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Legge

L.R. Emilia-Romagna 26/2004

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 26/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Emilia-Romagna la programmazione energetica territoriale, il Piano energetico regionale, le competenze di Regione e Comuni, le autorizzazioni per impianti e reti, i servizi energetici e la certificazione/prestazione energetica degli edifici. Molte disposizioni sono state aggiornate con norme successive; restano rilevanti soprattutto per la disciplina regionale vigente su energia ed edifici.

Programmazione energetica territoriale e disciplina energetica regionale

Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia

La legge definisce il quadro regionale dell’Emilia-Romagna per la programmazione energetica, l’autorizzazione degli impianti, il sostegno agli interventi di risparmio e di uso di fonti rinnovabili, nonché la disciplina connessa all’efficienza energetica degli edifici e degli impianti termici. Il testo è stato nel tempo integrato e modificato, anche per il recepimento di direttive europee.

Finalità, ambito materiale e principi generali

La Regione inquadra la propria azione nella politica energetica nazionale ed europea, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale e la corrispondenza tra energia prodotta, uso razionale e capacità di carico del territorio e dell’ambiente. La nozione di “materia energia” è ampia e comprende attività di prospezione, ricerca, produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione e uso di tutte le forme di energia, comprese rinnovabili, elettricità, petrolio e gas naturale, oltre alle attività di servizio a supporto.

Gli obiettivi generali riguardano, tra l’altro:

  • risparmio ed efficienza energetica;
  • sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’autoproduzione;
  • riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti;
  • competitività del sistema regionale e sicurezza degli approvvigionamenti;
  • miglioramento delle prestazioni energetiche di edifici, impianti e processi produttivi;
  • promozione di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
  • tutela di utenti e consumatori;
  • coerenza con gli obiettivi nazionali e comunitari in materia di emissioni e clima.

Competenze della Regione

La Regione approva e attua il Piano energetico regionale, promuove programmi e progetti di interesse regionale, coordina e sostiene quelli degli enti locali, promuove ricerca e sperimentazione, sviluppa i servizi energetici di interesse regionale e può concedere contributi previsti dalla normativa statale richiamata nel testo. Cura inoltre indirizzi sul sistema elettrico regionale, promuove certificati bianchi e verdi, applica tetti alle emissioni di gas serra d’intesa con il ministero competente e favorisce progetti di riduzione delle emissioni anche tramite i meccanismi di flessibilità del Protocollo di Kyoto.

Tra le altre funzioni regionali rientrano anche:

  • intese e raccordi con Stato e altre Regioni;
  • adozione di atti di indirizzo e coordinamento per gli enti locali;
  • potere sostitutivo in caso di persistente inattività degli enti locali;
  • individuazione di utenze di interesse pubblico da tutelare quanto a sicurezza e continuità degli approvvigionamenti;
  • indirizzi per lo sviluppo delle reti di distribuzione e per le aree o gli utenti disagiati.

Competenze dei Comuni e pianificazione urbanistica

I Comuni approvano programmi e realizzano progetti per la qualificazione energetica del sistema urbano, con particolare attenzione a risparmio energetico negli edifici, fonti rinnovabili, reti di teleriscaldamento e illuminazione pubblica. Esercitano inoltre le funzioni già attribuite dalla normativa statale in materia di uso razionale dell’energia.

La pianificazione territoriale e urbanistica deve contribuire a:

  • contenere i consumi energetici;
  • favorire le fonti rinnovabili e assimilate;
  • promuovere dotazioni energetiche di interesse locale;
  • subordinare, se necessario, la trasformazione urbanistica alla presenza o realizzazione di adeguate infrastrutture energetiche.

I Comuni devono recepire i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici stabiliti dalla Giunta regionale e, per talune categorie di fabbricati, possono non applicarli nei limiti consentiti dalla normativa europea richiamata. Per specifici interventi edilizi sono previsti obblighi o valutazioni su fonti rinnovabili, contabilizzazione del calore, sistemi telematici di controllo e miglioramento energetico degli edifici esistenti.

Programmazione energetica territoriale e Piano energetico regionale

La programmazione energetica territoriale si articola a livello regionale e comunale. Gli strumenti di programmazione devono essere coerenti con gli obiettivi generali e i principi regionali e devono essere elaborati con approccio integrato, valutando gli effetti ambientali e territoriali secondo la disciplina sulla valutazione degli effetti di piani e programmi.

Il Piano energetico regionale (PER) è il principale strumento di indirizzo della politica energetica regionale. Esso:

  • definisce gli indirizzi programmatici per lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale;
  • coordina strumenti pubblici regionali e locali di intervento e incentivazione;
  • individua obiettivi e linee di intervento sulla base dell’analisi dello stato del sistema energetico e degli scenari evolutivi.

Il PER:

  • è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali;
  • ha di norma durata decennale;
  • può essere aggiornato quando mutamenti del sistema energetico lo richiedano o per adeguarlo agli impegni nazionali sul clima e agli obiettivi nazionali sulle rinnovabili.

La delibera consiliare di approvazione del PER ha efficacia di programmazione economico-finanziaria per l’individuazione delle linee di intervento e degli stanziamenti di bilancio, con priorità a risparmio energetico, fonti rinnovabili e ambientalizzazione degli impianti.

Attuazione del PER, finanziamenti, contributi e controlli

Il PER è attuato tramite piani triennali di intervento e programmi annuali. Tali programmi devono individuare, tra l’altro:

  • finanziamenti accordati;
  • interventi ammissibili e categorie di destinatari;
  • criteri di valutazione;
  • entità e tipologie dei contributi;
  • modalità di assegnazione, controllo e revoca;
  • termini per domanda e realizzazione;
  • dati da fornire nelle fasi di costruzione ed esercizio.

Gli enti locali possono chiedere finanziamenti anche in forma associata e possono presentare progetti per conto di altri soggetti, pubblici o privati, se coerenti con la pianificazione e la programmazione energetica e ambientale. Sono ammessi anche stralci funzionali inseriti in un progetto organico. Le domande devono essere corredate da relazione illustrativa con conformità agli strumenti di programmazione, obiettivi perseguiti, tempi, piano finanziario, requisiti prestazionali e titoli abilitativi.

I finanziamenti decadono se il destinatario non comunica l’inizio dell’intervento entro i termini stabiliti; sono previsti l’obbligo di segnalare ritardi per forza maggiore e la possibilità di proroga. Per gli interventi che accedono a titoli di efficienza energetica o certificati verdi il piano può prevedere la quota di titoli da trasferire alla Regione; le modalità di utilizzo sono demandate a regolamento regionale.

Il finanziamento può avvenire tramite:

  • contributi in conto capitale o in conto interesse;
  • crediti d’imposta o bonus fiscali previsti dalla legge vigente;
  • fondi integrativi per garanzie collettive.

Le agevolazioni sono subordinate al rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. I programmi di contributo sono notificati alla Commissione europea e l’erogazione dipende dall’esito favorevole della verifica di compatibilità.

È istituito un Fondo regionale per l’attuazione del PER, finanziato con risorse regionali, statali e comunitarie, utilizzabile anche per cofinanziare programmi comunitari e nazionali coerenti con il Piano.

Requisiti prestazionali, monitoraggio e revoca dei contributi

La Giunta regionale determina i requisiti minimi prestazionali degli interventi energetici finanziabili e li aggiorna periodicamente. Per le derivazioni idroelettriche fino a 3000 kW con incentivi alla produzione, la durata della concessione può essere allineata al periodo incentivante, nel limite massimo trentennale previsto dalla normativa statale richiamata.

La Regione può affidare a istituti bancari e finanziari l’erogazione dei contributi e parte delle verifiche documentali, fermo restando il controllo e la valutazione regionali.

Gli interventi finanziati sono soggetti a monitoraggio per verificare l’effettiva realizzazione e il raggiungimento degli obiettivi. In caso di ritardi ingiustificati o mancato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta può revocare i contributi e riallocare le risorse verso progetti più efficaci.

Principi per impianti, procedure autorizzative e reti

Per il sistema energetico regionale sono indicati come prioritari, nell’ordine, il risparmio energetico, la produzione da fonti rinnovabili e assimilate, e solo successivamente la costruzione di nuovi impianti convenzionali. La Regione, con il supporto tecnico di ENEA e di altri soggetti, individua le azioni prioritarie sulla base dell’analisi costi-benefici.

Le procedure autorizzative degli impianti energetici di competenza regionale sono demandate a regolamenti da emanare dalla Giunta. Il modello generale prevede:

  • autorizzazione unica per costruzione, esercizio, modifiche, potenziamenti, rifacimenti e riattivazioni;
  • sostituzione di tutti gli altri atti di assenso;
  • procedimento unico in conferenza di servizi;
  • verifica preliminare di completezza della domanda entro 15 giorni;
  • disciplina delle spese istruttorie, entro il limite massimo dello 0,02% dell’investimento;
  • indicazione nel provvedimento del termine per la messa in esercizio e per la rimessa in pristino del sito a fine vita dell’impianto.

Sono previsti casi di esclusione dall’autorizzazione e una disciplina transitoria: fino ai regolamenti si applicano le norme vigenti; i nuovi regolamenti non si applicano ai procedimenti in corso salvo opzione del proponente.

Per gli impianti eolici, il limite di alta producibilità specifica richiesto ai nuovi impianti, ove previsto, è pari a 2.300 ore equivalenti annue.

Per gli impianti termoelettrici convenzionali, l’autorizzazione è valutata sulla base di criteri che includono:

  • conformità agli strumenti di pianificazione;
  • consumo di nuovo territorio solo in assenza di alternative;
  • compatibilità ambientale e territoriale;
  • coerenza con gli obiettivi regionali su sicurezza e riduzione emissioni;
  • uso delle migliori tecniche disponibili;
  • massimo utilizzo dell’energia termica prodotta;
  • contributo agli obiettivi regionali di efficienza, rinnovabili, cogenerazione e riduzione dei gas serra.

Per le reti di trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas naturale, i gestori devono trasmettere annualmente, entro il 15 febbraio, il quadro degli interventi programmati con relativo studio di compatibilità ambientale e territoriale. Tale comunicazione è condizione per avviare le procedure autorizzative delle infrastrutture di rete e dei principali interventi nazionali o regionali. Regione ed enti locali devono coordinare e integrare le rispettive attività per garantire interoperabilità e sviluppo ordinato delle reti.

Termini, decadenze e sanzioni sugli impianti

Le autorizzazioni per interventi energetici decadono se il titolare non comunica l’avvio dei lavori entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento è divenuto inoppugnabile. Ritardi per cause di forza maggiore o non imputabili al titolare devono essere documentati e possono comportare un nuovo termine concordato.

Per il ritardo nell’entrata in esercizio è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria mensile pari allo 0,02% dell’investimento dichiarato, fino a un massimo di 18 mesi, a partire dal quinto mese di ritardo.

Gli impianti di produzione elettrica di maggiore potenza devono essere mantenuti efficienti; i gestori di impianti sopra una certa soglia devono comunicare annualmente dati di esercizio, manutenzione e eventuale messa fuori servizio. La mancata o incompleta trasmissione dei dati comporta sanzioni pecuniarie da 500 a 5.000 euro.

Servizio pubblico, operatori e qualificazione

Gli operatori dei servizi energetici soggetti a obblighi di efficienza e valorizzazione delle rinnovabili devono presentare ogni anno un piano delle iniziative e comunicare i titoli di efficienza energetica e i certificati verdi posseduti. La Regione può attivare conferenze di servizi per coordinare i procedimenti e promuove intese con l’Autorità per l’energia per scambio di informazioni su inadempienze e sanzioni.

La Regione promuove inoltre la qualificazione degli operatori che installano elementi edilizi e sistemi tecnici per l’edilizia, subordinando l’ammissibilità degli interventi finanziati al possesso dei requisiti professionali richiesti.

Attuazione della direttiva sulle fonti rinnovabili

Nel quadro della direttiva 2009/28/CE, il piano triennale di attuazione del PER promuove impianti da fonti rinnovabili per coprire una quota del consumo finale lordo di energia regionale, articolata in obiettivi annuali coerenti con il quadro nazionale e con il piano di qualità dell’aria. Il medesimo piano promuove anche efficienza e risparmio energetici.

La Regione assicura procedure autorizzative per le rinnovabili proporzionate e semplificate; definisce sistemi di incentivazione per investimenti pubblici e privati; disciplina requisiti minimi di copertura dei consumi mediante rinnovabili negli edifici; promuove cooperazione con altre Regioni e può concludere intese o accordi per trasferimenti statistici di energia rinnovabile.

La Giunta disciplina la formazione degli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili e il rilascio degli attestati.

Efficienza energetica degli edifici e requisiti di prestazione

In attuazione della disciplina europea sull’efficienza energetica degli edifici, la Regione stabilisce, tramite atto di coordinamento tecnico, i requisiti minimi di prestazione energetica per:

  • edifici di nuova costruzione;
  • edifici esistenti sottoposti a interventi edilizi;
  • elementi edilizi o sistemi tecnici rinnovati o sostituiti.

L’atto tecnico disciplina anche:

  • metodi di calcolo delle prestazioni energetiche;
  • quota di consumi da coprire con fonti rinnovabili;
  • gradualità di applicazione ed esclusioni;
  • condizioni per impianti centralizzati;
  • sistemi di controllo attivo, automazione, termoregolazione e contabilizzazione;
  • obblighi per edifici non residenziali di grande potenza termica entro il 1° gennaio 2025;
  • caratteristiche degli edifici a energia quasi zero e tempistiche del relativo obbligo;
  • integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

L’atto tecnico disciplina anche modello e contenuti della relazione tecnica e dell’attestato di qualificazione energetica, che non coincide con l’attestato di prestazione energetica ma ne facilita il rilascio.

Certificazione energetica degli edifici

La legge istituisce un sistema regionale di certificazione della prestazione energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari, comprendente:

  • accreditamento di esperti e organismi certificatori;
  • sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli attestati;
  • sistema di verifica della conformità.

È istituito un organismo regionale di accreditamento, con funzioni di gestione, verifica e supporto al sistema. Gli accertamenti sono svolti da ispettori qualificati e indipendenti, anche esterni alla struttura organizzativa. La Giunta individua l’organismo di accreditamento, ne definisce il funzionamento e promuove la qualificazione professionale dei soggetti certificatori.

I costi del sistema di controllo sono coperti anche da contributi dovuti dai certificatori per ciascun attestato registrato; i contributi sono rendicontati e riutilizzati per le verifiche. È definito anche il modello dell’attestato di prestazione energetica.

Impianti termici: esercizio, manutenzione, catasto e controlli

La disciplina degli impianti termici istituisce un regime regionale per esercizio, manutenzione, controllo funzionale ed efficienza energetica, un sistema di verifica periodica, un sistema di accreditamento degli organismi di accertamento e ispezione e un sistema informativo condiviso denominato CRITER.

Il regolamento regionale deve disciplinare, tra l’altro:

  • responsabilità del proprietario, del conduttore, dell’amministratore o del terzo responsabile;
  • modalità di manutenzione e controllo;
  • modalità di accertamento e ispezione;
  • criteri di qualificazione degli organismi incaricati;
  • programmi annuali di verifica;
  • modalità di gestione del catasto regionale degli impianti termici;
  • provvedimenti da adottare in caso di non conformità;
  • casi in cui il controllo tecnico sostituisce l’ispezione.

La Giunta definisce anche i contenuti minimi del libretto di impianto, del rapporto di controllo tecnico e del rapporto di ispezione.

Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, il rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione è affidato alla Regione tramite ARPAE; il procedimento deve concludersi entro 30 giorni. È istituito un registro regionale dei soggetti abilitati.

Gli impianti devono essere registrati in CRITER e sottoposti alle periodiche operazioni di manutenzione e controllo. I rapporti di controllo tecnico devono essere consegnati al responsabile dell’impianto e registrati telematicamente.

I distributori di combustibile devono comunicare ogni anno, entro il 31 marzo, i dati su ubicazione, titolarità e consumi degli impianti riforniti. La Regione rende disponibili i dati ai Comuni.

Misurazione, contabilizzazione e obblighi nei sistemi centralizzati

Per gli edifici serviti da reti di teleriscaldamento o da fonti centrali che alimentano una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione di contatori individuali e, nei condomini e negli edifici polifunzionali, di sistemi individuali di termoregolazione e contabilizzazione entro il 31 dicembre 2016. L’operatore che effettua controlli e manutenzione verifica la presenza e funzionalità dei sistemi e ne riporta i dati nel rapporto tecnico.

Esclusioni dall’applicazione della disciplina sugli edifici

Sono escluse dal capo sugli edifici alcune categorie, tra cui:

  • edifici vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali, salvo limiti specifici;
  • edifici industriali e artigianali riscaldati per esigenze di processo;
  • edifici rurali non residenziali senza climatizzazione;
  • edifici inagibili o collabenti;
  • fabbricati isolati sotto i 50 mq;
  • locali non destinati a climatizzazione, come box, cantine e autorimesse;
  • edifici adibiti a luoghi di culto.

Per gli edifici vincolati, alcune disposizioni si applicano solo in parte; per i fabbricati sotto soglia, la disciplina si applica solo alle eventuali porzioni ufficio scorporabili.

Sanzioni

Sono previste sanzioni per:

  • certificatori che rilasciano attestati non conformi;
  • costruttori o proprietari che non dotano gli edifici dell’attestato quando dovuto;
  • soggetti obbligati che non installano i sistemi di misurazione;
  • responsabili di impianti termici che non effettuano controlli e manutenzione;
  • operatori che non redigono o trasmettono i rapporti tecnici o omettono segnalazioni dovute;
  • distributori di combustibile che non effettuano le comunicazioni annuali.

La Giunta può disciplinare, anche in via sperimentale, l’istituto della diffida per alcune fattispecie sanzionatorie.

Agenzia regionale, osservatorio e clausola valutativa

Le funzioni di Agenzia per l’energia sono svolte dalla struttura competente di ARPAE. L’Agenzia fornisce supporto tecnico-scientifico alla Regione, supporto ai piani e progetti regionali, assistenza alla programmazione locale, attività di studio, informazione e divulgazione.

La Regione promuove la gestione associata delle funzioni energetiche e la collaborazione tra strutture tecniche regionali e locali.

L’osservatorio regionale dell’energia cura raccolta dati, analisi, previsioni, valutazione dei servizi di pubblica utilità e studio dell’evoluzione normativa. Gli enti locali e i soggetti attuatori dei progetti devono fornire informazioni sull’attuazione dei programmi, requisito per l’accesso ai contributi.

È inoltre prevista una clausola valutativa: l’Assemblea legislativa controlla annualmente l’attuazione della legge sulla base di una relazione della Giunta sui risultati del PER e dei suoi piani attuativi.

Norme finali e finanziarie

La legge abroga una specifica sezione della legge regionale n. 3 del 1999 e rinvia per la copertura degli oneri al bilancio regionale, nel rispetto dei vincoli derivanti da fondi nazionali e comunitari.

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