Cassazione Penale, Sentenza n. 11355/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
De Luca impugnava la sentenza con cui il Tribunale di Torre Annunziata gli aveva inflitto 10 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. e, nel concedere per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, aveva subordinato tale beneficio alla prestazione di 80 ore di attività lavorativa non retribuita a favore della Capitaneria di Porto o del Comune di Castellammare di Stabia. Il ricorrente contestava che tale condizione non fosse stata oggetto dell'accordo tra le parti nell'ambito del procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., sostenendo inoltre che la prestazione non retribuita violasse le disposizioni relative all'applicazione della pena e alla sospensione condizionale (art. 165 cod. pen.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha annullato la sentenza limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, rilevando che il consenso dell'imputato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità e alla sua durata risultava indeterminato e che, nel procedimento di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti deve estendersi anche agli obblighi ulteriori "ex lege" connessi alla sospensione, indicandone la durata quando prevista. La Corte non ha annullato la parte della sentenza relativa alla definizione del procedimento con applicazione della pena (cioè la condanna/pena), ma ha rinviato al Tribunale di Torre Annunziata per nuovo giudizio unicamente sul punto della concessione della sospensione condizionale e delle condizioni ad essa collegate
Norme richiamate
art. 336 cod. pen.
Norma che disciplina il reato per il quale l'imputato è stato condannato; utilizzata per identificare il fatto-reato (commesso il 15/07/2023) per cui è stata applicata la pena detentiva
art. 444 cod. proc. pen.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena (c.d. patteggiamento), l'accordo delle parti sull'applicazione della pena deve comprendere anche eventuali obblighi ulteriori 'ex lege' connessi alla sospensione condizionale; la mancanza di pattuizione su tali elementi rende inidonea la concessione della sospensione
art. 165 cod. pen.
Disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ricordato che, anche quando la legge consente di subordinare la sospensione a condizioni (es. per la seconda volta), tali condizioni devono risultare da un accordo determinato tra le parti nel procedimento speciale
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) qualsiasi obbligo accessorio o condizione legata alla sospensione della pena deve essere esplicitamente concordato tra le parti e indicata nella richiesta; la mera disponibilità verbale dell'imputato non è sufficiente
- Se la sospensione condizionale è subordinata a una prestazione (es. lavoro di pubblica utilità), vanno precisati nel verbale la natura della prestazione e la sua durata; altrimenti la concessione della sospensione può essere annullata
- La Corte può annullare solo la parte della sentenza relativa alla concessione del beneficio illegittimamente condizionato, lasciando inalterata la condanna/pena se la richiesta di applicazione della pena non era subordinata all'ottenimento del beneficio
- In caso di seconda concessione della sospensione (o altre ipotesi previste dalla legge che permettono condizioni), il giudice può subordinare il beneficio a condizioni legittime, ma questa subordinazione deve essere parte integrante dell'accordo di cui all'art. 444 c.p.p.
- Per evitare annullamenti e rinvii, difesa e accusa devono negoziare e documentare chiaramente tutte le condizioni e prescrizioni correlate all'accordo di applicazione della pena
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