Parere del Garante n. 176 del 21/03/2024
Parere su uno schema di decreto del Ministro della Salute in tema di Sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza (EMUR) - 21 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale che modifica il sistema informativo EMUR, disciplinando l’integrazione del tracciato del Pronto Soccorso con nuove informazioni utili alla rilevazione statistica della violenza contro le donne, in attuazione dell’art. 4 della legge n. 53/2022. Il parere dà atto che lo schema recepisce le indicazioni fornite dall’Autorità durante le interlocuzioni preliminari, in particolare sul mantenimento dell’anonimato delle vittime, sulla consultazione dei dati in forma aggregata e sulla coerenza delle elaborazioni statistiche con la normativa di settore. Non vengono formulate osservazioni, ritenendo le misure previste adeguate a tutelare i diritti e le libertà degli interessati.
Parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute che modifica il sistema informativo EMUR per integrare dati utili alle statistiche sulla violenza di genere.
Sistema informativo EMUR e integrazione per le statistiche sulla violenza di genere
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute che modifica il decreto 17 dicembre 2008 istitutivo del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza (EMUR), nonché il relativo disciplinare tecnico. Il parere è reso ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679, in attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge 5 maggio 2022, n. 53 sulle statistiche in tema di violenza di genere.
Quadro normativo di riferimento
L’atto esaminato si colloca nel quadro del GDPR, del Codice privacy e della disciplina nazionale sul sistema statistico e sul sistema informativo EMUR. Il Garante richiama inoltre:
- il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
- il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, istitutivo del sistema EMUR;
- la Convenzione di Istanbul, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77;
- il DPCM 7 luglio 2015 sul Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;
- il DPCM 24 novembre 2017 recante le linee guida nazionali per il soccorso e l’assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza;
- la legge 5 maggio 2022, n. 53, in particolare l’art. 4, comma 2, che impone l’integrazione del sistema informativo EMUR con informazioni utili alla rilevazione della violenza di genere.
Contenuto dello schema di decreto
Il Ministero della salute ha richiesto il parere del Garante con nota del 4 marzo 2024, rappresentando che il decreto è stato predisposto in collaborazione con il Ministro con delega per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Lo schema è finalizzato a integrare il tracciato del Pronto Soccorso, secondo quanto previsto dalla legge n. 53/2022, per raccogliere ulteriori informazioni statistiche sulla violenza contro le donne.
Lo schema contiene uno specifico allegato con le informazioni da integrare nel tracciato, in linea con l’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2022. Il Garante prende atto anche dell’urgenza rappresentata dal Ministero, poiché la norma primaria prevedeva l’adozione del decreto entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Valutazioni del Garante sulle garanzie privacy
L’Autorità evidenzia che il testo sottoposto a parere recepisce le osservazioni formulate nel corso delle interlocuzioni preliminari. In particolare, risultano previste misure ritenute idonee a garantire:
- la possibilità per le donne vittime di violenza di accedere ai servizi sanitari in anonimato, garanzia che deve permanere anche nella definizione degli indicatori di rischio di revittimizzazione;
- la consultazione delle informazioni rese disponibili dal sistema EMUR da parte delle unità organizzative regionali e delle province autonome, nonché delle competenti direzioni generali, esclusivamente in forma aggregata e a livello aziendale su base annuale;
- l’elaborazione di dati statistici utili alla programmazione di politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere in conformità con la legge n. 53/2022.
Il Garante sottolinea inoltre che lo schema modifica il decreto del 17 dicembre 2008, come già integrato dal decreto 18 dicembre 2023, sul quale l’Autorità si era già espressa il 6 luglio 2023.
Esito
Alla luce del complesso delle misure di garanzia previste, ritenute appropriate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche coinvolte nei trattamenti, il Garante ritiene di non dover formulare osservazioni sullo schema di decreto trasmesso. Ne consegue un parere favorevole, senza condizioni ulteriori, sull’atto regolamentare proposto.
Punti principali
Oggetto del parere e base normativa
Il parere riguarda lo schema di decreto del Ministro della salute di modifica del decreto 17 dicembre 2008 sul sistema EMUR e del relativo disciplinare tecnico, adottato per dare attuazione all’art. 4, comma 2, della legge 5 maggio 2022, n. 53 in materia di statistiche sulla violenza di genere. Il Garante richiama il GDPR, il Codice privacy e la normativa settoriale sul sistema informativo EMUR.
Finalità dell’intervento normativo
Lo schema mira a integrare il Sistema informativo EMUR con un set di informazioni utili alla rilevazione della violenza di genere contro le donne, al fine di produrre statistiche e supportare politiche di prevenzione e contrasto. Le informazioni da rilevare devono consentire l’individuazione della relazione tra autore e vittima del reato, includendo tipologia di violenza, presenza di figli e atti persecutori, nonché indicatori di rischio di revittimizzazione, salvaguardando l’anonimato delle vittime.
Valutazioni del Garante sulle garanzie introdotte
L’Autorità prende atto che la versione esaminata recepisce le osservazioni formulate nelle interlocuzioni precedenti. In particolare, vengono ritenute adeguate le misure che assicurano: accesso ai servizi sanitari in anonimato per le vittime, permanenza di tale garanzia nella definizione degli indicatori di rischio di revittimizzazione, consultazione delle informazioni in forma aggregata a livello aziendale su base annuale e trattamenti statistici coerenti con la legge n. 53/2022.
Esito del parere
Considerato il complesso delle misure di garanzia previste e i tempi imposti dalla legge per l’adozione del decreto, il Garante decide di non formulare osservazioni e rende parere favorevole ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), del GDPR.
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