 76
individua l'interessato che può chiedere l'ammissione al patrocinio in ogni stato e grado del processo.
art. 93 d.P.R. n. 115 del 2002
consente la presentazione dell'istanza all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.
art. 124 d.P.R. n. 115 del 2002
prevede, in materia civile, la presentazione dell'istanza al Consiglio dell'ordine degli avvocati.
artt. 126, 137, 138 e 139 d.P.R. n. 115 del 2002
nel processo tributario, la disciplina generale del patrocinio si applica con adattamento al diverso organo competente; l'art. 139 non consente l'opposizione davanti al magistrato del processo tributario, determinando la necessità di utilizzare il rimedio davanti al giudice ordinario.
art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002
è rimedio previsto per il processo penale e non estensibile al processo tributario.
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il rimedio corretto per impugnare nel processo tributario il decreto di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da proporre davanti al giudice ordinario.
art. 59, comma 1, L. n. 69 del 2009
impone, in caso di difetto di giurisdizione, la rimessione delle parti al giudice nazionale munito di giurisdizione.
art. 374, comma 1, c.p.c.
consente alle sezioni semplici di decidere sulla giurisdizione quando le Sezioni Unite abbiano già espresso principi chiari sulla medesima questione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il decreto di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dalla Commissione competente si impugna con l'opposizione prevista dall'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, non con il ricorso ex art. 99 dello stesso testo unico, che resta rimedio connesso al processo penale.
- Quando il giudice adito per l'impugnazione di un provvedimento sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi tributari non è quello munito di giurisdizione, la controversia va rimessa al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 59, comma 1, L. n. 69 del 2009.
- La disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario si ricava dalle norme generali del testo unico sul patrocinio, integrate dalle disposizioni speciali per il processo tributario; tuttavia i rimedi impugnatori vanno individuati in modo coerente con la struttura del rito e con i rinvii normativi espressi, senza estensioni analogiche di strumenti previsti per altri riti.
- La questione del corretto rimedio impugnatorio contro il diniego del patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario incide sulla giurisdizione e non richiede una nuova rimessione alle Sezioni Unite quando sul punto siano già stati enunciati principi chiari e orientativi.
- Le questioni relative alla sussistenza dei presupposti reddituali per l'ammissione al patrocinio restano assorbite quando il giudice di legittimità definisce la controversia in rito per difetto di giurisdizione del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
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