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Legge

L.R. Emilia-Romagna 29/2004

NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 29/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’organizzazione, il funzionamento e il finanziamento del Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna, definendo principi, assetti delle Aziende sanitarie, rapporti con enti locali e Università, ruolo degli IRCCS, personale, distretti, bilanci, sperimentazioni e ricerca. È una norma strutturale, tuttora rilevante, salvo i riferimenti a regimi e attività soggetti a successivi aggiornamenti.

Norme generali sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna

Norme generali sul Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna

La legge stabilisce i principi generali di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna, inserendolo nel quadro del Servizio sanitario nazionale e disciplinando i principali assetti istituzionali, gestionali, economico-finanziari e di raccordo con enti locali, Università e IRCCS.

Principi ispiratori del Servizio sanitario regionale

Il Servizio sanitario regionale è configurato come insieme di strutture, funzioni e attività assistenziali finalizzate alla tutela della salute come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività. La disciplina regionale si fonda su centralità del cittadino, responsabilità pubblica, universalità ed equità di accesso, globalità della copertura assistenziale, finanziamento pubblico dei livelli essenziali di assistenza, valorizzazione delle risorse professionali, partecipazione delle autonomie locali, collaborazione interregionale e con lo Stato, nonché cooperazione con le Università per formazione e ricerca.

Organizzazione del sistema sanitario regionale

La Regione assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza attraverso:

  • le Aziende Unità sanitarie locali;
  • le Aziende ospedaliere, gli IRCCS e, secondo specifiche modalità, le Aziende ospedaliero-universitarie;
  • altri soggetti pubblici e privati accreditati con accordi contrattuali.

L’organizzazione del sistema è improntata a qualità tecnica, professionale e relazionale, trasparenza verso cittadini e utenti, programmazione a rete, regolazione dell’offerta pubblica e privata, partecipazione degli enti locali, governo clinico, confronto sindacale e integrazione tra assistenza sanitaria e sociale. È inoltre previsto il coordinamento delle autonomie funzionali operanti sul territorio regionale e la collaborazione con le altre Regioni, con lo Stato e con l’Unione europea.

Aziende sanitarie: autonomia, organi e atti aziendali

Le Aziende Usl hanno autonomia imprenditoriale e organizzano il proprio funzionamento tramite atto aziendale adottato dal direttore generale. Esse svolgono in modo unitario le funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, comprendendo anche sicurezza alimentare e sanità animale, e coordinano i propri servizi con gli altri soggetti pubblici e privati accreditati.

Gli organi delle Aziende Usl sono:

  • il direttore generale, responsabile complessivo della gestione;
  • il Collegio di direzione, con funzioni propositive su organizzazione, sviluppo dei servizi, ricerca, innovazione e valorizzazione delle risorse umane;
  • il Collegio sindacale, con funzioni di vigilanza amministrativa e contabile.

Gli atti aziendali sono adottati nel rispetto delle direttive regionali, previo parere della Commissione consiliare competente e con trasmissione alla medesima prima della verifica di conformità. Essi disciplinano, tra l’altro, composizione e funzionamento del Collegio di direzione, relazioni con gli altri organi, formazione permanente, libera professione e rappresentanza delle professioni sanitarie.

Direzione strategica, incompatibilità e audit interno

La Regione nomina il direttore generale e i componenti del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, con un presidente designato dalla Regione e un componente designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria; è prevista anche la designazione statale di un componente.

Per le figure della direzione strategica, il direttore generale è coadiuvato da direttore amministrativo e direttore sanitario; l’atto aziendale disciplina anche la presenza del direttore dei servizi socio-sanitari, nelle Aziende Usl, e del direttore assistenziale. Il direttore generale nomina tali figure attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, nel rispetto delle regole su inconferibilità e incompatibilità.

Il Collegio sindacale è soggetto a specifiche incompatibilità, tra cui l’incarico di vertice nell’Azienda sanitaria, rapporti di parentela con la direzione, dipendenza dall’Azienda, rapporti con fornitori o strutture private accreditate, o contenzioso/debito con l’Azienda. L’incarico non può essere ricoperto contemporaneamente in più di una Azienda sanitaria regionale.

È inoltre istituita la funzione di audit interno in ciascuna Azienda sanitaria, con compiti di verifica, controllo, revisione e valutazione delle attività e delle procedure, anche ai fini della conformità a requisiti legali, linee guida regionali e migliori pratiche. È previsto un Nucleo audit regionale con funzioni di impulso, raccordo e coordinamento.

Distretti sanitari e partecipazione territoriale

I distretti sanitari costituiscono l’articolazione territoriale delle Aziende Usl e servono a promuovere la collaborazione con i Comuni e con la popolazione, assicurare l’accesso all’assistenza primaria e ai servizi sociosanitari, coordinare le attività territoriali e favorire la partecipazione dei cittadini.

I distretti dispongono, nei limiti delle risorse assegnate, di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria con contabilità separata. Essi attuano le strategie aziendali sulla base dei Programmi delle attività territoriali, che comprendono in particolare assistenza primaria e prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, nonché eventualmente prestazioni sociali a rilevanza sanitaria delegate dai Comuni.

La Conferenza territoriale sociale e sanitaria individua i distretti e ne modifica gli ambiti territoriali d’intesa con i direttori generali, assicura l’equa distribuzione delle risorse e può istituire un proprio ufficio di supporto. In ogni ambito distrettuale con più Comuni o circoscrizioni è istituito il Comitato di distretto, composto dai sindaci o loro delegati, che opera in raccordo con la Conferenza, esprime pareri obbligatori sul Programma delle attività territoriali e sull’assetto/localizzazione dei servizi, verifica i risultati di salute e partecipa alla nomina dei direttori di distretto.

Rapporti con gli enti locali

La disciplina rafforza il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione sanitaria e nella valutazione dei risultati di salute. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria esprime parere sulla nomina del direttore generale e può chiedere la verifica dell’operato del medesimo anche ai fini della revoca dell’incarico in caso di grave e persistente disavanzo, violazioni di legge, cattivo andamento o mancata attuazione del piano attuativo locale.

La Conferenza promuove la partecipazione dei Consigli comunali e provinciali, nonché di cittadini e utenti, ai processi di programmazione e valutazione; sostiene inoltre strategie di promozione della salute e prevenzione, anche mediante i Piani per la salute.

Bilancio, patrimonio e indebitamento

Il fabbisogno finanziario del Servizio sanitario regionale e delle Aziende sanitarie è determinato annualmente dalla Giunta regionale, con parere della Commissione assembleare competente. Gli strumenti contabili sono il bilancio preventivo economico, il piano degli investimenti e il bilancio d’esercizio.

La relazione sulla gestione del direttore generale, allegata al bilancio d’esercizio, documenta il perseguimento degli obiettivi economico-finanziari e di salute; i risultati organizzativi sono illustrati anche nella relazione sulla performance. La Giunta approva i bilanci d’esercizio, previo parere della Commissione assembleare, e riferisce annualmente all’Assemblea legislativa sullo stato del Ssr e sui bilanci delle Aziende.

I beni mobili e immobili destinati ai fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile. La loro sottrazione a tale regime è possibile solo con espressa autorizzazione regionale, sulla base di un programma analitico di riqualificazione dei servizi.

La Giunta può autorizzare mutui e altre forme di indebitamento, anche oltre i limiti di durata previsti dalla normativa statale, entro il tetto complessivo delle rate annue, per capitale e interessi, non superiore al 15% delle entrate proprie correnti. Sono fatte salve le autorizzazioni già disposte sulla base della disciplina vigente al 31 dicembre 2006. È inoltre promossa la puntualità dei pagamenti nei contratti tra imprese e Aziende sanitarie.

Sperimentazioni gestionali

La Giunta regionale può autorizzare sperimentazioni di nuove modalità gestionali e organizzative nell’erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari, previa proposta motivata dell’Azienda sanitaria interessata e previo parere della Commissione consiliare competente. L’autorizzazione dura di regola cinque anni, ma può essere estesa in caso di specifica complessità della sperimentazione.

La disciplina si applica anche alle partecipazioni societarie delle Aziende sanitarie e alle forme di gestione di attività e servizi sociosanitari costituite dagli enti locali. Le sperimentazioni devono essere motivate in termini di miglioramento della qualità, convenienza economica e coerenza con la programmazione regionale.

Personale del Servizio sanitario regionale

Il personale del Ssr è in rapporto di lavoro dipendente, regolato dal decreto legislativo n. 165 del 2001, con eventuali previsioni speciali regionali nei limiti della normativa statale. Le Aziende sanitarie esercitano i poteri del privato datore di lavoro.

La dirigenza sanitaria ha rapporto esclusivo, disciplinato da disposizioni regionali e contrattazione collettiva. Per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa la Giunta definisce criteri e procedure, previo avviso pubblico, secondo i principi statali richiamati dalla legge; è possibile prevedere l’esclusività come requisito dell’incarico. L’esclusività è anche criterio preferenziale per ulteriori incarichi dirigenziali e per alcuni incarichi in ambito universitario-sanitario.

La Regione disciplina l’attività libero-professionale intra ed extramuraria, prevenendo conflitti di interesse e favorendo il superamento delle liste di attesa, la qualità delle prestazioni e l’efficienza complessiva del servizio. Sono previsti raccordi con i medici convenzionati, i pediatri di libera scelta e le professioni sanitarie convenzionate, con particolare attenzione all’integrazione a livello distrettuale.

Rapporti con le Università e aziende ospedaliero-universitarie

La Regione determina il fabbisogno di personale sanitario del Ssr e coinvolge le Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma nella programmazione sanitaria regionale, con pareri obbligatori sulla proposta di Piano sanitario regionale e sugli atti di programmazione relativi alla ricerca e alle strutture formative.

Il protocollo d’intesa Regione-Università individua l’attività assistenziale necessaria per le funzioni istituzionali universitarie, disciplina la formazione del personale del Ssr, l’organizzazione dei dipartimenti integrati e le strutture essenziali per le funzioni dell’Università. La collaborazione si realizza principalmente attraverso le Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento.

Le Aziende ospedaliero-universitarie sono disciplinate in analogia alle Aziende Usl e secondo i principi del decreto legislativo n. 517 del 1999. Il direttore generale è nominato dalla Regione con intesa del rettore. L’atto aziendale regola dipartimenti ad attività integrata e strutture complesse a direzione universitaria. Il sostegno economico-finanziario deriva sia da risorse universitarie sia dal Ssr; la Regione riconosce i maggiori costi connessi a didattica e ricerca.

IRCCS regionali

Gli IRCCS con sede nel territorio regionale sono parte integrante del Ssr e svolgono funzioni di alta qualificazione assistenziale, di ricerca e di formazione, partecipando anche alla ricerca nazionale e internazionale.

L’assetto degli organi comprende direttore generale, Consiglio di indirizzo e verifica, Collegio sindacale, Collegio di direzione e direttore scientifico. Il Consiglio di indirizzo e verifica ha in generale cinque membri, con una disciplina specifica per gli IRCCS riconosciuti nell’ambito di Aziende ospedaliero-universitarie. Il direttore scientifico è responsabile delle attività di ricerca, in coerenza con la programmazione sanitaria regionale.

La legge rinvia, per quanto non espressamente previsto, ai principi statali del decreto legislativo n. 288 del 2003 e alle disposizioni regionali in materia di Aziende sanitarie. La Regione disciplina anche la vigilanza e il controllo sugli IRCCS regionali in analogia alle Aziende sanitarie.

Ricerca e formazione in sanità

La Regione può promuovere, d’intesa con le Università, forme organizzative per integrare competenze scientifiche, tecniche e professionali, anche mediante fondazioni per la promozione della ricerca e della formazione in sanità, alle quali possono partecipare le Aziende sanitarie della provincia interessata.

Le risorse destinate al Ssr da parte delle fondazioni bancarie sono deliberate secondo il principio di leale collaborazione, tenendo conto delle priorità e degli obiettivi della programmazione regionale e locale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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